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513.73 ΓÇó Ordinanza sull’impiego della truppa per la protezione di persone e di beni
513.73OPPBFederal Council Ordinance1 ott 1997
(OPPB)
del 3 settembre 1997 (Stato 1° ottobre 1997)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 28 capoverso 3 e 150 capoverso 1 della legge militare1,
ordina:
La presente ordinanza regola l’impiego della truppa per proteggere persone e beni degni di particolare protezione, a sostegno della polizia nel servizio d’appoggio.
Le autorità civili mettono a disposizione della truppa tutti i mezzi necessari e disponibili per l’adempimento del mandato.