Regolamento d’esame per la patente di commercio di armi

514.544.1Departmental Ordinance1 gen 1999

del 21 settembre 1998 (Stato 1° gennaio 1999)

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia,

visto l articolo 17 capoverso 4 della legge del 20 giugno 19971sulle armi,

ordina:

Art. 1 Scopo dell’esame

L’esame per la patente di commercio di armi ha lo scopo diaccertare se il candidato dispone delle conoscenze speciali teoriche e pratiche che garantiscano una sicura gestione di un commercio di armi.

Art. 2 Organizzazione
  1. L’esame consta di una parte teorica e di una pratica. La parte teorica si svolge in forma scritta.
  2. L’esame è affidato a esperti ufficiali.
  3. L’Ufficio centrale Armi elabora i documenti per l’esame e li mette a disposizione dei Cantoni. Elabora direttive, in particolare sull’esecuzione e sulla valutazione degli esami.
Art. 3 Esame teorico
  1. L’esame teorico dura un’ora e verte:
    1. sulla legislazione in materia di armi, materiale bellico, controllo dei beni, veleni nonché caccia;
    2. sulle pertinenti disposizioni del Codice penale2;
    3. sui tipi di armi e munizioni e sul loro maneggio;
    4. sulle nozioni fondamentali di balistica.
  2. Sull’esito dell’esame teorico è redatto un attestato.
Art. 4 Esame pratico
  1. L’esame pratico verte:
    1. sull’identificazione di armi, accessori di armi e munizioni;
    2. sul maneggio di armi, in particolare sul come scomporle e ricomporle, nonché sui dispositivi di mira.
  2. Sull’esito dell’esame pratico è redatto un attestato. Gli esperti vi motivano la decisione sull’esame.
Art. 5 Valutazione
  1. Ogni parte dell’esame è valutata con la menzione sufficiente o insufficiente.
  2. L’esame è considerato superato se entrambe le parti sono state valutate con la menzione sufficiente.
  3. Ogni parte dell’esame può essere ripetuta al massimo due volte.
Art. 6 Conservazione

Le competenti autorità conservano i documenti d’esame e i risultati per dieci anni.

Art. 7 Rimedi giuridici
  1. La decisione sull’esame può essere impugnata mediante ricorso.
  2. La procedura è retta dal diritto amministrativo cantonale.
Art. 8 Esecuzione
  1. I Cantoni eseguono il presente regolamento. Per l’esecuzione degli esami fanno capo a esperti ufficiali.
  2. Possono effettuare gli esami insieme ad altri Cantoni.
Art. 9 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Footnotes

  1. RS 514.54

  2. RS 311.0