progetti
513.71 ΓÇó Ordinanza sull’impiego della truppa per il servizio d’ordine
513.71OSOFederal Council Ordinance1 ott 1997
(OSO)
del 3 settembre 1997 (Stato 1° ottobre 1997)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 28 capoverso 3 e 150 capoverso 1 della legge militare1,
ordina:
Le autorità civili mettono a disposizione della truppa tutti i mezzi necessari e disponibili per l’adempimento del mandato.
Se l’impiego esige imperativamente misure tali da limitare diritti costituzionali, il comandante propone dette misure alle autorità civili competenti.