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512.26 ΓÇó Ordinanza concernente l’istruzione della truppa in caso di impieghi di polizia
512.26OITIPFederal Council Ordinance1 mag 1999
(OITIP)1
del 14 aprile 1999 (Stato 1° gennaio 2023)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 54, 92 capoverso 4 e 150 capoverso 1 della legge militare (LM)2,
ordina:
Nella presente ordinanza s’intendono per: a. impieghi sussidiari di sicurezza dell’esercito: il sostegno agli organi civili di polizia 1. per la protezione di persone e beni degni di particolare protezione (art. 67 cpv. 1 lett. b LM), 2. per la protezione dei confini nazionali (art. 67 cpv. 1 lett. e LM), nonché 3. per il servizio d’ordine (art. 83 LM); b. organi civili di polizia: i membri dei corpi civili di polizia o di servizi civili della Confederazione o dei Cantoni con poteri di polizia.
Nel loro ambito di competenza, il capo Comando Operazioni, il comandante delle Forze terrestri e i comandanti delle Grandi Unità possono ordinare l’istruzione della truppa nel quadro di impieghi civili di polizia e attribuire loro materiale di polizia supplementare.
L’istruzione nell’ambito di operazioni di organi civili di polizia può essere ordinata soltanto se:
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
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La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1999.
Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 791). ↩
RS 510.10 ↩
Nuova espr. giusta il n. II 2 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 791). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuova espr. giusta il n. II 2 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 791). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Abrogati dal n. II 2 dell’O del 23 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 791). ↩
La mod. può essere consultata allaRU 1999 1511. ↩