Decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore

613.26Federal Decree Subject To Optional Referendum (Other)1 gen 2008

del 22 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2008)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 19 capoverso 3 della legge federale del 3 ottobre 20031
concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC);
visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 dicembre 20062,

decreta:

Art. 1 Importo iniziale dei mezzi finanziari destinati alla compensazione dei casi di rigore
  1. L’importo dei mezzi finanziari destinati alla compensazione dei casi di rigore ammonta a 430 454 000 franchi all’anno per i primi otto anni a partire dall’entrata in vigore del presente decreto federale.
  2. Tale importo è finanziato per 286 969 000 franchi dalla Confederazione e per 143 485 000 franchi dai Cantoni.
  3. Il contributo iniziale di ogni Cantone è stabilito nell’allegato.
Art. 2 Disposizione finale
  1. Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo.
  2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 20083

(art. 1 cpv. 3)

Contributi iniziali dei Cantoni

in franchi
Zurigo24 286 000
Berna18 949 000
Lucerna6 871 000
Uri689 000
Svitto2 543 000
Obvaldo640 000
Nidvaldo734 000
Glarona762 000
Zugo1 952 000
Friburgo4 718 000
Soletta4 826 000
Basilea Città3 828 000
Basilea Campagna5 114 000
Sciaffusa1 458 000
Appenzello Esterno1 062 000
Appenzello Interno291 000
San Gallo8 920 000
Grigioni3 751 000
Argovia10 754 000
Turgovia4 524 000
Ticino6 107 000
Vaud12 496 000
Vallese5 431 000
Neuchâtel3 315 000
Ginevra8 121 000
Giura1 343 000
Totale Cantoni143 485 000

Footnotes

  1. RS 613.2

  2. FF 2007 607

  3. DCF del 7 nov. 2007 (RU 2007 5950)