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611.051•Ordinanza dell’Assemblea federale concernente le domande di crediti d’impegno per acquisti di fondi o per costruzioni
611.051Federal Assembly Ordinance1 ago 2004
del 18 giugno 2004 (Stato 1° agosto 2004)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 27 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 19891sulle finanze della Confederazione;
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 20032,
decreta:
Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione.
Il decreto federale del 6 ottobre 19893concernente le domande di crediti d’opera per acquisti di fondi o per costruzioni è abrogato.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2004.
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