Ordinanza del DDPS concernente l’istruzione premilitare

512.151OISP-DDPSDepartmental Ordinance1 gen 2004

(OISP-DDPS)

del 28 novembre 2003 (Stato 1° gennaio 2020)

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e
dello sport (DDPS),

visti gli articoli 2 e 7 dell’ordinanza del 26 novembre 20031concernente l’istruzione premilitare,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione
  1. La presente ordinanza è applicabile ai corsi d’istruzione premilitare di cui all’articolo 2.
  2. Ai corsi per giovani tiratori e ai corsi per monitori dei giovani tiratori sono applicabili le prescrizioni concernenti il tiro fuori del servizio; all’istruzione aeronautica preparatoria (corsi per piloti militari e corsi per esploratori paracadutisti) sono applicabili le prescrizioni della legislazione aeronautica.
Art. 2 Corsi
  1. L’istruzione premilitare comprende i corsi seguenti:
    1. 2 corsi per esploratori radio;
    2. 3 corsi della musica militare;
    3. corsi per pontonieri;
    4. corsi per giovani autisti;
    5. corsi veterinari e del treno;
    6. corsi per maniscalchi;
    7. 4 corsi sanitari;
    8. 5 corsi «Ciber».
  2. Essa è subordinata al Comando Istruzione6.
Art. 3 Direzione e svolgimento
  1. I corsi d’istruzione e i corsi d’istruzione per monitori sono svolti in Svizzera, sotto la direzione e il controllo delle unità organizzative seguenti:
a. corsi per esploratori radioFormazione d’addestramento dell’aiuto alla condotta
b. corsi della musica militareFormazione d’addestramento della fanteria
c. corsi per pontonieriFormazione d’addestramento del genio/del salvataggio/NBC
d. corsi per giovani autistiFormazione d’addestramento della logistica
e. corsi veterinari e del trenoFormazione d’addestramento della logistica
f. corsi per maniscalchiFormazione d’addestramento della logistica
g. corsi sanitariFormazione d’addestramento della logistica
h. corsi «Ciber»Formazione d’addestramento dell’aiuto alla condotta
  1. Le unità organizzative dirigenti possono, d’intesa con il capo del Comando Istruzione, affidare a società militari e ad associazioni militari mantello lo svolgimento di corsi d’istruzione e corsi d’istruzione per monitori.
  2. Le unità organizzative dirigenti possono, d’intesa con il capo del Comando Istruzione, affidare a terzi per contratto lo svolgimento di corsi per esploratori radio, corsi della musica militare, corsi per maniscalchi, corsi sanitari e corsi «Ciber».
Art. 4 Partecipazione
  1. Le persone con diritto di partecipazione possono per principio seguire una volta sola ognuno dei livelli di un corso d’istruzione.
  2. In caso di mancato superamento dell’esame, è possibile ripetere una sola volta un corso d’istruzione o un livello di un corso d’istruzione.
Art. 5 Attestazione delle prestazioni militari

Chi svolge un’istruzione premilitare registra i partecipanti, le rispettive prestazioni e il superamento del corso d’istruzione in una banca dati elettronica.

Sezione 2: Prestazioni della Confederazione

Art. 6 Indennità
  1. Le indennità sono stabilite nell’allegato.
  2. 7
Art. 7 Spedizione e spese di porto
  1. La spedizione di invii in grandi quantità delle società militari e delle associazioni militari mantello è effettuata dalle unità organizzative dirigenti.
  2. Le spese di porto di invii singoli sono rimborsate alle società militari e alle associazioni militari mantello conformemente al conto generale.
Art. 8 Stampati

Le unità organizzative dirigenti mettono gratuitamente a disposizione delle società militari e delle associazioni militari mantello i documenti contabili necessari, la documentazione necessaria per i corsi e i libretti delle prestazioni militari.

Sezione 3: Disposizioni amministrative

Art. 9 Preventivo
  1. Le unità organizzative dirigenti allestiscono annualmente un preventivo conformemente a quanto previsto dal processo finanziario DDPS.8
  2. Esse trasmettono il preventivo al Comando Istruzione, il quale allestisce un preventivo globale per l’istruzione premilitare.
Art. 10 Conteggio
  1. Per ogni corso è allestito un conteggio.
  2. Le organizzazioni incaricate dello svolgimento trasmettono i conteggi alle unità organizzative dirigenti entro tre settimane dalla fine del corso.9
  3. Le unità organizzative dirigenti verificano i conteggi e li trasmettono, unitamente ai propri conteggi, all’organo di revisione.10
  4. Si applicano le scadenze secondo il processo finanziario DDPS.11
Art. 11 Organo di revisione

Il Comando Istruzione12è l’organo di revisione per l’istruzione premilitare.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 12
Art. 13 Istruzioni tecniche
  1. Le unità organizzative dirigenti emanano le istruzioni tecniche d’intesa con il Comando Istruzione.
  2. 13
Art. 14 Esecuzione

Il Comando Istruzione é incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza ed emanano le necessarie istruzioni.

Art. 15 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del DMF del 18 dicembre 197514concernente i corsi tecnici premilitari è abrogata.

Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

(art. 6 cpv. 1)

Indennità

N. 1Indennità per le società militari e le associazioni militari mantello

Per lo svolgimento di corsi d’istruzione e corsi d’istruzione per monitori sono versate annualmente alle società militari e alle associazioni militari mantello le indennità seguenti:

  1. 500 franchi al massimo come importo forfettario per ogni corso;
  2. 30 franchi per ogni partecipante per ogni corso.

N. 2Indennità di corso per i funzionari e i partecipanti

1Sono versate le indennità giornaliere seguenti:

  1. membri del team direttivo Fr. 60.–
  2. ispettori Fr. 80.–
  3. relatori Fr. 80.–
  4. partecipanti ai corsi d’istruzione per monitori Fr. 40.–

2Per il calcolo della durata dell’attività di servizio è considerato il tempo compreso tra la partenza dal luogo di lavoro o dal luogo di domicilio e il ritorno allo stesso. Se la durata dell’attività di servizio è inferiore a quattro ore, sussiste soltanto il diritto a metà dell’indennità giornaliera.

3Gli impiegati della Confederazione non hanno diritto al versamento di indennità giornaliere.

4Ai partecipanti a corsi d’istruzione e a corsi d’istruzione per monitori è rimborsato l’importo comprovato per i diplomi conseguiti prima del servizio; non sono rimborsate le spese per la conversione di licenze militari in licenze civili.

N. 3Indennità di trasporto per i funzionari e i partecipanti

1I funzionari interessati e i partecipanti ai corsi d’istruzione premilitare e ai corsi per l’istruzione dei monitori dell’istruzione premilitare ricevono un buono per il ritiro di un biglietto di seconda classe a metà prezzo per il viaggio di andata e ritorno dal luogo di domicilio al luogo in cui si tiene il corso.

2Gli ufficiali e i sottufficiali superiori che viaggiano in uniforme ricevono un’indennità pari alla metà della spesa comprovata per il biglietto di prima classe.

N. 4Altre indennità

Mediante il preventivo annuo, le unità organizzative responsabili trasmettono al Comando Istruzione le domande per altre indennità per le prestazioni seguenti:

  1. informazione, comunicazione e pubblicità;
  2. contratti di prestazione con terzi;
  3. affitto di infrastrutture;
  4. noleggio di materiale d’istruzione;
  5. acquisto di materiale d’istruzione;
  6. rimborso degli emolumenti per estratti specifici delle iscrizioni nel casellario giudiziale.

Footnotes

  1. RS 512.15

  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 21 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4309).

  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 21 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4309).

  4. Introdotta dal n. I dell’O del DDPS del 1° nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3807).

  5. Introdotta dal n. I dell’O del DDPS del 21 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4309).

  6. Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DDPS del 30 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7403). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

  7. Abrogato dal n. I dell’O del DDPS del 21 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4309).

  8. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 21 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4309).

  9. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 21 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4309).

  10. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 21 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4309).

  11. Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 21 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4309).

  12. Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DDPS del 30 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7403).

  13. Abrogato dal n. I dell’O del DDPS del 21 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4309).

  14. Non pubblicata nella RU.