Ordinanza concernente l’istruzione premilitare

512.15OISPFederal Council Ordinance1 gen 2004

(OISP)

del 26 novembre 2003 (Stato 1° gennaio 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19951,

ordina:

Art. 1 Scopo

L’istruzione premilitare volontaria ha lo scopo di preparare i giovani al servizio militare in settori specialistici scelti.

Art. 2 Settori specialistici

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) stabilisce i settori specialistici nei quali sono svolti corsi d’istruzione premilitare.

Art. 3 Corsi d’istruzione
  1. Le cittadine e i cittadini svizzeri possono essere ammessi ai corsi d’istruzione a partire dall’anno in cui compiono 15 anni sino all’entrata nella scuola reclute.
  2. Per i singoli corsi d’istruzione possono essere stabiliti limiti di età e condizioni specifiche per la partecipazione.
Art. 4 Corsi d’istruzione per monitori
  1. Il DDPS può svolgere corsi d’istruzione per monitori dell’istruzione premilitare.
  2. Ai corsi d’istruzione per monitori possono essere ammessi militari, ex militari e terzi.
Art. 5 Prestazioni della Confederazione
  1. Il materiale necessario e l’infrastruttura sono messi gratuitamente a disposizione dal DDPS nei limiti delle sue possibilità.2
  2. Il DDPS stabilisce, nel quadro dei crediti stanziati, le indennità e i rimborsi:
    1. per l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi;
    2. per i partecipanti e i funzionari.
Art. 6 Assicurazione militare

Chi è ammesso ai corsi d’istruzione o ai corsi d’istruzione per monitori o vi collabora in qualità di funzionario è assicurato presso l’assicurazione militare contro le conseguenze di danni alla salute.

Art. 7 Esecuzione

Il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 8 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 29 marzo 19603concernente i corsi tecnici premilitari è abrogata.

Art. 9 Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

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Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 2004.

Footnotes

  1. RS 510.10

  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4307).

  3. [RU 1960 348, 1962 872art. 11 cpv. e lett. e, 1965 881, 1970 23 art. 1 lett. c, 1975 2318, 1985 685 n. I 9].

  4. Le mod. possono essere consultate alla RU 2003 4599.