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518.52•Decreto federale che approva i Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra
518.52Federal Decree Subject To Optional Referendum (Treaties)9 ott 1981
del 9 ottobre 1981 (Stato 9 ottobre 1981)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 8 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 febbraio 19812,
decreta:
Il Consiglio federale è autorizzato a riconoscere, giusta l’articolo 90 paragrafo 2 del Protocollo I, di pieno diritto e senza accordo speciale, rispetto ad ogni altra Alta Parte contraente che accetti tale obbligo, la competenza della Commissione internazionale di accertamento dei fatti per indagare sulle denunzie di detta altra Parte contraente.
Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo (art. 89 cpv. 3 lett. c Cost.5).
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