Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri

613.21OPFCFederal Council Ordinance1 gen 2008

(OPFC)

del 7 novembre 2007 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 3 ottobre 20031concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC),

ordina:

Titolo 1: Perequazione delle risorse da parte della Confederazione e dei Cantoni

Capitolo 1: Potenziale di risorse

Sezione 1: Definizioni

Art. 1 Potenziale di risorse e base imponibile aggregata
  1. Il potenziale di risorse di un determinato Cantone è stabilito nell’allegato 1. Esso si fonda sulla base imponibile aggregata del Cantone. Quest’ultima corrisponde alla somma:
    1. dei redditi determinanti delle persone fisiche;
    2. dei redditi determinanti tassati alla fonte;
    3. delle sostanze determinanti delle persone fisiche;
    4. 2 degli utili determinanti delle persone giuridiche;
    e .3 . f. dei riparti fiscali determinanti dell’imposta federale diretta.
  2. Il potenziale di risorse della Svizzera corrisponde alla somma dei potenziali di risorse di tutti i Cantoni.
Art. 2 Anno di riferimento e di calcolo
  1. L’anno di riferimento del potenziale di risorse corrisponde all’anno per il quale il potenziale di risorse funge da base per la perequazione delle risorse.
  2. Il potenziale di risorse di un anno di riferimento corrisponde alla media della base imponibile aggregata di tre anni consecutivi (anni di calcolo).
  3. Il primo anno di calcolo risale a sei anni prima dell’anno di riferimento mentre l’ultimo a quattro anni prima.
Art. 3 Potenziale di risorse pro capite degli abitanti

Il potenziale di risorse pro capite degli abitanti è fissato nell’allegato 1. Esso corrisponde al rapporto tra il potenziale di risorse e la media della popolazione residente permanente e non permanente media durante gli anni di calcolo del potenziale di risorse.

Art. 4 Indice delle risorse
  1. L’indice delle risorse di un Cantone è fissato nell’allegato 1. Esso corrisponde al rapporto moltiplicato per il fattore 100 tra il potenziale di risorse pro capite degli abitanti di un determinato Cantone e il potenziale di risorse pro capite degli abitanti di tutta la Svizzera.
  2. .4
  3. L’indice delle risorse di tutta la Svizzera è di 100 punti.
  4. I Cantoni il cui indice delle risorse supera il valore 100 sono considerati finanziariamente forti. Gli altri Cantoni sono considerati finanziariamente deboli.
Art. 5 Gettito fiscale e aliquota d’imposta standardizzati
  1. Il gettito fiscale standardizzato di un determinato Cantone corrisponde alle sue risorse proprie determinanti. Questo gettito risulta dall’applicazione di un’aliquota proporzionale d’imposta uniforme per tutti i Cantoni (aliquota d’imposta standardizzata) al potenziale di risorse.5
  2. Il gettito fiscale standardizzato della Svizzera comprende:6
    1. 7 la somma delle entrate fiscali realizzate da tutti i Cantoni e i Comuni nella media degli anni di calcolo secondo la statistica finanziaria degli enti pubblici ai sensi dell’ordinanza del 30 aprile 20258sulla statistica federale;
    2. la quota dei Cantoni alle entrate dell’imposta federale diretta conformemente all’articolo 196 capoverso 1 della legge federale del 14 dicembre 19909sull’imposta federale diretta (LIFD) nella media degli anni di calcolo.
  3. L’aliquota d’imposta standardizzata corrisponde al rapporto tra il gettito fiscale standardizzato e il potenziale di risorse della Svizzera.
  4. L’indice dei gettiti fiscali standardizzati pro capite corrisponde all’indice delle risorse.
  5. Il calcolo del gettito fiscale standardizzato e l’aliquota d’imposta standardizzata sono fissati nell’allegato 1.10

Sezione 2: Reddito determinante delle persone fisiche

Art. 6 Base di calcolo per la singola persona fisica
  1. Il reddito determinante di una persona fisica contribuente corrisponde al suo reddito imponibile secondo la LIFD11, dopo deduzione di una franchigia unitaria.
  2. La franchigia corrisponde all’importo imponibile inferiore per i coniugi secondo l’articolo 36 capoversi 2 e 3 LIFD, per il corrispondente anno di calcolo.12
  3. Se il reddito imponibile di un contribuente è inferiore alla franchigia, il suo reddito determinante è uguale a zero.
Art. 7 Base di calcolo per il Cantone

Il reddito determinante delle persone fisiche di un determinato Cantone è fissato nell’allegato 2. Esso corrisponde alla somma dei redditi determinanti delle persone fisiche contribuenti nel relativo Cantone secondo la LIFD13.

Sezione 3: Reddito determinante tassato alla fonte

Art. 8 Base di calcolo

Il reddito determinante tassato alla fonte è calcolato in base al rilevamento annuale dei redditi lordi delle persone fisiche tassate alla fonte e al numero di contribuenti conformemente agli articoli 83 segg. e 91 segg. LIFD14.

Art. 9 Composizione

Il reddito determinante tassato alla fonte di un determinato Cantone è fissato nell’allegato 3. Esso si compone della somma dei redditi determinanti tassati alla fonte:

  1. degli stranieri residenti sul territorio secondo l’articolo 83 LIFD15;
  2. dei consiglieri di amministrazione stranieri secondo l’articolo 93 LIFD;
  3. dei frontalieri tassati integralmente secondo l’articolo 91 LIFD;
  4. dei frontalieri tassati limitatamente secondo l’articolo 83 LIFD e le convenzioni di doppia imposizione con Austria, Germania, Francia e Italia.
Art. 10 Calcolo
  1. Il calcolo del reddito determinante tassato alla fonte di un determinato Cantone è effettuato conformemente all’allegato 3. La conversione degli stipendi lordi al livello dei redditi soggetti all’imposizione ordinaria avviene mediante il fattore gamma.
  2. Il fattore gamma corrisponde al rapporto tra il reddito determinante delle persone fisiche della Svizzera e il reddito primario delle economie domestiche private della Svizzera. Il calcolo si basa sul rapporto dell’ultimo anno di calcolo disponibile. Il fattore è arrotondato a tre decimali.
  3. Il fattore gamma è ricalcolato di volta in volta per l’ultimo anno di calcolo secondo l’articolo 2 capoverso 3. Per gli altri anni di calcolo sono ripresi i fattori gamma dell’anno precedente.

Sezione 4: Sostanza determinante delle persone fisiche

Art. 11 Base di calcolo
  1. La sostanza determinante delle persone fisiche è calcolata in base al rilevamento della base di calcolo fiscale ai fini dell’imposta cantonale sulla sostanza.
  2. Sono integrate nel calcolo:
    1. la sostanza netta delle persone imponibili illimitatamente con domicilio nel Cantone, dopo deduzione della quota che spetta ad altri Cantoni o all’estero; e
    2. la sostanza netta delle persone imponibili limitatamente nel Cantone di situazione dei beni fondiari e della stabile organizzazione, inclusa la quota di sostanza netta imponibile nel Cantone delle persone con domicilio all’estero.
Art. 12 Sostanza determinante di una persona imponibile
  1. La sostanza determinante di una persona imponibile corrisponde alla sua sostanza netta moltiplicata per il fattore di ponderazione alfa.
  2. Se la sostanza netta di un persona imponibile è negativa, la sostanza determinante è uguale a zero.
Art. 13 Calcolo del fattore alfa
  1. Il fattore alfa corrisponde al rapporto tra lo sfruttamento fiscale della sostanza e lo sfruttamento fiscale dei redditi. Il calcolo si basa sulla media di tale rapporto negli ultimi sei anni di calcolo disponibili. Il fattore alfa è arrotondato a tre decimali. Il calcolo è effettuato conformemente all’allegato 4.
  2. Il fattore alfa è ricalcolato di volta in volta per l’ultimo anno di calcolo secondo l’articolo 2 capoverso 3. Per gli altri anni di calcolo sono ripresi i fattori alfa dei relativi anni precedenti.
Art. 14 Sostanza determinante delle persone fisiche di un Cantone

La sostanza determinante delle persone fisiche di un Cantone è fissata nell’allegato 4. Essa corrisponde alla somma delle sostanze determinanti delle persone fisiche limitatamente e illimitatamente imponibili nel relativo Cantone.

Sezione 5 e 6: .

Art. 15 a 20

Sezione 6a: Utili determinanti delle persone giuridiche, tenuto conto degli utili da brevetti

Art. 20a Calcolo per la singola persona giuridica
  1. Il calcolo dell’utile determinante di una persona giuridica si basa sull’utile netto imponibile conformemente all’articolo 58 LIFD16, dopo deduzione del ricavo netto da partecipazioni secondo la LIFD. Gli utili devono essere distinti in utili soggetti ad imposizione ordinaria e utili da brevetti e diritti analoghi secondo l’articolo 24b della legge federale del 14 dicembre 199017sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID).
  2. Nell’anno della prima imposizione ad aliquota ridotta degli utili da brevetti e diritti analoghi, le spese di ricerca e sviluppo secondo l’articolo 24b capoverso 3 LAID sono considerate, ma senza un’eventuale deduzione secondo l’articolo 25a LAID. A queste spese si applica una ponderazione più bassa; la ponderazione è fissata nell’allegato 6a . Il calcolo è effettuato nel primo anno, anche se il Cantone garantisce l’imposizione in altro modo entro cinque anni.
  3. Gli utili da brevetti e diritti analoghi sono ponderati con il fattore zeta 2.
  4. L’utile determinante di una persona giuridica corrisponde alla somma ponderata con il fattore zeta 1 degli utili soggetti ad imposizione ordinaria secondo il capoverso 1 e del risultato dei calcoli secondo i capoversi 2 e 3.
  5. Se il risultato del calcolo è negativo, l’utile determinante è uguale a zero.
Art. 20b Calcolo dei fattori zeta 1 e zeta 2
  1. Il fattore zeta 1 corrisponde al rapporto tra lo sfruttamento fiscale dell’utile delle persone giuridiche e lo sfruttamento fiscale dei redditi e della sostanza delle persone fisiche. Il calcolo si basa sulla media di tale rapporto negli ultimi sei anni di calcolo disponibili. Il fattore zeta 1 è arrotondato a tre decimali. Il calcolo è effettuato conformemente all’allegato 6a .
  2. Il fattore zeta 2 corrisponde allo sfruttamento fiscale medio degli utili da brevetti e diritti analoghi secondo l’articolo 24b LAID18. Il calcolo si basa sulle riduzioni dei Cantoni nell’ultimo anno di calcolo disponibile. Il fattore zeta 2 è arrotondato a tre decimali. Il calcolo è effettuato conformemente all’allegato 6a .
  3. I fattori zeta 1 e zeta 2 sono ricalcolati di volta in volta per l’ultimo anno di calcolo secondo l’articolo 2 capoverso 3. Per gli altri anni di calcolo sono ripresi i fattori dei relativi anni precedenti.
Art. 20c Calcolo per il Cantone

Gli utili determinanti delle persone giuridiche di un Cantone sono fissati nell’allegato 6a . Essi corrispondono alla somma degli utili determinanti delle persone giuridiche imponibili in detto Cantone.

Sezione 7: Riparti fiscali determinanti

Art. 21
  1. I riparti fiscali determinanti di un Cantone (allegato 7) corrispondono al saldo ponderato degli accrediti d’imposta federale diretta allibrati negli altri Cantoni a favore di detto Cantone durante gli anni di calcolo nonché di quelli allibrati da detto Cantone a favore degli altri Cantoni durante gli anni di calcolo; gli accrediti sono conteggiati sul totale del gettito fiscale.
  2. Il calcolo dei riparti fiscali determinanti è effettuato separatamente per le persone fisiche e per le persone giuridiche.
  3. Il fattore di ponderazione per le persone fisiche corrisponde al rapporto tra la somma dei redditi determinanti di tutti i Cantoni ai sensi delle sezioni 2 e 3 e il relativo gettito dell’imposta federale diretta durante gli anni di calcolo.
  4. Il fattore di ponderazione per le persone giuridiche corrisponde al rapporto tra la somma degli utili di tutti i Cantoni secondo la sezione 6a e il relativo gettito dell’imposta federale diretta durante gli anni di calcolo.

Sezione 8: Rilevamento dei dati

Art. 22

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) emana istruzioni sul rilevamento e la fornitura dei dati necessari da parte dei Cantoni, come pure sul relativo trattamento da parte degli uffici federali. In merito coinvolge i Cantoni e il Controllo federale delle finanze per parere.

Capitolo 2: Versamenti di compensazione

Art. 22a Contributi ai Cantoni finanziariamente deboli
  1. La progressione di cui all’articolo 3a capoverso 2 lettera b LPFC è stabilita in modo che:
    1. la dotazione minima garantita (art. 3a cpv. 2 lett. a LPFC) possa essere raggiunta con i minori mezzi finanziari possibili;
    2. la graduatoria dei Cantoni in funzione del gettito fiscale standardizzato pro capite, con il contributo pro capite dalla perequazione delle risorse, non venga modificata.
  2. Il calcolo dei contributi ai Cantoni finanziariamente deboli è effettuato conformemente all’allegato 7a .
Art. 23 Prestazione della Confederazione

La Confederazione versa il 60 per cento dei mezzi finanziari necessari secondo l’articolo 22a .

Art. 24 Prestazione dei Cantoni finanziariamente forti
  1. La prestazione complessiva dei Cantoni finanziariamente forti corrisponde al 40 per cento dei mezzi finanziari necessari secondo l’articolo 22a .
  2. Il contributo pro capite di un Cantone finanziariamente forte è proporzionale alla differenza tra il suo indice delle risorse e l’indice delle risorse di tutta la Svizzera.
  3. Il calcolo dei contributi dei Cantoni finanziariamente forti è effettuato conformemente all’allegato 8.
Art. 25 e 26 {#tit_1/chap_2/art_25_26 omnilex-key=ch-fedlex--613.21--25 und 26}

Titolo 2: Compensazione degli oneri da parte della Confederazione

Capitolo 1: Dati di base

Art. 27 Dati di base

I dati di base sono costituiti dalle statistiche della Confederazione secondo la legge federale del 9 ottobre 199219sulla statistica federale, la legge federale del 26 giugno 199820sul censimento federale della popolazione e le relative ordinanze dell’ultimo anno di volta in volta disponibile.

Art. 28 Obbligo di fornire i dati
  1. I Cantoni provvedono affinché i dati siano messi a disposizione.
  2. Il Dipartimento federale dell’interno emana istruzioni sul rilevamento e la fornitura dei dati da parte dei Cantoni. Invita i Cantoni a prendere posizione.

Capitolo 2: Compensazione dell’aggravio geotopografico

Sezione 1: Oneri speciali determinanti

Art. 29 Indicatori parziali
  1. La compensazione dell’aggravio geotopografico si basa sui seguenti quattro indicatori parziali dei Cantoni:
    1. 21 altitudine degli insediamenti: percentuale rispetto alla popolazione totale residente in modo permanente della popolazione residente in modo permanente a oltre 800 metri sul livello del mare;
    2. declività del terreno : altitudine mediana della superficie produttiva secondo la statistica di superficie;
    3. 22 struttura dell’insediamento: percentuale rispetto alla popolazione totale residente in modo permanente della popolazione residente in modo permanente, domiciliata fuori del territorio dell’agglomerato principale (allegato 10);
    4. 23 bassa densità demografica: superficie totale in ettari pro capite della popolazione residente permanente secondo la statistica di superficie.
  2. .24
Art. 30 Indici di aggravio e oneri speciali determinanti
  1. Per ogni indicatore parziale sono calcolati un indice di aggravio e gli oneri speciali determinanti dei Cantoni.
  2. L’indice di aggravio di un determinato Cantone corrisponde al rapporto moltiplicato per il fattore 100 tra il valore dell’indicatore parziale di detto Cantone e il corrispondente valore dell’indicatore parziale di tutta la Svizzera.25
  3. L’indice di aggravio di tutta la Svizzera è di 100 punti.
  4. Gli oneri speciali determinanti di un Cantone corrispondono alla differenza ponderata tra l’indice di aggravio di detto Cantone e il corrispondente indice di aggravio di tutta la Svizzera. I fattori di ponderazione sono differenziati in funzione dell’indicatore parziale su cui si basano e corrispondono:
    1. 26 per l’indicatore parziale altitudine degli insediamenti: alla popolazione del Cantone residente in modo permanente a oltre 800 metri sul livello del mare;
    2. per l’indicatore parziale declività del terreno: alla superficie produttiva del Cantone secondo la statistica di superficie;
    3. 27 per l’indicatore parziale struttura dell’insediamento: alla popolazione residente in modo permanente, domiciliata fuori del territorio dell’agglomerato principale del Cantone;
    4. 28 per l’indicatore parziale bassa densità demografica: alla popolazione residente permanente del Cantone.
  5. Se l’indice di aggravio di un Cantone è inferiore all’indice di aggravio di tutta la Svizzera, i suoi oneri speciali determinanti sono uguali a zero.
  6. .29

Sezione 2: Versamenti di compensazione

Art. 31 Determinazione

L’importo di compensazione dell’aggravio geotopografico corrisponde all’importo di compensazione dell’anno precedente, adeguato in funzione del tasso di variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo rispetto al mese dell’anno precedente al momento del calcolo.

Art. 32 Utilizzazione

L’importo di compensazione è utilizzato nel modo seguente:

  1. un terzo per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti all’altitudine degli insediamenti;
  2. un terzo per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti alla declività del terreno;
  3. un sesto per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti alla struttura degli insediamenti;
  4. 30 un sesto per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti alla bassa densità demografica.
Art. 33 Contributi ai Cantoni
  1. I contributi a un determinato Cantone sono proporzionali alla sua percentuale rispetto alla somma dei corrispondenti oneri speciali di tutti i Cantoni.
  2. Essi sono elencati nell’allegato 12.

Capitolo 3: Compensazione dell’aggravio sociodemografico

Sezione 1: Oneri speciali determinanti in base alla struttura demografica

Art. 34 Indicatori parziali
  1. La compensazione degli oneri speciali sociodemografici in base alla struttura demografica si basa sui seguenti tre indicatori parziali dei Cantoni:
    1. povertà: percentuale rispetto alla popolazione residente permanente di beneficiari di prestazioni di aiuto sociale in senso lato;
    2. struttura di età: percentuale rispetto alla popolazione residente permanente di abitanti di età pari o superiore agli 80 anni;
    3. integrazione degli stranieri: percentuale rispetto alla popolazione residente permanente di abitanti stranieri non provenienti dagli Stati limitrofi e residenti da dodici anni al massimo in Svizzera.
  2. Si considerano prestazioni di aiuto sociale in senso lato le prestazioni in denaro orientate al bisogno, per quanto concesse a persone o economie domestiche e considerate nella statistica dei beneficiari dell’aiuto sociale conformemente all’ordinanza del 30 aprile 202531sulla statistica federale. In particolare:32
    1. l’aiuto sociale economico in virtù della legislazione cantonale sull’aiuto sociale;
    2. l’anticipo di alimenti disciplinato a livello cantonale;
    3. le prestazioni complementari della Confederazione, ponderate in funzione della quota cantonale di finanziamento secondo l’articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 200633sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
    4. gli assegni cantonali di vecchiaia e di invalidità;
    5. le prestazioni cantonali in caso di bisogno nel contesto della disoccupazione;
    6. gli aiuti cantonali alla maternità, nonché i contributi di sostentamento alle famiglie con figli;
    7. le indennità di alloggio o gli anticipi cantonali di spese di alloggio.34
  3. Se una prestazione di aiuto sociale in senso lato presenta un contributo di sostegno annuo per beneficiario più basso nel confronto nazionale, si pondera il numero di beneficiari di questa prestazione. La statistica finanziaria dell’aiuto sociale in senso lato secondo l’ordinanza sulle rilevazioni statistiche costituisce la base dei dati per la ponderazione.35
  4. Le prestazioni multiple sono contate una sola volta.36
Art. 35 Indice di aggravio e oneri speciali determinanti
  1. Gli indicatori parziali dei Cantoni sono standardizzati e sintetizzati in un indice di aggravio con l’ausilio di fattori di ponderazione, i quali corrispondono:
    1. al 47 per cento per l’indicatore «Povertà»;
    2. al 10 per cento per l’indicatore «Struttura di età»;
    3. al 43 per cento per l’indicatore «Integrazione degli stranieri».
  2. I fattori di ponderazione sono verificati nel quadro del rapporto sull’efficacia.
  3. Il calcolo dell’indice di aggravio si fonda sull’allegato 13.
  4. Gli oneri speciali dovuti alla struttura demografica determinanti di un Cantone corrispondono all’indice di aggravio del Cantone ponderato in funzione della popolazione residente permanente. Se l’indice di aggravio di un Cantone è negativo, i suoi oneri speciali determinanti sono uguali a zero.

Sezione 2: Oneri speciali determinanti delle città polo

Art. 36 Indicatori parziali

La compensazione degli oneri speciali delle città polo si basa sui seguenti tre indicatori parziali dei Comuni:

  1. grandezza del Comune: popolazione residente permanente;
  2. densità dell’insediamento: popolazione residente permanente e numero di persone occupate rispetto alla superficie produttiva del Comune;
  3. tasso di occupazione: numero di persone occupate rispetto alla popolazione residente permanente del Comune.
Art. 37 Indice di aggravio e oneri speciali determinanti
  1. Gli indicatori parziali sono standardizzati e sintetizzati in un indice di aggravio con l’ausilio di fattori di ponderazione, che corrispondono:
    1. al 36 per cento per l’indicatore «Grandezza del Comune»;
    2. al 38 per cento per l’indicatore «Densità dell’insediamento»;
    3. al 26 per cento per l’indicatore «Tasso di occupazione».
  2. I fattori di ponderazione sono verificati nel quadro del rapporto sull’efficacia.
  3. Il calcolo dell’indice di aggravio si fonda sull’allegato 14.
  4. L’indice di aggravio di un determinato Cantone corrisponde al valore medio ponderato degli indici di aggravio dei suoi Comuni. La popolazione residente permanente dei Comuni funge da fattore di ponderazione.
  5. Gli oneri speciali determinanti delle città polo di un Cantone corrispondono alla differenza ponderata in funzione della popolazione residente permanente tra l’indice di aggravio di detto Cantone e il valore medio degli indici di aggravio di tutti i Cantoni. Se l’indice di aggravio di un Cantone è inferiore al valore medio degli indici di aggravio dei Cantoni, i suoi oneri speciali determinanti sono uguali a zero.

Sezione 3: Versamenti di compensazione

Art. 38 Determinazione
  1. L’importo di compensazione dell’aggravio sociodemografico corrisponde all’importo di compensazione dell’anno precedente, adeguato in funzione del tasso di variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo rispetto al mese dell’anno precedente al momento del calcolo.
  2. L’aumento dei contributi di cui all’articolo 9 capoverso 2bisLPFC non è adeguato al rincaro.
Art. 39 Utilizzazione

L’importo di compensazione è utilizzato nel modo seguente:

  1. due terzi per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti alla struttura demografica;
  2. un terzo per compensare gli oneri speciali determinanti delle città polo.
Art. 40 Contributi ai Cantoni
  1. I contributi attribuiti a un determinato Cantone per gli oneri speciali dovuti alla struttura demografica e alle città polo sono proporzionali alla sua percentuale rispetto alla somma dei corrispondenti oneri speciali di tutti i Cantoni.
  2. I contributi ai Cantoni sono elencati nell’allegato 15.

Titolo 3: Garanzia della qualità

Art. 41 Controllo dei dati e rapporto
  1. L’ufficio federale competente ai fini del rilevamento dei dati verifica la plausibilità delle cifre.
  2. Se constata cifre lacunose o mancanti, esso rinvia i dati al Cantone interessato per rielaborazione entro un congruo termine.
  3. Successivamente, l’ufficio federale competente trasmette i dati all’Amministrazione federale delle finanze (AFF) e presenta un rapporto sul rilevamento, la plausibilità e la rielaborazione dei dati.
Art. 42 Provvedimenti in caso di qualità dei dati insufficiente
  1. In caso di dati errati, mancanti o non ulteriormente sfruttabili relativi al potenziale delle risorse, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e l’AFF prendono i seguenti provvedimenti:
    1. l’AFC corregge adeguatamente i dati di qualità insufficiente ma ulteriormente sfruttabili;
    2. in caso di dati mancanti o non ulteriormente sfruttabili l’AFF stima il potenziale delle risorse conformemente all’allegato 16.
  2. In caso di dati errati, mancanti o non ulteriormente sfruttabili relativi all’indice di aggravio, l’Ufficio federale di statistica (UFS) effettua correzioni o stime in collaborazione con l’AFF.
  3. I risultati concernenti la qualità dei dati e i provvedimenti presi sono comunicati al Cantone interessato e alla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF). Il Cantone interessato ha la possibilità di esprimersi entro breve termine sulle correzioni e le stime effettuate.
Art. 42a Correzione a posteriori dei versamenti di compensazione
  1. I versamenti di compensazione sono corretti a posteriori se l’errore rilevato per tali versamenti in un Cantone corrisponde per abitante almeno allo 0,17 per cento del potenziale di risorse pro capite medio della Svizzera (soglia di rilevanza).37
  2. Per il calcolo della soglia di rilevanza è determinante il potenziale delle risorse dell’anno di riferimento interessato dall’errore.
  3. I versamenti di compensazione sono corretti solo per l’anno di riferimento nel quale l’errore raggiunge la soglia di rilevanza.
Art. 43 Documentazione

Le correzioni dei dati e le stime devono essere documentate. Deve essere garantita l’attuabilità.

Art. 44 Gruppo di studio per la garanzia della qualità
  1. Per garantire la qualità delle basi di calcolo del potenziale delle risorse e degli indici di aggravio, il DFF istituisce un gruppo di studio di accompagnamento composto in modo paritetico di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni.38
  2. Il gruppo di studio si compone di:
    1. due rappresentanti dell’AFF;
    2. un rappresentante ciascuno dell’AFC e dell’UFS;
    3. due rappresentanti ciascuno dei Cantoni finanziariamente forti e dei Cantoni finanziariamente deboli.
  3. Dei rappresentanti dei Cantoni conformemente al capoverso 2 lettera c, almeno un rappresentante proviene da un Cantone con oneri speciali geotopografici e da un Cantone con oneri speciali sociodemografici.
  4. Il Controllo federale delle finanze è rappresentato nel gruppo di studio da un osservatore.
  5. Il segretario della CDCF siede in qualità di osservatore nel gruppo di studio.
  6. Il gruppo di studio è diretto da un rappresentante dei Cantoni conformemente al capoverso 2 lettera c.
  7. L’AFF assume il segretariato del gruppo di studio.39
Art. 45 Compiti del gruppo di studio
  1. Il gruppo di studio assiste gli uffici federali competenti nei seguenti compiti:
    1. verifica del rilevamento dei dati inerenti alla perequazione delle risorse e alla compensazione degli oneri nei Cantoni;
    2. verifica della plausibilità ed elaborazione dei dati;
    3. correzioni o stime in caso di dati errati, mancanti o non ulteriormente sfruttabili.
  2. Il gruppo di studio presenta al DFF e ai Cantoni un rapporto annuale sulla sua attività.

Titolo 4: Rapporto sull’efficacia

Art. 46 Contenuti
  1. Il rapporto sull’efficacia ha il contenuto seguente: a. fornisce informazioni: 1. sull’esecuzione della perequazione finanziaria, in particolare sull’acquisizione dei dati per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri, 2. sulla volatilità annuale dei contributi dei Cantoni finanziariamente forti nella perequazione orizzontale delle risorse e dei versamenti di compensazione ai Cantoni finanziariamente deboli nel periodo in rassegna; b. analizza in che misura gli obiettivi della perequazione finanziaria e della compensazione degli oneri sono stati raggiunti nel periodo in rassegna; c.40 presenta possibili provvedimenti, segnatamente: 1. l’adeguamento della dotazione minima garantita della perequazione delle risorse (art. 3a cpv. 2 lett. a LPFC), 2. l’adeguamento della dotazione della compensazione degli oneri (art. 9 LPFC), 3. l’abrogazione totale o parziale della compensazione dei casi di rigore (art. 19 cpv. 4 LPFC).
  2. Il rapporto sull’efficacia può contenere raccomandazioni per la verifica delle basi di calcolo della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri.
  3. Contiene inoltre in una speciale presentazione informazioni sugli effetti della collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri conformemente all’articolo 18 capoverso 3 in combinato disposto con l’articolo 11 LPFC.
  4. Nella valutazione degli obiettivi, il rapporto sull’efficacia si basa in particolare sui criteri di cui all’allegato 17 e tiene conto degli standard riconosciuti di valutazione.
  5. Riferisce in merito a eventuali pareri divergenti all’interno del gruppo paritetico di studio.
Art. 47 Basi di dati
  1. Per valutare l’efficacia vengono utilizzate le statistiche della Confederazione e dei Cantoni e, se opportuno, dati e analisi esterni all’amministrazione.
  2. I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i dati necessari.
Art. 48 Gruppo paritetico di studio per il rapporto sull’efficacia
  1. Per accompagnare l’elaborazione del rapporto sull’efficacia, il DFF istituisce un gruppo di studio composto in modo paritetico di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni. Il gruppo di studio si esprime in particolare in merito all’assegnazione di mandati a periti esterni ed elabora raccomandazioni ai fini della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri e dei casi di rigore.41
  2. I Cantoni provvedono a una rappresentanza equilibrata della loro delegazione nel gruppo di studio; in particolare essi devono tenere conto in modo adeguato dei diversi gruppi linguistici, urbani e regionali, nonché dei Cantoni finanziariamente forti e di quelli finanziariamente deboli.
  3. Il DFF determina la composizione della delegazione della Confederazione, tra cui i rappresentanti dell’AFF. Un rappresentante dell’AFF dirige il gruppo di studio.
  4. L’AFF assume il segretariato del gruppo di studio.42
Art. 48a Organo consultivo paritetico per la perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni
  1. Il DFF istituisce un organo che valuti in termini di fattibilità politica le ripercussioni delle raccomandazioni del gruppo paritetico di studio per il rapporto sull’efficacia. L’organo è composto in modo paritetico di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni.
  2. I Cantoni provvedono a un’adeguata rappresentanza delle regioni linguistiche nonché dei Cantoni finanziariamente forti e di quelli finanziariamente deboli.
  3. In un regolamento interno il DFF disciplina la composizione e le modalità di lavoro dell’organo consultivo paritetico.
  4. L’AFF assume il segretariato dell’organo consultivo paritetico.
Art. 49 Consultazione

Il rapporto sull’efficacia è sottoposto ai Cantoni per consultazione.

Titolo 5: Scadenza dei contributi

Art. 50

I contributi per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri e dei casi di rigore sono versati semestralmente, alla fine di ogni semestre.

Titolo 6: Disposizioni transitorie

Sezione 1: .

Art. 51 a 53
Art. 54

Sezione 2: Compensazione dei casi di rigore

Art. 55 Bilancio globale
  1. Il bilancio globale della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) costituisce la base dei versamenti di compensazione dei casi di rigore.
  2. Il bilancio globale della NPC illustra l’aggravio o lo sgravio finanziario netto stimato della Confederazione e dei Cantoni che risulta in media negli anni 2004 e 2005 conformemente:
    1. al decreto federale del 3 ottobre 200343concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni;
    2. alla legge federale del 6 ottobre 200644che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC); e
    3. agli articoli 3–9 e 23 LPFC.
Art. 56 Contributi ai Cantoni
  1. La compensazione dei casi di rigore provvede affinché il bilancio globale di ogni Cantone con un indice delle risorse inferiore al valore 100 nella media degli anni 2004 e 2005 presenti uno sgravio finanziario netto in percento del gettito fiscale standardizzato almeno uguale al valore limite del Cantone.
  2. Il valore limite del Cantone dipende dal suo indice delle risorse nella media degli anni 2004 e 2005 e dall’importo globale a disposizione per la compensazione dei casi di rigore. Esso è calcolato conformemente all’allegato 18.
  3. I Cantoni il cui indice delle risorse nella media degli anni 2004 e 2005 è inferiore a 100 punti e il cui sgravio netto in percento del gettito fiscale standardizzato è inferiore al valore limite ricevono negli anni 2008–2015 un contributo pari alla differenza tra lo sgravio netto e il valore limite (allegato 18). Gli altri Cantoni non ricevono alcun contributo.
  4. A contare dal nono anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza il contributo diminuisce in ragione del cinque percento l’anno dell’importo iniziale.
  5. I Cantoni perdono il diritto alla compensazione dei casi di rigore a contare dall’anno di riferimento in cui il loro indice delle risorse supera 100 punti. L’importo totale della compensazione dei casi di rigore è diminuito in modo corrispondente.

Sezione 2a: .

Art. 56a

Sezione 3: .

Art. 57

Sezione 3a: Calcolo degli utili determinanti delle persone giuridiche

Art. 57a
Art. 57b Continuazione dell’applicazione dei fattori beta
  1. Per le società che hanno perduto lo statuto fiscale speciale secondo l’articolo 28 capoversi 2–4 LAID45, nella versione valida fino al 31 dicembre 2019, negli anni di calcolo 2020–2024 alla quota di utili di cui all’articolo 17 lettera b della presente ordinanza, nella versione valida fino al 31 dicembre 2025, si applicano i fattori beta definiti nell’articolo 23a capoverso 1 LPFC. Questa regola vale anche per le società che hanno rinunciato al loro statuto fiscale, per gli anni di calcolo 2017–2024. Le quote di utili da proventi realizzati in Svizzera sono considerate nella base di calcolo nella misura del 100 per cento.
  2. Gli utili, ai quali non si applica più la ponderazione con i fattori beta a seguito della riduzione dell’entità secondo l’articolo 23a capoverso 1 LPFC, sono ponderati secondo l’articolo 20a della presente ordinanza.46
  3. Il calcolo e i fattori beta per l’anno di riferimento 2020 sono fissati nell’allegato 6a .47
Art. 57c Rilevamento dei dati per la continuazione dell’applicazione dei fattori beta
  1. I Cantoni identificano le persone giuridiche a cui continuano ad essere applicati i fattori beta di cui all’articolo 57b .
  2. Per quanto riguarda l’utile di queste persone giuridiche, il calcolo della quota di utili di cui all’articolo 57b capoverso 1 moltiplicato per il relativo fattore beta si basa sulla media ponderata degli ultimi tre anni in cui la persona giuridica aveva uno statuto fiscale speciale. 2bis. Per le società non tassate definitivamente negli anni di calcolo 2020–2024, la quota di utili calcolata secondo il capoverso 2 è considerata di qualità equivalente a quella dei dati tassati definitivamente secondo l’articolo 19 capoversi 5 e 6 nella versione del 1° gennaio 201648.49
  3. Se una persona giuridica con statuto fiscale speciale è oggetto di una ristrutturazione, la ponderazione di cui all’articolo 57b è considerata in misura proporzionale.
Art. 57d Determinazione dei fattori zeta 1 e zeta 2
  1. Se per il calcolo del fattore zeta 1 di cui all’articolo 20b capoverso 1 non sono disponibili i dati di sei anni di calcolo, sono utilizzati i dati degli anni di calcolo disponibili.
  2. Se negli anni di calcolo 2020–2026 i fattori zeta 1 e zeta 2 si situano al di fuori degli intervalli indicati di seguito, il relativo fattore zeta è fissato al valore più vicino all’interno dell’intervallo. Gli intervalli sono compresi:
    1. per il fattore zeta 1: tra il 27,3 e il 37,3 per cento;
    2. per il fattore zeta 2: tra il 27,5 e il 37,5 per cento.

Sezione 3b: Contributi complementari

Art. 57e Base di calcolo
  1. I contributi complementari di cui all’articolo 23a capoverso 4 LPFC sono calcolati sulla base dei gettiti fiscali standardizzati dell’anno di riferimento 2023, addizionati alla perequazione delle risorse del relativo anno di riferimento.
  2. I versamenti sono ripartiti fra i Cantoni finanziariamente deboli in modo che tutti i Cantoni aventi diritto raggiungano, insieme alla somma definita nel capoverso 1, lo stesso valore. Il calcolo è effettuato conformemente all’allegato 20.
Art. 57f Considerazione dei contributi complementari
  1. I contributi complementari non fanno parte delle prestazioni della Confederazione alla perequazione delle risorse secondo l’articolo 4 LPFC.
  2. Essi non sono presi in considerazione nel calcolo della dotazione minima.

Titolo 7: Disposizioni finali

Art. 58 Diritto previgente: abrogazione

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

  1. ordinanza del 21 dicembre 197350che disciplina la graduazione dei contributi federali secondo la capacità finanziaria dei Cantoni;
  2. ordinanza del 27 novembre 198951sulla perequazione finanziaria mediante la quota cantonale dell’imposta federale diretta.
Art. 59 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008

Allegato 1

(art. 1–5)

Potenziale delle risorse e gettito fiscale standardizzato

1. Potenziale delle risorse

Valori cantonali per l’anno di riferimento 2026

CantonePotenziale
di risorse
(in 1000 fr.)
Popolazione residente
permanente e non permanente media
(valore medio 2020–2022)
Potenziale
di risorse
pro capite
(in fr.)
Indice delle risorse
Zurigo62 518 2461 569 61839 830116.7
Berna25 991 3951 052 39824 69772.4
Lucerna13 211 749421 63131 33591.8
Uri890 91637 27823 89970.0
Svitto10 379 046163 73763 389185.7
Obvaldo1 418 91538 68436 679107.5
Nidvaldo2 363 76743 96553 764157.5
Glarona1 005 89141 41124 29071.2
Zugo12 814 922130 85197 935287.0
Friburgo8 093 655329 88324 53571.9
Soletta6 757 722281 09824 04070.4
Basilea Città10 603 861199 29053 208155.9
Basilea Campagna9 807 726294 01033 35897.7
Sciaffusa3 113 41884 38736 895108.1
Appenzello Esterno1 645 87255 69329 55386.6
Appenzello Interno581 19116 37835 486104.0
San Gallo13 946 965520 35026 80378.5
Grigioni6 628 719207 73231 91093.5
Argovia19 204 317704 06027 27779.9
Turgovia7 770 378286 64427 10879.4
Ticino11 037 674354 95831 09691.1
Vaud28 171 178828 12734 01899.7
Vallese8 419 010359 77723 40168.6
Neuchâtel4 689 660177 79226 37777.3
Ginevra27 147 275512 10853 011155.3
Giura1 629 01374 05521 99764.5
Totale Cantoni299 842 4838 785 91434 128100.0

2. Gettito fiscale standardizzato

Commento del calcolo

Il gettito fiscale standardizzato della Svizzera corrisponde alla media delle entrate fiscali di tutti i Cantoni e Comuni. Queste vengono calcolate deducendo le perdite su debitori dal gettito fiscale complessivo di Cantoni e Comuni e addizionando la quota cantonale del prodotto delle imposte federali dirette.

L’aliquota d’imposta standardizzata è uguale per tutti i Cantoni e si basa sul potenziale delle risorse e sulle entrate fiscali della totalità dei Cantoni.

Valore dell’aliquota d’imposta standardizzata per l’anno di riferimento 2026

Aliquota d’imposta standardizzata per l’anno di riferimento 2026 = 29,3 %

Allegato 2

(art. 7)

Reddito determinante delle persone fisiche

Valori cantonali per l’anno di riferimento 2026

CantoneReddito determinante delle persone fisiche
(in 1000 fr.)
Zurigo45 898 113
Berna19 563 332
Lucerna8 857 202
Uri642 112
Svitto6 954 516
Obvaldo970 748
Nidvaldo1 449 343
Glarona704 259
Zugo6 922 490
Friburgo6 130 124
Soletta5 543 013
Basilea Città5 817 286
Basilea Campagna7 804 517
Sciaffusa1 656 018
Appenzello Esterno1 153 846
Appenzello Interno393 432
San Gallo9 572 691
Grigioni4 200 814
Argovia14 903 872
Turgovia5 555 173
Ticino7 413 773
Vaud19 988 199
Vallese6 244 858
Neuchâtel3 128 323
Ginevra15 249 917
Giura1 127 740
Totale Cantoni207 845 712
Allegato 3

(art. 9 e 10)

Reddito determinante tassato alla fonte

1. Definizione delle variabili e dei parametri

BQA Reddito lordo degli stranieri residenti sul territorio e dei consiglieri d’amministrazione stranieri BQB Reddito lordo dei frontalieri tassati integralmente BQC Reddito lordo dei frontalieri dell’Austria tassati limitatamente BQD Reddito lordo dei frontalieri della Germania tassati limitatamente BQE Reddito lordo dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione nel Cantone di Ginevra BQF Reddito lordo dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione in Francia BQG Reddito lordo dei frontalieri dell’Italia tassati limitatamente TC Quota della perequazione fiscale che spetta all’Austria conformemente alla CDI-A TD Aliquota massima d’imposta svizzera sui proventi lordi dei frontalieri della Germania tassati limitatamente conformemente all’articolo 15a CDI-D TE Quota della somma lorda degli stipendi dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione nel Cantone di Ginevra, rimborsata dal Cantone di Ginevra alla Francia conformemente alla convenzione del 29.1.1973 tra il Cantone di Ginevra e la Francia TF Quota massima (aliquota d’imposta) della somma lorda degli stipendi dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione in Francia, rimborsata dalla Francia conformemente alla convenzione dell’11.4.1983 tra i Cantoni di Berna, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Vaud, Vallese e Neuchâtel e la Francia TG Quota delle entrate fiscali lorde provenienti dai frontalieri dell’Italia tassati limitatamente, rimborsata all’Italia conformemente all’articolo 14a CDI-I e agli accordi dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese con l’Italia Ultima aliquota d’imposta standardizzata disponibile per l’anno di calcolo t (anno di calcolo + 3 anni) γ Fattore gamma: rapporto tra il reddito determinante delle persone fisiche della Svizzera e il reddito primario delle economie domestiche private della Svizzera durante gli anni di calcolo, arrotondato a tre decimali. Il fattore gamma è calcolato annualmente δ Fattore delta: fattore con il quale sono presi in considerazione gli oneri dei frontalieri ed è applicata una ponderazione più bassa ai loro redditi BQB, BQC, BQD, BQE, BQF e BQG

2. Formule di calcolo

(1) Reddito determinante tassato alla fonte degli stranieri residenti sul territorio e dei consiglieri d’amministrazione stranieri di un determinato Cantone: γ · BQA (2) Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri tassati integralmente di un determinato Cantone: γ · δ BQB (3) Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri dell’Austria tassati limitatamente:

(4) Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri della Germania tassati limitatamente:

(5) Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione nel Cantone di Ginevra:

(6) Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione in Francia:

(7) Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri dell’Italia tassati limitatamente:

3. Valori parametrici per l’anno di riferimento 2026

ParametroValore
γ20200.392
γ20210.398
γ20220.398
δ0.750
SST20230.255
SST20240.270
SST20250.281
TC0.125
TD0.045
TE0.035
TF0.045
TG0.400

4. Commento del calcolo

4.1 Il reddito determinante tassato alla fonte si compone del reddito degli stranieri residenti sul territorio e dei consiglieri d’amministrazione stranieri (BQA), del reddito dei frontalieri tassati integralmente (BQB) e del reddito dei frontalieri tassati limitatamente (BQC, BQD, BQE, BQF e BQG). 4.2 Sono presi in considerazione i relativi redditi lordi. Con il fattore γ i redditi lordi sono convertiti in un reddito imponibile di entità comparabile. Nel caso deglistranieri residenti sul territorio e deiconsiglieri d’amministrazione stranieri , per stabilire il reddito determinante è necessaria solo una moltiplicazione del relativo reddito lordo per il fattore γ [formula di calcolo (1)]. 4.3 Oltre al fattore γ, gli stipendi lordi dei frontalieri sono ponderati con il fattore δ, pari a 0,75. In tal modo, gli stipendi lordi dei frontalieri ponderati con il fattore δ confluiscono soltanto nella misura del 75 per cento nel calcolo dei redditi determinanti tassati alla fonte. Questo vale per tutte le categorie di frontalieri. 4.3.1 Formula (2), frontalieri tassati integralmente: il reddito imponibile determinante ammonta a γ ‧ δ ‧ BQB. 4.4 Con le formule di calcolo (3)–(7) il reddito dei frontalieri tassati limitatamente è convertito in base alla relativa convenzione di doppia imposizione conclusa con Austria, Germania, Francia e Italia. 4.4.1 Formula (3) ,frontalieri dell’Austria : i redditi lordi sono tassati in Svizzera e all’Austria viene versata una perequazione fiscale pari al 12,5 per cento del suo gettito fiscale. Il reddito imponibile determinante, γ ⋅ δ ⋅ BQC, viene corretto della quota che spetta all’Austria, TC. 4.4.2 Formula (4), frontalieri della Germania : i redditi lordi dei frontalieri sono tassati a un’aliquota pari al massimo al 4,5 per cento. La quota di reddito imponibile in Svizzera è calcolata dividendo il gettito fiscale, TD ⋅ δ ⋅ BQD, per la relativa aliquota d’imposta standardizzata, SSTt+3. 4.4.3 Formula (5), frontalieri della Francia a Ginevra : l’imposizione ha luogo in Svizzera con un rimborso alla Francia del 3,5 per cento della somma salariale lorda. Dal reddito imponibile determinante in caso di imposizione integrale da parte di Ginevra, γ ⋅ δ ⋅ BQE, viene dedotta la quota che deve essere versata alla Francia Questa quota si calcola estrapolando l’imposta da versare alla Francia, TE ⋅ δ ⋅ BQE, dal reddito imponibile mediante divisione per la relativa aliquota d’imposta standardizzata, SSTt+3 4.4.4 Formula (6), frontalieri della Francia (esclusi i frontalieri della Francia a Ginevra) : l’imposizione ha luogo da parte della Francia; la Svizzera riceve al massimo il 4,5 per cento del reddito lordo. La quota di reddito imponibile in Svizzera è calcolata dividendo il gettito fiscale, TF ⋅ δ ⋅ BQF, per la relativa aliquota d’imposta standardizzata, SSTt+3. 4.4.5 Formula (7), frontalieri dell’Italia : rimborso del 40 per cento delle entrate fiscali all’Italia. Il reddito imponibile determinante, γ ⋅ δ ⋅ BQG, è corretto della quota che spetta all’Italia, TG.

5. Valori cantonali per l’anno di riferimento 2026

CantoneReddito determinante tassato alla fonte
(in 1000 fr.)
Zurigo2 043 470
Berna712 718
Lucerna336 453
Uri34 642
Svitto168 629
Obvaldo40 487
Nidvaldo44 265
Glarona51 780
Zugo294 175
Friburgo267 042
Soletta224 956
Basilea Città837 900
Basilea Campagna427 731
Sciaffusa134 853
Appenzello Esterno28 740
Appenzello Interno10 253
San Gallo563 002
Grigioni471 489
Argovia828 837
Turgovia364 764
Ticino1 177 169
Vaud1 321 419
Vallese451 752
Neuchâtel261 443
Ginevra2 814 128
Giura113 891
Totale Cantoni14 025 987
Allegato 4

(art. 13 e 14)

Sostanza determinante delle persone fisiche

1. Definizione delle variabili e dei parametri

Entrate dell’imposta sulla sostanza dei Cantoni e dei Comuni Sostanza netta Entrate dell’imposta sul reddito dei Cantoni e dei Comuni Entrate dell’imposta alla fonte dei Cantoni e dei Comuni Quota cantonale delle entrate dell’imposta federale diretta secondo l’articolo 196 capoverso 1 LIFD52 Entrate dell’imposta federale diretta sul reddito Redditi determinanti delle persone fisiche Redditi determinanti tassati alla fonte delle persone fisiche

2. Calcolo del fattore alfa

2.1 Il fattore alfa di cui all’articolo 13 è calcolato secondo la seguente formula:

2.2 Il fattore alfa è calcolato annualmente sulla base degli ultimi sei anni di calcolo disponibili.

3. Fattore alfa per gli anni di calcolo 2020–2022

202020212022
Fattore alfa1,5 %1,5 %1,5 %

4. Commento del calcolo del fattore alfa

Il fattore alfa si calcola dividendo lo sfruttamento fiscale della sostanza per lo sfruttamento fiscale dei redditi. Lo sfruttamento fiscale della sostanza corrisponde al totale delle entrate dell’imposta sulla sostanza dei Cantoni e dei Comuni, diviso per il totale della sostanza netta della Svizzera. Lo sfruttamento fiscale dei redditi si calcola sommando le entrate complessive dell’imposta sul reddito e dell’imposta alla fonte realizzate dai Cantoni e dai Comuni, compresa la quota cantonale alle entrate dell’imposta federale diretta sul reddito, e dividendo tale somma per i redditi determinanti delle persone fisiche secondo l’allegato 2 e i redditi determinanti tassati alla fonte secondo l’allegato 3.

5. Valori cantonali per l’anno di riferimento 2026

CantoneSostanza determinante delle persone fisiche
(in 1000 fr.)
Zurigo7 481 292
Berna3 461 350
Lucerna1 714 310
Uri128 544
Svitto2 263 352
Obvaldo263 319
Nidvaldo644 674
Glarona133 080
Zugo1 433 461
Friburgo553 965
Soletta499 078
Basilea Città1 104 900
Basilea Campagna764 923
Sciaffusa253 453
Appenzello Esterno277 248
Appenzello Interno114 379
San Gallo2 032 371
Grigioni1 224 494
Argovia2 125 907
Turgovia1 077 564
Ticino1 293 887
Vaud2 548 981
Vallese1 008 368
Neuchâtel322 362
Ginevra2 678 999
Giura124 631
Totale Cantoni35 528 892
Allegato 6a

(art. 20a , 20b e 20c )

Utili determinanti delle persone giuridiche

1. Definizione delle variabili e dei parametri

I fattori zeta servono a ponderare gli utili delle persone giuridiche nel potenziale di risorse in funzione del loro sfruttamento fiscale. Si distingue tra utili soggetti ad imposizione ordinaria, ponderati esclusivamente con il fattore zeta 1, e utili da brevetti e diritti analoghi (utili rientranti nel patent box) soggetti all’imposizione ad aliquota ridotta, ponderati quindi prima con il fattore zeta 2 e successivamente con il fattore zeta 1.

Fattore di ponderazione per gli utili delle persone giuridiche. Corrisponde al rapporto tra lo sfruttamento fiscale degli utili delle persone giuridiche e lo sfruttamento fiscale dei redditi e della sostanza delle persone fisiche.
Fattore di ponderazione per gli utili rientranti nel patent box. Corrisponde alla quota media imponibile degli utili rientranti nel patent box dopo lo sgravio (statutario), tenuto conto della quota cantonale delle entrate dell’imposta federale direttaπ.
Fattore di base per. Corrisponde alla quota media imponibile degli utili rientranti nel patent box dopo lo sgravio (statutario).
Utili determinanti del Cantone k
Redditi determinanti delle persone fisiche in totale
Redditi determinanti tassati alla fonte delle persone fisiche in totale
Sostanza determinante delle persone fisiche in totale
Base di calcolo degli utili delle persone giuridiche del Cantone k
Base di calcolo degli utili delle persone giuridiche in totale
Utili rientranti nel patent box in totale
Utili rientranti nel patent box del Cantone k
Utili ordinari in totale
Utili ordinari del Cantone k
Entrate dell’imposta sull’utile delle persone giuridiche dei Cantoni e dei Comuni (comprese le quote cantonali delle entrate dell’imposta federale diretta)
Entrate dell’imposta sull’utile delle persone giuridiche dei Cantoni e dei Comuni (senza le quote cantonali delle entrate dell’imposta federale diretta)
Entrate dell’imposta sul reddito, alla fonte e sulla sostanza dei Cantoni e dei Comuni (comprese le quote cantonali delle entrate dell’imposta federale diretta)
Riduzione nel calcolo dell’utile imponibile secondo l’articolo 24b LAID53del Cantone k
Entrate dell’imposta federale diretta sull’utile delle persone giuridiche
Quota cantonale delle entrate dell’imposta federale diretta secondo l’articolo 196 capoverso 1 LIFD
Somma delle spese di ricerca e sviluppo secondo l’articolo 24b capoverso 3, ma senza un’eventuale deduzione secondo l’articolo 25a LAID per le imprese nel Cantone k
Quota degli utili non più ponderati con i fattori beta secondo l’articolo 57b (fattore di conversione)

2. Calcolo

2.1 Gli utili determinanti delle persone giuridiche di un Cantone sono calcolati moltiplicando la base di calcolo per il fattore zeta 1:

2.2 Il fattore zeta 1 di cui all’articolo 20b capoverso 1 corrisponde al rapporto tra lo sfruttamento fiscale degli utili delle persone giuridiche e lo sfruttamento fiscale dei redditi e della sostanza delle persone fisiche:

2.3 Il fattore zeta 1 è calcolato annualmente sulla base degli ultimi sei anni di calcolo disponibili. 2.4 La base di calcolo degli utili delle persone giuridiche è data dalla somma degli utili soggetti ad imposizione ordinaria, degli utili rientranti nel patent box ponderati e delle spese di ricerca e sviluppo ponderate secondo l’articolo 20a capoverso 2:

2.5 Il fattore zeta 2 di cui all’articolo 20b capoverso 2 è calcolato annualmente sulla base di una ponderazione media più bassa degli utili rientranti nel patent box nell’ultimo anno di calcolo disponibile (fattore di base). Inoltre si tiene conto del fatto che la quota cantonale delle entrate dell’imposta federale diretta spetta loro senza riduzione.

3. Fattori zeta e ponderazione delle spese di ricerca e sviluppo per gli anni di calcolo 2020–2022

202020212022
ζ134,0 %33,6 %33,2 %
ζ231,6 %34,5 %33,9 %
Ponderazione spese R+S68,4 %65,5 %66,1 %

4. Continuazione dell’applicazione dei fattori beta negli anni di calcolo 2017–2024

4.1 Per gli anni di calcolo t = 2017–2024, gli utili determinanti delle persone giuridiche secondo l’articolo 57b sono calcolati secondo il metodo descritto nell’allegato 6 () della presente ordinanza nella versione valida fino al 31 dicembre 2025 e secondo il metodo descritto nel numero 2 del presente allegato (). Gli utili determinantisono calcolati sulla base della media dei due risultati ponderata con il fattore di conversione:

4.2 Fattori di conversione nei seguenti anni di calcolo:

t2017–20202021202220232024
0 %20 %40 %60 %80 %

4.3 Fattori beta nel periodo di transizione:

Fattore di base β*Fattore
di supplemento
Fattore β
Società holding0.0 %2.8 %2.8 %
Società di domicilio9.9 %2.5 %12.4 %
Società miste10.0 %2.5 %12.5 %

5. Valori cantonali per l’anno di riferimento 2026

CantoneUtili determinanti delle persone giuridiche
(in 1000 fr.)
Zurigo7 311 346
Berna2 470 862
Lucerna2 351 927
Uri81 425
Svitto1 055 908
Obvaldo138 146
Nidvaldo238 108
Glarona104 621
Zugo4 166 392
Friburgo1 196 109
Soletta551 680
Basilea Città2 888 023
Basilea Campagna875 349
Sciaffusa1 031 939
Appenzello Esterno191 678
Appenzello Interno60 394
San Gallo1 759 327
Grigioni561 599
Argovia1 320 259
Turgovia758 432
Ticino1 034 116
Vaud4 527 120
Vallese534 433
Neuchâtel579 041
Ginevra6 393 284
Giura247 465
Totale Cantoni42 428 983
Allegato 7

(art. 21)

Riparti fiscali determinanti dell’imposta federale diretta

Valori cantonali per l’anno di riferimento 2026

CantoneRiparti fiscali determinanti
dell’imposta federale diretta (in 1000 fr.)
Zurigo–215 974
Berna–216 867
Lucerna–48 144
Uri4 194
Svitto–63 359
Obvaldo6 215
Nidvaldo–12 622
Glarona12 151
Zugo–1 596
Friburgo–53 584
Soletta–61 004
Basilea Città–44 248
Basilea Campagna–64 795
Sciaffusa37 155
Appenzello Esterno–5 640
Appenzello Interno2 733
San Gallo19 574
Grigioni170 324
Argovia25 441
Turgovia14 444
Ticino118 728
Vaud–214 540
Vallese179 598
Neuchâtel398 491
Ginevra10 947
Giura15 287
Totale Cantoni12 909
Allegato 7a

(art. 22a )

Contributi ai Cantoni finanziariamente deboli

1. Definizione delle variabili e dei parametri

Contributo al Cantone finanziariamente debole r Media della popolazione residente permanente e non permanente media del Cantone finanziariamente debole r durante gli anni di calcolo Indice delle risorse del Cantone finanziariamente debole r Valore dell’indice della dotazione minima garantita Gettito fiscale standardizzato della Svizzera per abitante

2. Calcolo

2.1 Il contributo a un Cantone finanziariamente debole r è calcolato come segue:

2.2 I valori dei parametrip et sono calcolati come segue:

3. Valori parametrici per l’anno di riferimento 2026

ParametroValore
sseCH10 012
M86.5

4. Commento del calcolo

4.1 Il calcolo si fonda sul valore dell’indice delle risorse. Se l’indice delle risorse è inferiore a 70 punti, l’importo di compensazione è fissato in modo che, dopo la perequazione, il Cantone raggiunga esattamente la dotazione minima garantitaM . 4.2 Se l’indice delle risorse è superiore a 70 punti, l’indice risultante dopo la perequazione aumenta progressivamente. Se l’indice delle risorse corrisponde esattamente a 70 punti, l’aumento di un’unità del gettito fiscale standardizzato deve ridurre l’importo di compensazione del 90 per cento di questa unità (prelievo marginale). L’entità della progressione è definita dai parametrip et , che dipendono dalla quota della dotazione minima garantitaM , dal limite di 70 punti da cui inizia la progressione e da un tasso di prelievo marginale del 90 per cento.

5. Versamento per l’anno 2026

CantoneIndice delle risorsePerequazione delle risorse in franchi
orizzontaleverticaletotale
Zurigo116.7000
Berna72.4–607 874 956–911 812 434–1 519 687 390
Lucerna91.8–33 247 039–49 870 559–83 117 598
Uri70.0–24 593 338–36 890 007–61 483 345
Svitto185.7000
Obvaldo107.5000
Nidvaldo157.5000
Glarona71.2–25 632 206–38 448 309–64 080 515
Zugo287.0000
Friburgo71.9–195 941 507–293 912 261–489 853 768
Soletta70.4–181 278 613–271 917 919–453 196 532
Basilea Città155.9000
Basilea Campagna97.7–2 810 594–4 215 891–7 026 485
Sciaffusa108.1000
Appenzello Esterno86.6–9 849 249–14 773 873–24 623 122
Appenzello Interno104.0000
San Gallo78.5–198 768 710–298 153 065–496 921 775
Grigioni93.5–11 232 182–16 848 272–28 080 454
Argovia79.9–241 085 930–361 628 894–602 714 824
Turgovia79.4–102 133 223–153 199 835–255 333 058
Ticino91.1–32 017 295–48 025 943–80 043 238
Vaud99.7–326 810–490 216–817 026
Vallese68.6–258 364 804–387 547 206–645 912 010
Neuchâtel77.3–74 495 427–111 743 141–186 238 568
Ginevra155.3000
Giura64.5–65 373 273–98 059 909–163 433 182
Totale Cantoni100.0–2 065 025 156–3 097 537 734–5 162 562 890
Allegato 8

(art. 24)

Contributi dei Cantoni finanziariamente forti

1. Definizione delle variabili e dei parametri

A contributo complessivo dei Cantoni finanziariamente forti Aq contributo di un Cantone finanziariamente forteq eq media della popolazione residente permanente e non permanente media di un Cantone finanziariamente forte q durante gli anni di calcolo RIq indice delle risorse di un Cantone finanziariamente forteq n numero di Cantoni finanziariamente forti

2. Calcolo

Il contributo di un Cantone finanziariamente forteq è calcolato come segue:

3. Commento del calcolo

Per determinare il contributo di un Cantone finanziariamente forte q, il suo indice delle risorse che supera 100 punti, RIq–100, è moltiplicato per la sua popolazione residente permanente e non permanente media, eq. Questo valore è infine messo in relazione con la somma dei valori di tutti i Cantonin finanziariamente forti,

Ne risulta la quota dei Cantoni finanziariamente forti al contributo globale, A.

4. Contributo per l’anno 2026

CantoneIndice delle risorseContributi in franchi
Zurigo116.7502 525 844
Berna72.40
Lucerna91.80
Uri70.00
Svitto185.7268 984 327
Obvaldo107.55 542 169
Nidvaldo157.548 469 677
Glarona71.20
Zugo287.0468 748 579
Friburgo71.90
Soletta70.40
Basilea Città155.9213 485 501
Basilea Campagna97.70
Sciaffusa108.113 108 970
Appenzello Esterno86.60
Appenzello Interno104.01 249 063
San Gallo78.50
Grigioni93.50
Argovia79.90
Turgovia79.40
Ticino91.10
Vaud99.70
Vallese68.60
Neuchâtel77.30
Ginevra155.3542 911 026
Giura64.50
Totale Cantoni100.02 065 025 156
Allegato 9
Allegato 10

(art. 29)

Definizione del concetto di territorio dell’agglomerato principale e di base dei dati

  1. Nell’ambito della compensazione dell’aggravio geotopografico si considerano territorio dell’agglomerato principale i quartieri contigui con una popolazione minima di 200 persone.
  2. La base dei dati è costituita dai dati per ettaro del censimento.
  3. Sono considerati quartieri contigui gli ettari abitati limitrofi.
Allegato 11
Allegato 12

(art. 33)

Compensazione dell’aggravio geotopografico: versamenti di compensazione 2026

CantoneImporti di compensazione in franchi
Altitudine degli insediamentiDeclività
del terreno
Struttura
dell’insediamento
Bassa densità
demografica
Totale
Zurigo00000
Berna2 029 3711 249 73622 683 9314 682 69630 645 734
Lucerna005 708 99805 708 998
Uri599 8946 031 9201 743 0383 988 91912 363 771
Svitto2 729 3522 227 4741 688 268604 3487 249 442
Obvaldo574 3143 005 6291 579 6961 369 6956 529 334
Nidvaldo0551 975671 890302 7531 526 618
Glarona03 478 10253 1372 174 3295 705 567
Zugo00000
Friburgo2 367 28106 838 648437 5169 643 445
Soletta00000
Basilea Città00000
Basilea Campagna00000
Sciaffusa00000
Appenzello Esterno19 324 147198 1402 409 295021 931 582
Appenzello Interno5 428 003390 4142 872 793424 9579 116 167
San Gallo002 162 74102 162 740
Grigioni40 875 96567 177 10710 213 04327 254 138145 520 254
Argovia00000
Turgovia003 222 39903 222 399
Ticino010 592 12805 149 20615 741 334
Vaud160 430000160 430
Vallese31 907 68231 366 597532 98615 655 02579 462 290
Neuchâtel21 450 4682 197 597166 217023 814 282
Ginevra00000
Giura1 019 91101 686 3292 189 8274 896 067
Totale Cantoni128 466 818128 466 81864 233 40964 233 409385 400 454
Allegato 13

(art. 35)

Indice di aggravio in base alla struttura demografica

Calcolo dell’indice di aggravio

a) Variabili e parametri: Indicatore parziale «Povertà» del Cantonek Indicatore parziale «Struttura di età» del Cantonek Indicatore parziale «Integrazione degli stranieri» del Cantonek Valore medio degli indicatori parziali «Povertà» dei Cantoni Valore medio degli indicatori parziali «Struttura di età» dei Cantoni Valore medio degli indicatori parziali «Integrazione degli stranieri» dei Cantoni Deviazione standard degli indicatori parziali «Povertà» dei Cantoni Deviazione standard degli indicatori parziali «Struttura di età» dei Cantoni Deviazione standard degli indicatori parziali «Integrazione degli stranieri» dei Cantoni Indicatore parziale standardizzato «Povertà» del Cantonek Indicatore parziale standardizzato «Struttura di età» del Cantonek Indicatore parziale standardizzato «Integrazione degli stranieri» del Cantonek Fattore di ponderazione per l’indicatore «Povertà» secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettera a Fattore di ponderazione per l’indicatore «Struttura di età» secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettera b Fattore di ponderazione per l’indicatore «Integrazione degli stranieri» secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettera c Indice di aggravio degli oneri speciali dovuti alla struttura demografica del Cantonek

b) Gli indicatori parziali standardizzati sono calcolati come segue:

,

,

.

La standardizzazione ha luogo dividendo le divergenze degli indicatori parziali rispetto al valore medio svizzero per la divergenza standard.

c) L’indice di aggravio degli oneri speciali dovuti alla struttura demografica di un Cantonek è calcolato come segue:

Allegato 14

(art. 37)

Indice di aggravio delle città polo

1. Calcolo dell’indice di aggravio dei Comuni

a) Variabili e parametri: Indicatore parziale «Grandezza del Comune» del Comuneg Indicatore parziale «Densità dell’insediamento» del Comuneg Indicatore parziale «Tasso di occupazione» del Comuneg Valore medio degli indicatori parziali «Grandezza del Comune» dei Comuni Valore medio degli indicatori parziali «Densità dell’insediamento» dei Comuni Valore medio degli indicatori parziali «Tasso di occupazione» dei Comuni Deviazione standard degli indicatori parziali «Grandezza del Comune» dei Comuni Deviazione standard degli indicatori parziali «Densità dell’insediamento» dei Comuni Deviazione standard degli indicatori parziali «Tasso di occupazione» dei Comuni Indicatore parziale standardizzato «Grandezza del Comune» del Comuneg Indicatore parziale standardizzato «Densità dell’insediamento» del Comuneg Indicatore parziale standardizzato «Tasso di occupazione» del Comuneg Fattore di ponderazione per l’indicatore «Grandezza del Comune» secondo l’articolo 37 capoverso 1 lettera a Fattore di ponderazione per l’indicatore «Densità dell’insediamento» secondo l’articolo 37 capoverso 1 lettera b Fattore di ponderazione per l’indicatore «Tasso di occupazione» secondo l’articolo 37 capoverso 1 lettera c

Indice di aggravio degli oneri speciali delle città polo del Comuneg

b) Gli indicatori parziali standardizzati sono calcolati come segue:

,

,

.

La standardizzazione ha luogo dividendo le divergenze degli indicatori parziali rispetto al valore medio svizzero per la divergenza standard.

c) L’indice di aggravio degli oneri speciali delle città polo di un Comune è calcolato come segue:

2. Calcolo dell’indice di aggravio dei Cantoni

a) Variabili e parametri: LFg,k Indice di aggravio degli oneri speciali delle città polo per il Comuneg nel Cantonek LFk Indice di aggravio degli oneri speciali delle città polo per il Cantonek eg,k Popolazione residente permanente del Comuneg nel Cantonek ek Popolazione permanente residente del Cantonek Gk Numero di Comuni nel Cantonek

b) Calcolo:

L’indice di aggravio di un Cantone è la media ponderata con la popolazione dell’indice di aggravio dei suoi Comuni. È quindi dato dalla somma degli indici di aggravio dei Comuni nel Cantone moltiplicati per la popolazione residente permanente, divisa per la popolazione residente permanente del Cantone:

Allegato 15

(art. 40)

Compensazione dell’aggravio sociodemografico: versamenti di compensazione 2026

CantoneImporti di compensazione in franchi
Oneri speciali dovuti
alla struttura demografica
Oneri speciali
delle città polo
Totale
Zurigo21 323 40599 183 318120 506 723
Berna000
Lucerna000
Uri000
Svitto000
Obvaldo000
Nidvaldo000
Glarona000
Zugo2 120 72010 0412 130 761
Friburgo000
Soletta13 382 186013 382 186
Basilea Città41 863 86924 562 71666 426 585
Basilea Campagna000
Sciaffusa987 5410987 541
Appenzello Esterno000
Appenzello Interno000
San Gallo000
Grigioni000
Argovia000
Turgovia000
Ticino5 530 93305 530 933
Vaud118 187 1125 336 806123 523 918
Vallese12 505 349012 505 349
Neuchâtel12 884 443012 884 443
Ginevra121 481 41146 040 604167 522 015
Giura000
Totale Cantoni350 266 969175 133 485525 400 454
Allegato 16

(art. 42)

Stima del potenziale delle risorse in caso di dati mancanti o non ulteriormente sfruttabili

In caso di dati mancanti o non ulteriormente sfruttabili le componenti del potenziale delle risorse vengono stimate. Per determinare i coefficienti delle equazioni di stima vengono effettuate analisi di regressione con i dati dei Cantoni che li forniscono correttamente. Come valore di sostituzione per i dati mancanti a partire dall’anno di calcolo 2003 viene utilizzato il limite massimo dell’intervallo di confidenza del 95 per cento. Come valore di sostituzione per i dati mancanti del bilancio globale (anni di calcolo 1998–2001) viene utilizzato il valore di stima. I coefficienti per gli anni di calcolo del bilancio globale ai fini del reddito determinante tassato alla fonte, della sostanza determinante nonché dell’utile determinante delle persone giuridiche sono calcolati sulla base del valore medio dei dati degli anni 2003 e 2004.

1. Variabili

MEk,tReddito determinante delle persone fisiche per abitante del Cantonek nell’anno di calcolot
GMEtTasso di crescita del reddito determinante per abitante di tutta la Svizzera nell’annot
RMk,TRapporto tra il reddito determinante tassato alla fonte e il reddito determinante delle persone fisiche del Cantonek nell’anno di calcoloT
EAk,TNumero dei dimoranti (compresi i dimoranti temporanei >12 mesi) del Cantonek nell’anno di calcoloT
EKk,TNumero dei dimoranti temporanei (<12 mesi o stagionali) del Cantonek nell’anno di calcoloT
ECHk,TNumero dei cittadini svizzeri della popolazione residente permanente del Cantonek nell’anno di calcoloT
ENk,TNumero degli stranieri domiciliati del Cantonek nell’anno di calcoloT
Ponderazione del reddito lordo dei frontalieri dello Stato limitrofoX del Cantonek nell’anno di calcoloT secondo l’allegato 3
Reddito lordo dei frontalieri dello Stato limitrofoX del Cantonek nell’anno di calcoloT secondo l’allegato 3
RVk,TSostanza netta per abitante del Cantonek nell’anno di calcoloT
EVk,TReddito dell’imposta sulla sostanza per abitante del Cantonek nell’anno di calcoloT
tvk,TOnere medio dell’imposta sulla sostanza del Cantonek nell’anno di calcoloT
GKk,TSomma degli utili tassati integralmente delle persone giuridiche per
abitante del Cantonek nell’anno di calcoloT
EJPk,TReddito dell’imposta sull’utile per abitante del Cantonek nell’anno di calcoloT
GDBk,TUtili secondo l’imposta federale diretta (dopo deduzione della partecipazione) per abitante del Cantonek nell’anno di calcoloT
Fattore beta del tipo di società «società mista» nell’anno di calcoloT secondo l’allegato 6
WGDBtTasso di crescita degli utili secondo l’imposta federale diretta di tutta la Svizzera nell’annot

2. Parametri da stimare

a Costanti b, c, d Coefficienti per le variabili indipendenti vk Costante di tempo (strutturale) effetti cantonali (effetti fissi) per equazioni di stima che comprendono dati di diversi periodi (dati «panel») uk,t Residui (errori di stima)

3. Equazioni di stima

CasoComponente potenziale delle risorseEquazione di regressione per determinare i coefficienti
1Reddito determinante delle persone fisiche
per
2Redditi determinanti tassati alla fonte
con
3Sostanza determinante delle persone fisiche
con
4Utili determinanti delle persone giuridichePasso 1:
con
Passo 2:
5Utile secondo l’imposta
federale diretta
per
Allegato 17

(art. 46)

Rapporto sull’efficacia

Criteri e ordini di grandezza per la valutazione dell’efficacia

– Rapporto tra i trasferimenti a destinazione vincolata e i trasferimenti a destinazione libera dalla Confederazione ai Cantoni – Trasferimenti dai Cantoni alla Confederazione – Rapporto tra contributi ai costi e contributi forfettari e globali – Differenze di potenziale di risorse per abitante dei Cantoni – Differenze di gettito fiscale standardizzato per abitante dei Cantoni prima e dopo la perequazione delle risorse – Gettito fiscale standardizzato per abitante del Cantone finanziariamente più debole rispetto alla media svizzera prima e dopo la perequazione delle risorse – Ammontare della franchigia per il calcolo del reddito determinante delle persone fisiche – Oneri speciali per abitante – Rapporto tra compensazione degli oneri e oneri speciali – Entrate, uscite e debiti dei Cantoni – Differenze di onere fiscale – Quota d’incidenza della spesa pubblica e aliquote fiscali dei Cantoni e dei Comuni nel raffronto nazionale e internazionale – Agevolazioni fiscali in virtù della legge federale del 6 ottobre 199554in favore delle zone di rilancio economico («Lex Bonny») – Immigrazione ed emigrazione di contribuenti nel raffronto nazionale e internazionale – Onere fiscale effettivo limite e medio dei Cantoni nel raffronto nazionale e internazionale – Numero di società con imposizione ad aliquota ridotta degli utili da brevetti e diritti analoghi secondo l’articolo 24b capoverso 1 LAID55 – Interdipendenza tra onere fiscale di un Cantone e mercato immobiliare del medesimo Cantone – Ripercussioni di importanti decisioni di politica fiscale su altri Cantoni – Ripercussioni della compensazione dei casi di rigore sul gettito fiscale standardizzato dei Cantoni – Evoluzione del volume dei pagamenti della compensazione intercantonale degli oneri e percentuale di indennizzo dello spillover

Allegato 18

(art. 56)

Compensazione dei casi di rigore

1. Variabili e parametri

gwkValore limite per il raggiungimento dello sgravio minimo di un Cantone in percento del gettito fiscale standardizzato del Cantonek
εFattore per determinare lo sgravio perseguito con la compensazione dei casi di rigore a dipendenza dell’indice delle risorse
Gettito fiscale standardizzato del Cantonek nell’anno 2004
Gettito fiscale standardizzato del Cantonek nell’anno 2005
Indice delle risorse del Cantonek nell’anno 2004
Indice delle risorse del Cantonek nell’anno 2005
Risultato netto del Cantonek nel bilancio globale 2004 (valori positivi: aggravio; valori negativi: sgravio)
Risultato netto del Cantonek nel bilancio globale 2005 (valori positivi: aggravio; valori negativi: sgravio)
neskRisultato netto del Cantonek in percento del gettito fiscale standardizzato del Cantonek (valori positivi: aggravio; valori negativi: sgravio)
HAkContributo iniziale a titolo di compensazione dei casi di rigore per il Cantonek

2. Valore limite per la compensazione dei casi di rigore

Il valore limite per la compensazione dei casi di rigore à calcolato come segue:

Il valore limite di un Cantone si calcola moltiplicando il fattore epsilon, ε, per la divergenza dell’indice delle risorse del Cantone dalla media svizzera negli anni 2004 e 2005. I valori negativi significano uno sgravio, i valori positivi un aggravio. Dalla formula risulta che il valore limite per un Cantone in media finanziariamente debole è negativo, vale a dire che si persegue uno sgravio.

3. Risultato netto in percento del gettito fiscale standardizzato

Il risultato netto del bilancio globale di un Cantone in percento del gettito fiscale standardizzato è calcolato come segue:

I valori negativi significano uno sgravio netto, i valori positivi un aggravio netto.

4. Contributo iniziale per la compensazione dei casi di rigore

Il contributo iniziale a un Cantonek per la compensazione dei casi di rigore risulta dalla seguente tabella:

Condizioni (se …,)Compensazione dei casi di rigore (allora …)
HAk= 0
nesk≤ gwkHAk= 0
nesk> gwk

Condizione 1: Se l’indice medio delle risorse negli anni 2004 e 2005 è superiore alla media svizzera,

,

il Cantone non riceve una compensazione dei casi di rigore.

Condizione 2: Se l’indice medio delle risorse negli anni 2004 e 2005 è inferiore alla media svizzera,

,

occorre distinguere tra due casi:

Caso 2a: Se il risultato netto del bilancio globale in percento del gettito fiscale standardizzato è inferiore al valore limite (vale a dire che lo sgravio netto è superiore allo sgravio perseguito), il Cantone non riceve una compensazione dei casi di rigore.

Caso 2b: Se il risultato netto del bilancio globale in percento del gettito fiscale standardizzato è superiore al valore limite (vale a dire che lo sgravio netto è inferiore allo sgravio perseguito o che il Cantone presenta un aggravio netto), il Cantone riceve una compensazione dei casi di rigore pari alla differenza tra il risultato netto e il valore limite, moltiplicato per il suo gettito fiscale standardizzato medio negli anni 2004 e 2005:

5. Determinazione del fattore epsilon

Il fattore ε è stabilito in modo che la somma di tutti i versamenti di compensazione al numeroh di Cantoniz che hanno diritto alla compensazione dei casi di rigore corrisponda all’importo globaleH a disposizione per la compensazione dei casi di rigore:

.

Conz si definiscono i Cantoni finanziariamente deboli che hanno diritto alla compensazione dei casi di rigore, vale a dire tutti i Cantonik , per i quali il risultato netto in percento del gettito fiscale standardizzato presenta un valore superiore al valore limite:

.

Il fattore ε e i Cantoniz sono stabiliti con un processo iterativo.

6. Contributi in base al bilancio globale 2004/2005

  • = aggravio; – = sgravio dei Cantoni
CantoneIndice medio delle risorse 2004/05Valore limite
per la riscossione della compensazione dei casi di rigore
(in percento del gettito fiscale standardizzato)
Risultato netto del bilancio globale 2004/05 (in percento del gettito fiscale standardizzato)Differenza tra
il risultato netto del bilancio globale e il valore limite
(in percento del gettito fiscale standardizzato)
Importo
di compensazione
in franchi
Zurigo132.10.0 %0.9 %0.9 %0
Berna74.0-1.9 %-0.8 %1.1 %52 134 660
Lucerna77.0-1.7 %-0.4 %1.3 %23 692 069
Uri67.0-2.4 %-15.1 %-12.7 %0
Svitto135.60.0 %3.9 %3.9 %0
Obvaldo67.0-2.4 %3.8 %6.2 %9 441 566
Nidvaldo124.60.0 %0.2 %0.2 %0
Glarona96.1-0.3 %2.9 %3.1 %8 168 757
Zugo204.00.0 %6.8 %6.8 %0
Friburgo74.9-1.8 %9.1 %11.0 %137 280 030
Soletta75.8-1.8 %-6.8 %-5.1 %0
Basilea Città148.60.0 %0.0 %0.0 %0
Basilea Campagna110.20.0 %0.4 %0.4 %0
Sciaffusa92.9-0.5 %0.9 %1.4 %6 640 279
Appenzello Esterno79.8-1.5 %-3.3 %-1.8 %0
Appenzello Interno82.7-1.3 %-6.1 %-4.8 %0
San Gallo77.0-1.7 %-7.4 %-5.7 %0
Grigioni84.9-1.1 %-1.3 %-0.2 %0
Argovia87.8-0.9 %-4.4 %-3.5 %0
Turgovia76.5-1.7 %-5.3 %-3.6 %0
Ticino102.80.0 %0.2 %0.2 %0
Vaud96.7-0.2 %1.3 %1.5 %64 876 643
Vallese61.6-2.8 %-4.5 %-1.7 %0
Neuchâtel91.0-0.7 %9.5 %10.2 %108 832 726
Ginevra155.40.0 %1.9 %1.9 %0
Giura66.5-2.4 %3.7 %6.1 %19 387 554
Totale Cantoni100.0430 454 285

7. Contributi per l’anno 2026: appuramento del diritto sulla base dell’indice delle risorse 2026

+  = Aggravio;     –  = Sgravio dei Cantoni

CantoneIndice delle risorseCompensazione dei casi di rigore appurata in franchi
VersamentoContributoSaldo
Zurigo116.708 873 2968 873 296
Berna72.4–23 460 5976 923 406–16 537 191
Lucerna91.8–10 661 4312 510 266–8 151 165
Uri70.00251 635251 635
Svitto185.70928 967928 967
Obvaldo107.50233 781233 781
Nidvaldo157.50268 138268 138
Glarona71.2–3 675 941278 540–3 397 401
Zugo287.00713 297713 297
Friburgo71.9–61 776 0131 723 657–60 052 356
Soletta70.401 763 1871 763 187
Basilea Città155.901 398 8011 398 801
Basilea Campagna97.701 868 4411 868 441
Sciaffusa108.10532 587532 587
Appenzello Esterno86.60388 045388 045
Appenzello Interno104.00106 354106 354
San Gallo78.503 259 0653 259 065
Grigioni93.501 370 5751 370 575
Argovia79.903 928 9833 928 983
Turgovia79.401 653 0801 653 080
Ticino91.102 231 2942 231 294
Vaud99.704 565 6814 565 681
Vallese68.601 984 4011 984 401
Neuchâtel77.3–48 974 7271 211 094–47 763 633
Ginevra155.302 967 0842 967 084
Giura64.5–8 724 399490 714–8 233 685
Totale Cantoni100.0–157 273 10852 424 369–104 848 739
Allegato 19
Allegato 20

(art. 57e )

Contributi complementari

1. Definizione delle variabili e dei parametri

Contributo complementare del Cantone finanziariamente debole
Contributo complementare per abitante del Cantone finanziariamente debole
Media della popolazione residente permanente e non permanente media del Cantone finanziariamente deboledurante gli anni di calcolo
Valore mirato del contributo complementare per abitante
Gettito fiscale standardizzato per abitante del Cantone finanziariamente debolenel 2023
Versamenti di compensazione per abitante del Cantone finanziariamente debole

2. Calcolo

2.1 I contributi complementari sono versati negli anni 2024–2030. I versamenti sono destinati esclusivamente ai Cantoni finanziariamente deboli. Il contributo complementare è calcolato sulla base delle risorse determinanti di ciascun Cantone nel 2023 (gettito fiscale standardizzato per abitante prima della perequazione,, ultimo anno di riferimento in cui tutti gli anni di calcolo derivano dal vecchio sistema. A queste risorse si sommano i versamenti di compensazione dell’attuale anno di riferimento. 2.2 I mezzi finanziari provenienti dal contributo complementare sono interamente ripartiti tra i Cantoni finanziariamente più deboli in modo che tutti i Cantoni finanziariamente deboli raggiungano almeno il valore mirato del contributo complementare. 2.3 La somma dei contributi complementari deiCantoni finanziariamente deboli negli anni 2024–2030 ammonta a 180 000 000 franchi per anno:

2.4 Il contributo complementare di un Cantone finanziariamente debolesi calcola moltiplicando il contributo complementare per abitanteper la popolazione

2.5 Se la somma del gettito fiscale standardizzato per abitante del Cantonenel 2023e dei versamenti di compensazione per abitante nell’attuale anno di riferimentoè inferiore al valore mirato del contributo complementare,, il contributo complementare per abitantecorrisponde alla differenza tra tale somma e il valore mirato. In caso contrario, il contributo complementare è uguale a zero.

2.6 Il limite del contributo complementare,, è stabilito annualmente in modo che il totale dei contributi di tutti i Cantoni ammonti esattamente a 180 milioni di franchi.

3. Contributi per l’anno 2026

CantoneContributo complementare
in franchi
Zurigo0
Berna0
Lucerna0
Uri0
Svitto0
Obvaldo0
Nidvaldo0
Glarona0
Zugo0
Friburgo16 685 107
Soletta0
Basilea Città0
Basilea Campagna0
Sciaffusa0
Appenzello Esterno0
Appenzello Interno0
San Gallo0
Grigioni37 664 975
Argovia0
Turgovia0
Ticino0
Vaud0
Vallese125 649 918
Neuchâtel0
Ginevra0
Giura0
Totale Cantoni180 000 000

Footnotes

  1. RS 613.2

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2019 3823).

  3. Abrogata dalla cifra I dell’O del 6 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2019 3823).

  4. Abrogato dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3809).

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).

  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).

  7. Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 9 dell’O del 30 apr. 2025 sulla statistica federale, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 318).

  8. RS 431.011

  9. RS 642.11

  10. Introdotto dalla cifra I dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).

  11. RS 642.11

  12. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

  13. RS 642.11

  14. RS 642.11

  15. RS 642.11

  16. RS 642.11

  17. RS 642.14

  18. RS 642.14

  19. RS 431.01

  20. [RU 1999 917.RU 2007 6743art. 16]. Vedi ora la L del 22 giu. 2007 (RS 431.112 ).

  21. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3809).

  22. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3809).

  23. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).

  24. Abrogato dalla cifra I dell’O del 4 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).

  25. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 797).

  26. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3809).

  27. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3809).

  28. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).

  29. Abrogato dalla cifra I dell’O del 4 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).

  30. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).

  31. RS 431.011

  32. Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 9 dell’O del 30 apr. 2025 sulla statistica federale, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 318).

  33. RS 831.30

  34. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4753).

  35. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

  36. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4753).

  37. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4653).

  38. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 797).

  39. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 797).

  40. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

  41. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 797).

  42. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 797).

  43. RU 2007 5765

  44. RU 2007 5779

  45. RS 642.14

  46. In vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2019 3823).

  47. In vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2019 3823).

  48. RU 2015 4753

  49. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 761).

  50. [RU 1974 146]

  51. [RU 1 989 2470, 2002 3069]

  52. RS 642.11

  53. RS 642.14

  54. [RU 1996 1918, 2001 1911, 2006 2197all. n. 1444301.RU 2007 681all. cifra I n. 4]. Vedi ora la LF del 6 ott. 2006 sulla politica regionale (RS 901.0 ).

  55. RS 642.14