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512.15 ΓÇó Ordinanza concernente l’istruzione premilitare
512.15OISPFederal Council Ordinance1 gen 2004
(OISP)
del 26 novembre 2003 (Stato 1° gennaio 2020)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19951,
ordina:
L’istruzione premilitare volontaria ha lo scopo di preparare i giovani al servizio militare in settori specialistici scelti.
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) stabilisce i settori specialistici nei quali sono svolti corsi d’istruzione premilitare.
Chi è ammesso ai corsi d’istruzione o ai corsi d’istruzione per monitori o vi collabora in qualità di funzionario è assicurato presso l’assicurazione militare contro le conseguenze di danni alla salute.
Il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
L’ordinanza del 29 marzo 19603concernente i corsi tecnici premilitari è abrogata.
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
…4
La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 2004.