513.51•Decreto federale concernente la Croce Rossa svizzera
Decreto federale concernente la Croce Rossa svizzera
513.51Federal Decree Subject To Optional Referendum (Other)23 ott 1951
del 13 giugno 1951 (Stato 1° gennaio 2004)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il decreto federale del 17 marzo 19501che approva le Convenzioni di Ginevra per la protezione delle vittime della guerra;
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 1951,
decreta:
Art. 1
- La Croce Rossa svizzera è riconosciuta unica società nazionale della Croce Rossa sul territorio della Confederazione e, come tale, ha l’obbligo, in caso di guerra, di coadiuvare il servizio sanitario dell’esercito.
- Le disposizioni delle Convenzioni di Ginevra per la protezione delle vittime della guerra2che si riferiscono alle società nazionali della Croce Rossa sono applicabili alla Croce Rossa svizzera.
- Gli statuti della Croce Rossa svizzera sono sottoposti all’approvazione del Consiglio federale.
Art. 2
- I compiti principali della Croce Rossa svizzera sono: l’assistenza sanitaria volontaria, il servizio di trasfusione del sangue per i bisogni militari e civili e la promozione delle cure infermieristiche.3
- Altri compiti umanitari della Croce Rossa svizzera possono risultare dalle disposizioni delle Convenzioni di Ginevra e dalle risoluzioni delle conferenze internazionali della Croce Rossa o possono esserle affidati dalla Confederazione.
Art. 3
- La Confederazione tiene conto della posizione speciale della Croce Rossa svizzera in quanto unica società nazionale della Croce Rossa garantendole un appoggio finanziario e facilitazioni particolari.
- La Confederazione assegna ogni anno alla Croce Rossa svizzera un sussidio per lo svolgimento dei compiti indicati nell’articolo 2.4
- L’importo di tale sussidio è fissato ogni anno nel bilancio.5
- Le facilitazioni che possono essere concesse alla Croce Rossa svizzera concernono segnatamente l’esenzione fiscale completa o parziale, per quanto lo permettano le disposizioni legali.
Art. 4
- Il presente decreto abroga quello del 25 giugno 19036concernente l’assistenza volontaria dei malati e dei feriti in caso di guerra e il decreto del Consiglio federale del 9 gennaio 19427concernente la Croce Rossa svizzera.
- Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 18748concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali e di fissare la sua entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 23 ottobre 19519
Footnotes
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RU 1951 173 ↩
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RS 0.518.12 /.522 ↩
-
Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’all. alla LF del 13 dic. 2002 sulla formazione professionale, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4557). ↩
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Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’all. alla LF del 13 dic. 2002 sulla formazione professionale, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4557). ↩
-
Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’all. alla LF del 13 dic. 2002 sulla formazione professionale, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4557). ↩
-
[CS 5 147] ↩
-
Non pubblicato nella RU. ↩
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[CS 1 168;RU 1962 848art. 11 cpv. 3.RU 1978 688art. 89 lett. b] ↩
-
DCF del 10 ott. 1951. ↩
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