Ordinanza sull’impiego della truppa per la protezione di persone e di beni

513.73OPPBFederal Council Ordinance1 ott 1997

(OPPB)

del 3 settembre 1997 (Stato 1° ottobre 1997)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 28 capoverso 3 e 150 capoverso 1 della legge militare1,

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza regola l’impiego della truppa per proteggere persone e beni degni di particolare protezione, a sostegno della polizia nel servizio d’appoggio.

Art. 2 Compiti e condizioni d’impiego
  1. La truppa può essere impiegata per svolgere i compiti seguenti:
    1. protezione di opere;
    2. protezione di conferenze;
    3. protezione di persone;
    4. servizio di scorta;
    5. altri compiti analoghi.
  2. La truppa può essere impiegata unicamente per svolgere compiti per i quali è stata istruita e dotata di un equipaggiamento adeguato.
  3. Non è consentito impiegare formazioni di reclute.
Art. 3 Procedura
  1. Il Governo cantonale o i dipartimenti federali indirizzano la loro richiesta d’aiuto al Consiglio federale.
  2. Il Consiglio federale decide in merito alle richieste:
    1. del Governo cantonale: su proposta del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport2(DDPS);
    2. dei dipartimenti federali: su proposta del DFGP, del DDPS e dei dipartimenti richiedenti.
Art. 4 Designazione e subordinazione del comandante
  1. Il Consiglio federale designa il comandante.
  2. Il DDPS regola i rapporti di subordinazione generali.
Art. 5 Mandato
  1. Le autorità civili, dopo aver consultato il DDPS, impartiscono per scritto il mandato alla truppa assegnata.
  2. Il mandato regola segnatamente:
    1. le competenze degli organi civili e militari interessati;
    2. i dettagli concernenti i rapporti di subordinazione per l’impiego;
    3. i poteri di polizia e l’uso delle armi nell’ambito dell’ordinanza del 26 ottobre 19943concernente i poteri di polizia dell’esercito;
    4. i rapporti di servizio con le autorità civili.
Art. 6 Responsabilità
  1. La responsabilità per l’impiego della truppa incombe alle autorità civili.
  2. Il comandante è responsabile per la condotta della truppa.
Art. 7 Pianificazione e condotta dell’impiego
  1. Il comandante pianifica l’impiego d’intesa con la polizia.
  2. Di regola, il capo militare comanda la truppa nell’impiego. Le deroghe sono regolate nel mandato.
Art. 8 Mezzi per l’impiego

Le autorità civili mettono a disposizione della truppa tutti i mezzi necessari e disponibili per l’adempimento del mandato.

Art. 9 Informazione
  1. Prima e durante l’impiego, le autorità civili informano la popolazione sui compiti e sulle attività della truppa.
  2. Esse insistono segnatamente sull’obbligo di conformarsi alle ingiunzioni della truppa e sulle conseguenze in caso di trasgressione.
Art. 10 Statuto dei militari
  1. Il comandante può ordinare restrizioni adeguate all’impiego, segnatamente nell’ambito della tutela del segreto nonché dei congedi e della libera uscita.
  2. Se l’impiego lo esige, possono essere ordinate ulteriori restrizioni.
Art. 11 Disposizioni finali
  1. Il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
  2. La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1997.

Footnotes

  1. RU 1997 2147 RS 510.10

  2. Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

  3. RS 510.32