Legge federale sul sostegno al disarmo e alla non proliferazione delle armi chimiche

515.08Federal Act1 ago 2003

del 21 marzo 2003 (Stato 1° agosto 2003)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 20022,

decreta:

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina le misure della Confederazione intese a sostenere gli sforzi intrapresi su scala internazionale e ecologicamente sostenibili, volti al disarmo e alla non proliferazione delle armi chimiche.

Art. 2 Misure
  1. La Confederazione può:
    1. erogare aiuti finanziari unici o periodici;
    2. fornire prestazioni in natura;
    3. inviare esperti.
  2. Le misure possono essere realizzate nell’ambito di progetti multilaterali o bilaterali.
Art. 3 Finanziamento

Per le misure ai sensi della presente legge l’Assemblea federale stanzia crediti
quadro pluriennali mediante decreti federali semplici.

Art. 4 Competenza

Il Consiglio federale determina quali misure prendere ai sensi della presente legge.

Art. 5 Accordi internazionali

Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali:

  1. sull’impiego dei fondi a carico dei crediti quadro;
  2. sull’invio di esperti.
Art. 6 Referendum ed entrata in vigore
  1. La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
  2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° agosto 20033

Footnotes

  1. RS 101

  2. FF 2002 5923

  3. DCF del 15 giu. 2003.

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