Ordinanza del DEFR concernente la liberazione di scorte obbligatorie di alimenti ricchi di proteine

531.211.11Departmental Ordinance15 ott 2026

del 28 settembre 2026 (Stato 15 ottobre 2026)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR),

visto l’articolo 21 capoverso 1 dell’ordinanza del 10 maggio 20171sull’approvvigionamento economico del Paese,

ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica agli alimenti ricchi di proteine elencati nell’allegato.

Art. 2 Quantità massima

La quantità massima che può essere liberata corrisponde alla differenza tra il fabbisogno comprovato in Svizzera e la quantità liberamente disponibile sul mercato interno.

Art. 3 Liberazione di scorte
  1. Il proprietario di scorte obbligatorie che non dispone di scorte d’esercizio sufficienti e si trova nell’impossibilità di reperire la quantità mancante può chiedere la liberazione delle scorte obbligatorie al settore specializzato alimentazione dell’organizzazione dell’approvvigionamento economico del Paese. La domanda deve essere motivata.
  2. Il settore specializzato alimentazione determina la quantità liberata e il periodo di tempo durante il quale il proprietario di scorte obbligatorie può disporre di tale quantità; esso emana una decisione.
Art. 4 Adeguamento del contratto per la costituzione di scorte obbligatorie

Prima che gli alimenti ricchi di proteine siano prelevati da una scorta obbligatoria occorre adeguare il contratto per la costituzione di scorte obbligatorie stipulato con l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE).

Art. 5 Obbligo di fornitura
  1. Il proprietario di scorte obbligatorie autorizzato a liberarle è tenuto a fornire la merce ai clienti svizzeri.
  2. Il proprietario è autorizzato a fornire ai clienti soltanto le quantità necessarie per coprire il loro fabbisogno effettivo.
  3. Se il proprietario non adempie gli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2, il settore specializzato alimentazione può revocare l’autorizzazione accordatagli per la liberazione delle scorte obbligatorie o respingere le sue successive richieste di liberazione.
  4. Il proprietario di scorte obbligatorie può rifiutarsi di fornire la merce a clienti insolvibili.
Art. 6 Obbligo di tenere la contabilità e di fare rapporto

I proprietari sono tenuti a contabilizzare tutte le loro scorte nonché le variazioni di queste ultime e a presentare un rapporto settimanale al settore specializzato alimentazione.

Art. 7 Disposizioni penali

Le infrazioni alle prescrizioni della presente ordinanza sono punite conformemente all’articolo 49 della legge del 17 giugno 2016^2^sull’approvvigionamento del Paese.

Art. 8 Esecuzione

L’UFAE e il settore specializzato alimentazione sono competenti per l’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 ottobre 2026.

(art. 1)

Alimenti ricchi di proteine

Voce di tariffa doganaleDesignazione della merce
0713.Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:
– piselli (Pisum sativum ):
1011– – in grani interi, non lavorati, per l’alimentazione di animali
1091– – altri, per l’alimentazione di animali
– ceci:
2011– – in grani interi, non lavorati, per l’alimentazione di animali
2091– – altri, per l’alimentazione di animali
– fagioli (Vigna spp.,Phaseolus spp.):
– – fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek:
3111– – – in grani interi, non lavorati, per l’alimentazione di animali
3191– – – altri, per l’alimentazione di animali
– – fagioli «Adzuki» (Phaseolus oVigna angularis ):
3211– – – in grani interi, non lavorati, per l’alimentazione di animali
3291– – – altri, per l’alimentazione di animali
– – fagioli comuni (Phaseolus vulgaris ):
3311– – – in grani interi, non lavorati, per l’alimentazione di animali
3391– – – altri, per l’alimentazione di animali
– – Bambara groundnut (piselli di terra) (Vigna subterranea oVoandzeia subterranea ):
3411– – – in grani interi, non lavorati, per l’alimentazione di animali
3491– – – altri, per l’alimentazione di animali
– – fagioli dall’occhio a ciclo breve (fagioli dall’occhio) (Vigna unguiculata ):
3511– – – in grani interi, non lavorati, per l’alimentazione di animali
3591– – – altri, per l’alimentazione di animali
– – altri:
3911– – – in grani interi, non lavorati, per l’alimentazione di animali
3991– – – altri, per l’alimentazione di animali
– lenticchie:
4011– – in grani interi, non lavorati, per l’alimentazione di animali
4091– – altre, per l’alimentazione di animali
– fave (Vicia faba var.major ) e favette (Vicia faba var.equina eVicia faba var.minor ):
5012– – in grani interi, non lavorati, per l’alimentazione di animali
5091– – altre, per l’alimentazione di animali
– piselli del tropico (Cajanus cajan ):
6011– – in grani interi, non lavorati, per l’alimentazione di animali
6091– – altri, per l’alimentazione di animali
– altri:
9021– – in grani interi, non lavorati, per l’alimentazione di animali
9081– – altri, per l’alimentazione di animali
1201.Fave di soia, anche frantumate:
9010– per l’alimentazione di animali, escluse quelle per la fabbricazione dell’olio
– per la fabbricazione dell’olio:
9021– – per l’alimentazione di animali
1205.Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati:
1040– – – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per la fabbricazione dell’olio
1051– – – per l’alimentazione di animali
1206.Semi di girasole, anche frantumati:
– non sgusciati:
0010– – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per la fabbricazione dell’olio
0021– – per l’alimentazione di animali
– sgusciati:
0040– – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per la fabbricazione dell’olio
0041– – – per l’alimentazione di animali
2303.Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero e altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets:
– residui della fabbricazione degli amidi e altri residui simili, per l’alimentazione di animali:
1011– – proteine di patate
1018– – altri
2304.0010Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di soia, per l’alimentazione di animali
2305.0010Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio d’arachide, per l’alimentazione di animali
2306.Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione di grassi o oli di origine vegetale o microbica, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305:
1010– di semi di cotone, per l’alimentazione di animali
2010– di semi di lino, per l’alimentazione di animali
3010– di semi di girasole, per l’alimentazione di animali
– di semi di ravizzone o di colza:
4110– – a basso tenore di acido erucico, per l’alimentazione di animali
4910– – altri, per l’alimentazione di animali
5010– di noce di cocco o di copra, per l’alimentazione di animali
6010– di noci o di mandorle di palmisti, per l’alimentazione di animali
9011– di germi di granturco, per l’alimentazione di animali
9021– altri, per l’alimentazione di animali

Footnotes

  1. RS 531.11 ↩

  2. RS 531 ↩

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