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515.08•Legge federale sul sostegno al disarmo e alla non proliferazione delle armi chimiche
515.08Federal Act1 ago 2003
del 21 marzo 2003 (Stato 1° agosto 2003)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 20022,
decreta:
La presente legge disciplina le misure della Confederazione intese a sostenere gli sforzi intrapresi su scala internazionale e ecologicamente sostenibili, volti al disarmo e alla non proliferazione delle armi chimiche.
Per le misure ai sensi della presente legge l’Assemblea federale stanzia crediti
quadro pluriennali mediante decreti federali semplici.
Il Consiglio federale determina quali misure prendere ai sensi della presente legge.
Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali:
Data dell’entrata in vigore: 1° agosto 20033
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