Ordinanza sulla circolazione stradale militare

510.710OCSMFederal Council Ordinance1 mar 2004

(OCSM)

dell’11 febbraio 2004 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 2, 8, 25 capoverso 1 lettera b, 30 capoversi 4 e 5, 43, 55 capoverso 7, 57 e 106 della legge federale del 19 dicembre 19581sulla circolazione stradale (LCStr);
visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952(LM),3

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Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza contiene prescrizioni complementari alla legislazione civile sulla circolazione stradale, deroghe alle norme della circolazione civile e disposizioni concernenti segnatamente i requisiti tecnici per veicoli militari e la circolazione stradale militare sulle strade pubbliche e fuori delle strade pubbliche.

Art. 2 Campo d’applicazione
  1. La presente ordinanza si applica:
    1. a conducenti e pedoni impiegati in servizio militare o per attività militari fuori del servizio;
    2. al personale militare e agli insegnanti specialisti che nell’ambito della loro attività professionale conducono veicoli militari;
    3. ai veicoli nonché agli animali da sella, da tiro e da soma impiegati per scopi militari;
    4. 4 al personale civile dell’Aggruppamento Difesa durante un impiego militare secondo l’articolo 65c LM.
  2. Per gli impieghi all’estero si applica per analogia la presente ordinanza se le prescrizioni del Paese ospite o nella zona d’impiego non soddisfano gli standard di sicurezza dell’esercito svizzero. Per ogni impiego all’estero sono convenute disposizioni particolari mediante accordi internazionali.
  3. Il personale civile dell’Aggruppamento Difesa e i collaboratori di armasuisse sottostanno alla legislazione civile sulla circolazione stradale e alle disposizioni dell’ordinanza del 23 febbraio 2005^5^concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti (OVCC). Alla guida di veicoli militari nel quadro dell’attività professionale sono inoltre applicabili gli articoli 13 capoverso 2, 17, 54, 56–58, 79 capoversi 1 e 2, 91 capoverso 7 e 91a della presente ordinanza.6Ai requisiti per veicoli militari guidati nel quadro dell’attività professionale sono applicabili gli articoli 39–42, 46 e 91 capoversi 5 e 6 della presente ordinanza.7
Art. 3 Strade forestali, percorsi pedonali e sentieri
  1. Le disposizioni federali concernenti le strade forestali, i percorsi pedonali e i sentieri non si applicano né ai veicoli né agli animali da sella, da tiro e da soma impiegati per scopi militari.
  2. Prima di circolare su percorsi pedonali e sentieri con detti veicoli o animali occorre sempre ottenere l’autorizzazione delle autorità competenti.8
Art. 4 Definizioni

Nella presente ordinanza sono utilizzate le definizioni seguenti:

  1. 9 veicoli militari: i veicoli acquistati, noleggiati, presi in leasing, prestati o requisiti a favore dell’esercito;
  2. conducenti: i titolari di un’autorizzazione a condurre militare;
  3. servizio militare: il servizio di truppa con diritto al soldo;
  4. 10 .
  5. traffico interno d’azienda: le corse all’interno di perimetri militari o su strade pubbliche che collegano parti vicine di perimetri militari;
  6. perimetri militari: gli immobili o i terreni contrassegnati come tali oppure sbarrati o sbarrabili mediante misure edili (barriere, recinzioni ecc.);
  7. provvedimenti di circolazione: le limitazioni della circolazione, le disposizioni volte al disciplinamento o alla sicurezza della circolazione e gli altri provvedimenti che si ripercuotono sulla circolazione.
Art. 5 Abbreviazioni
  1. Per le autorità sono utilizzate le abbreviazioni seguenti:
    1. DATEC Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni;
    2. USTRA Ufficio federale delle strade;
    3. DDPS Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport;
    4. 11 BLEs Base logistica dell’esercito;
    5. 12 FOA log Formazione d’addestramento della logistica;
    6. UCNEs Ufficio della circolazione e della navigazione dell’esercito;
    7. 13 TAFS Unità amministrativa Tiro e attività fuori del servizio.
  2. Per i testi legislativi sono utilizzate le abbreviazioni seguenti:
    1. LCStr Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale;
    2. SDR Ordinanza del 29 novembre 200214concernente il trasporto di merci pericolose su strada;
    3. ADR Accordo europeo del 30 settembre 195715relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose;
    4. LM Legge militare del 3 febbraio 1995;
    5. CPM Codice penale militare del 13 giugno 192716;
    6. LStup Legge federale del 3 ottobre 195117sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope;
    7. 18 OAE Ordinanza del 21 febbraio 201819concernente l’amministrazione dell'esercito;
    8. OETV Ordinanza del 19 giugno 199520concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali;
    9. 21 OVCC Ordinanza del 23 febbraio 200522concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti;
    10. 23 OAC Ordinanza del 27 ottobre 197624sull’ammissione alla circolazione;
    11. 25 OASAM Ordinanza del 26 novembre 200326sull’attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello;
    12. 27 OAMM Ordinanza del 24 novembre 200428concernente l’apprezza-mento medico dell’idoneità al servizio militare e dell’idoneità a prestare servizio militare.

Capitolo 2: Provvedimenti di circolazione

Sezione 1: Provvedimenti per la circolazione stradale civile

Art. 7 Competenza
  1. I comandanti di truppa responsabili, la polizia militare o i quadri delle formazioni della circolazione possono ordinare provvedimenti di circolazione della durata massima di otto giorni su strade pubbliche, eccettuate le autostrade e le semiautostrade.29
  2. La polizia militare può inoltre ordinare provvedimenti di circolazione in occasione di spostamenti:
    1. su autostrade e semiautostrade;
    2. di veicoli cingolati;
    3. di veicoli e di trasporti speciali.
Art. 8 Consultazione delle autorità civili

Prima dell’esecuzione dei provvedimenti di circolazione, gli organi che dispongono tali provvedimenti consultano le autorità civili competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

Art. 9 Segnaletica, segni e istruzioni
  1. L’organo militare che prende un provvedimento di circolazione nei confronti di utenti civili della strada provvede al disciplinamento della circolazione o alla posa di sbarramenti. Qualora si debbano collocare segnali o eseguire demarcazioni, questi lavori vanno possibilmente affidati alle autorità civili.
  2. La truppa colloca il segnale civile «Altri pericoli» o impiega altri mezzi adeguati quando le sue attività si svolgono nel perimetro della carreggiata e le condizioni della circolazione o le condizioni meteorologiche lo richiedono. Gli organi addetti al disciplinamento della circolazione impiegati su strade di prima classe o di una classe superiore devono imperativamente essere segnalati mediante segnali d’avvertimento Triopan nonché, di notte o in caso di cattive condizioni meteorologiche, mediante lampeggiatori.
Art. 10 Disposizioni delle autorità civili

Se sono necessari provvedimenti di circolazione che non rientrano nella competenza degli organi militari, tali provvedimenti sono oggetto di una domanda trasmessa per la via di servizio, per il tramite dell’UCNEs, all’autorità civile competente.

Art. 11 Ricorso da parte del DDPS

Il DDPS è competente per i ricorsi contro decisioni cantonali concernenti provvedimenti di circolazione che toccano interessi militari, sempre che detti ricorsi siano ammissibili.

Art. 12 Strade e perimetri della Confederazione
  1. I provvedimenti di circolazione concernenti la circolazione pubblica su strade e perimetri di proprietà della Confederazione amministrati dal DDPS sono decisi dall’UCNEs.
  2. Se un provvedimento di circolazione comporta una restrizione o un divieto della circolazione pubblica, la relativa decisione deve essere pubblicata nel Foglio federale e nel Foglio ufficiale cantonale. Sono fatte salve le disposizioni concernenti la tutela del segreto.

Sezione 2: Provvedimenti per la circolazione stradale militare

Art. 13 Deroghe alle norme per la circolazione civile
  1. Per gli utenti militari della strada possono essere ordinante deroghe a divieti o a restrizioni civili soltanto quando le necessità militari lo esigono e se sono stati adottati le misure di sicurezza necessarie nonché provvedimenti nell’interesse della circolazione in generale.
  2. Il segnale civile di prescrizione «Larghezza massima 2,3 m» non si applica ai veicoli militari.
Art. 14 Competenza per i provvedimenti di circolazione temporanei
  1. I provvedimenti di circolazione fino a una durata massima di 30 giorni (provvedimenti di circolazione temporanei) possono essere presi dagli ufficiali della circolazione e dei trasporti, dai comandanti di truppa o dai capi della circolazione e dei trasporti delle formazioni d’addestramento. Sono eccettuati provvedimenti di circolazione concernenti semiautostrade e autostrade nonché deroghe a divieti per veicoli che sottostanno alle disposizioni dell’SDR/ADR. Le deroghe temporanee sono segnalate dalla truppa con segnali militari.
  2. I provvedimenti di circolazione temporanei concernenti le piazze di tiro e le piazze d’esercitazione nonché i posti di attraversamento di corsi d’acqua sono ordinati dalla formazione d’addestramento competente, dalla brigata d’impiego competente, dalla divisione territoriale competente, dalle Forze terrestri o dalle Forze aeree.30
Art. 15 Competenza per i provvedimenti di circolazione permanenti
  1. I provvedimenti di circolazione con una durata superiore a 30 giorni (provvedimenti di circolazione permanenti) possono essere decisi dall’UCNEs. Quest’ultimo provvede alla segnaletica; esso può affidare tale compito ad altri uffici o organi di comando.
  2. In singoli casi motivati, l’UCNEs può rinunciare a segnalare i provvedimenti di circolazione permanenti o le deroghe a divieti per veicoli con carichi pericolosi o suscettibili d’inquinare le acque.
  3. I provvedimenti di circolazione per gli utenti militari della strada e le deroghe a divieti civili di circolazione nonché a limitazioni di dimensioni e peso devono essere pubblicati nel Foglio federale e nel Foglio ufficiale cantonale. Sono fatte salve le disposizioni concernenti la tutela del segreto.
Art. 16 Consultazione
  1. L’autorità che dispone un provvedimento consulta preliminarmente le autorità civili interessate e i proprietari fondiari interessati e stabilisce le condizioni e le misure di sicurezza necessarie. Se le circostanze non lo consentono, gli ufficiali della circolazione e dei trasporti o i comandanti di truppa possono rinunciare alla consultazione preliminare.
  2. L’UCNEs consulta l’USTRA prima di concedere deroghe a divieti riguardanti veicoli con carichi pericolosi o suscettibili d’inquinare le acque.
Art. 17 Segnaletica stradale militare
  1. I segnali stradali militari sono rivolti a tutti i conducenti di veicoli con targhe di controllo militari. Essi hanno la priorità sui segnali civili.
  2. I segnali di prescrizione militari, eccettuati i segnali di velocità massima, non sono valevoli per i conducenti di veicoli militari di cui all’articolo 2 capoverso 3.

Capitolo 3: Autorizzazioni a condurre militari

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 18 Autorizzazione a condurre militare
  1. Chi conduce veicoli militari durante il servizio militare o durante un’attività militare fuori del servizio deve essere titolare di un’autorizzazione a condurre militare. Tale autorizzazione è integrata nella licenza di condurre civile ed è valevole soltanto unitamente a quest’ultima. Le condizioni civili sono valevoli anche per il settore militare.
  2. Il personale militare e gli insegnanti specialisti che conducono veicoli militari durante la loro attività professionale necessitano:
    1. di una licenza di condurre civile della pertinente categoria di licenza; o
    2. di una licenza di condurre civile corredata della pertinente autorizzazione a condurre militare.
  3. Non necessitano di un’autorizzazione a condurre militare:
    1. il personale militare se, durante il servizio militare o durante un’attività militare fuori del servizio, conduce veicoli militari con una licenza di condurre civile della pertinente categoria di licenza;
    2. i membri attivi della polizia, dei pompieri, del servizio sanitario e dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini31se, durante un’attività militare fuori del servizio, conducono veicoli militari con una licenza di condurre civile della pertinente categoria di licenza;
    3. 32 i militari se durante il servizio militare utilizzano per motivi di servizio il proprio veicolo civile previa autorizzazione secondo l’articolo 106 OAE33;
    4. 34 il personale civile dell’Aggruppamento Difesa incorporato in formazioni d’aerodromo o logistiche, se durante il servizio militare conduce i medesimi tipi di veicoli che conduce nell’ambito della propria attività professionale con una licenza di condurre civile della pertinente categoria di licenza;
    5. 35 il personale civile attivo e l’ex personale civile dell’Aggruppamento Difesa nonché l’ex personale militare, se:
    1. la corrispondente decisione relativa all’idoneità, emanata in occasione di un apprezzamento medico dell’idoneità al servizio militare, non reca la menzione «abile al servizio militare, non può condurre veicoli a motore militari», 2.36 la corrispondente autorizzazione a condurre militare non è revocata secondo l’articolo 38, 3. è autorizzato a partecipare ad attività volontarie fuori del servizio secondo l’articolo 8 OASAM37, 4. durante l’attività volontaria fuori del servizio conduce veicoli militari con una licenza di condurre civile della pertinente categoria di licenza, e 5. è comprovato che la persona interessata ha ricevuto da parte della società militare organizzatrice un’introduzione ai veicoli a motore militari da condurre, conformemente alle direttive della FOA log.
  4. Chi conduce veicoli militari con una licenza secondo i capoversi 1, 2 o 3 lettere a, b o c è autorizzato a trasportare persone e cose anche qualora la licenza di condurre civile non comprenda tale autorizzazione.38
  5. Il personale civile dell’Aggruppamento Difesa che, durante un impiego militare secondo l’articolo 65c LM, conduce il medesimo tipo di veicolo che conduce nell’ambito della propria attività professionale deve essere titolare:
    1. di una licenza di condurre civile della pertinente categoria di licenza; o
    2. di una licenza di condurre civile e della pertinente autorizzazione a condurre militare.39
  6. Durante un impiego militare secondo l’articolo 65c LM il personale civile dell’Aggruppamento Difesa è autorizzato a trasportare persone o cose se la licenza di condurre civile comprende tale autorizzazione.40
  7. In casi eccezionali motivati, negli impieghi dell’esercito l’UCNEs può autorizzare i militari a condurre, durante il servizio militare, veicoli militari con una licenza di condurre civile della pertinente categoria di licenza, se:41
    1. in occasione di un apprezzamento medico della loro idoneità al servizio militare non hanno ricevuto la decisione relativa all’idoneità «Abile al servizio militare unicamente per funzioni particolari, con oneri, inabile al tiro»;
    2. sono in possesso almeno della categoria di autorizzazione a condurre militare per autoveicoli leggeri non fuoristrada;
    3. è comprovato che hanno ricevuto un’introduzione ai veicoli a motore militari da condurre conformemente alle direttive della FOA log; e
    4. il subordinato diretto del capo dell’esercito ne conferma la necessità.42
  8. L’autorizzazione di cui al capoverso 7 è rilasciata in forma scritta. È di durata determinata e limitata a singoli tipi di veicoli.43
Art. 19 Categorie di autorizzazioni a condurre
  1. L’autorizzazione a condurre militare44è rilasciata per le seguenti categorie principali:
Codice
a. motociclette;910
b.45 autoveicoli leggeri con peso totale massimo di 3500 kg e auto-veicoli di cui all’articolo 4 capoverso 5 lettera f numero 2 OAC ;920
c. autoveicoli pesanti con un peso totale superiore a 3500 kg;930
d. autoveicoli la cui velocità massima non supera 45 km/h;940
e. veicoli blindati cingolati;950
f. veicoli blindati ruotati;960
g. veicoli speciali;970
h. rimorchi.E
  1. L’UCNEs può:
    1. suddividere le categorie principali;
    2. estendere o limitare le autorizzazioni a condurre a determinate categorie o tipi di veicoli.
Art. 20 Controllo dell’istruzione

In vece di una licenza per allievo conducente, i conducenti di veicoli militari sono titolari, sino al rilascio dell’autorizzazione a condurre militare, di un controllo dell’istruzione per conducenti di autoveicoli.

Art. 21 Autobus, autogrù e veicoli utilitari con gru caricatrice
  1. La categoria di autorizzazione a condurre 930, corredata del corrispondente codice d’istruzione PISA, autorizza a guidare autobus.46 1bis. . 47
  2. I conducenti di autogrù e veicoli utilitari con gru caricatrice immatricolate militarmente non necessitano di una patente di gruista della categoria A o di una formazione ai sensi dell’ordinanza del 27 settembre 199948sulle gru.49
Art. 22

Sezione 2: Istruzione

Art. 23 Condizioni
  1. I militari sono ammessi all’istruzione per conducenti di veicoli militari se:
    1. esiste la necessità militare;
    2. soddisfano le esigenze mediche minime;
    3. hanno superato l’esame d’idoneità per conducenti;
    4. sono titolari della licenza di condurre civile50richiesta;
    5. 51 negli ultimi due anni la licenza di condurre civile della categoria A, A1, B, B1, C, C1, D o D1 non è stata loro ritirata:
    1. per più di tre mesi, o 2. per guida in stato di ebrietà o sotto l’influsso di stupefacenti; f.52 la loro licenza di condurre in prova non è stata annullata; e g.53 non è stato loro vietato di guidare veicoli militari per decisione dell’esercito.
  2. I militari che, conformemente all’allegato 1 numero 4 OAMM54, sono abili al servizio militare unicamente per funzioni particolari nonché i membri delle società militari e delle associazioni militari mantello, durante le loro attività fuori del servizio, sono ammessi all’istruzione per conducenti di veicoli militari se soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettere b–f.55
Art. 24 Esame d’idoneità
  1. Per ottenere un’autorizzazione a condurre militare è necessario superare un esame d’idoneità.
  2. Non è richiesto alcun esame d’idoneità per ottenere l’autorizzazione militare a condurre autoveicoli leggeri non fuoristrada e veicoli a motore con una velocità massima di 45 km/h.
  3. Il Comando Istruzione stabilisce i contenuti e le esigenze dell’esame d’idoneità.
Art. 25 licenza di condurre civile
  1. Chi intende essere istruito come conducente deve di massima essere titolare di una licenza di condurre civile della categoria B.56
  2. Per l’istruzione su motociclette è sufficiente una licenza di condurre civile della categoria A o della sottocategoria A1.
  3. Per l’istruzione su autoveicoli con una velocità massima di 45 km/h è sufficiente una licenza di condurre civile di una categoria da A a G.
  4. I militari che, conformemente all’allegato 1 numero 4 OAMM57, sono abili al servizio militare unicamente per funzioni particolari nonché i membri delle società militari e delle associazioni militari mantello, durante le loro attività fuori del servizio, possono essere istruiti unicamente alla guida di autoveicoli leggeri non fuoristrada e di carrelli elevatori a forca. Essi devono:58
    1. essere titolari di una licenza di condurre civile della pertinente categoria di licenza;
    2. per condurre carrelli elevatori a forca, presentare in via supplementare un corrispondente attestato di formazione secondo la direttiva 6518 della CFSL59.60
Art. 26 Responsabilità dell’istruzione

La FOA log è responsabile dell’istruzione e del perfezionamento del personale insegnante impiegato nel settore della circolazione e dei trasporti.

Art. 27 Istruttori
  1. Chi istruisce individualmente allievi conducenti delle categorie di autorizzazione a condurre militare 910, 930 o 930E deve essere titolare dell’abilitazione a maestro conducente della pertinente categoria.
  2. L’UCNEs è l’autorità di vigilanza per i maestri conducenti impiegati esclusivamente nell’esercito. Esso disciplina l’esercizio della professione e il perfezionamento professionale.
  3. I servizi dell’esercito competenti per l’assunzione dei maestri conducenti notificano all’UCNEs i dati di quest’ultimi necessari per l’adempimento dei suoi compiti di controllo, segnatamente il cognome, il nome, l’indirizzo, il numero AVS, il tasso di occupazione, le occupazioni accessorie secondo l’articolo 91 dell’ordinanza del 3 luglio 200161sul personale federale e il luogo di lavoro.
  4. Gli istruttori impiegati per l’istruzione alla guida devono essere titolari dell’autorizzazione a condurre militare o della licenza di condurre civile della pertinente categoria e aver assolto un’istruzione adeguata.
Art. 28 Scuola guida e istruzione alla guida
  1. Per scuola guida si intende ogni corsa durante la quale i conducenti non ancora titolari della licenza di condurre civile richiesta sono accompagnati e istruiti individualmente da un titolare dell’abilitazione a maestro conducente della pertinente categoria. Per tali corse deve essere applicata al veicolo la targa blu con una «L» bianca.62
  2. Per istruzione alla guida si intendono le rimanenti corse con o senza accompagnatore ordinate militarmente per scopi di istruzione e di esercitazione. Per tali corse non è autorizzata l’applicazione al veicolo della targa blu con una «L» bianca.
  3. Durante la scuola guida e l’istruzione alla guida i trasporti di persone sono vietati fino al momento in cui il conducente è pronto a superare l’esame. A partire da detto momento, i periti della circolazione militare della pertinente categoria possono iscrivere nel controllo dell’istruzione per conducenti l’autorizzazione a effettuare trasporti di persone.
Art. 29 Periti della circolazione militare
  1. Chi procede a un esame militare di conducente deve essere titolare della pertinente licenza di perito della circolazione militare.
  2. L’UCNEs emana, d’intesa con l’USTRA, istruzioni concernenti l’istruzione e il perfezionamento nonché gli esami dei periti della circolazione militare e organizza detti esami.
  3. Le licenze di perito della circolazione militare sono rilasciate e revocate dall’UCNEs.
Art. 30 Veicoli per l’istruzione e veicoli d’esame

L’UCNEs stabilisce, d’intesa con l’USTRA, i veicoli per l’istruzione e i veicoli d’esame delle singole categorie nonché il relativo equipaggiamento.

Sezione 3: Esame di conducente

Art. 31
  1. Sulla base dell’OAC63, l’UCNEs stabilisce, d’intesa con l’USTRA, le esigenze dell’esame teorico e pratico.
  2. Gli esami di conducente sono svolti da periti della circolazione militare. Quest’ultimi sono nominati dall’UCNEs d’intesa con la FOA log.64
  3. Se sono titolari di una licenza di condurre civile della categoria B, sono autorizzati a svolgere l’esame di conducente per autoveicoli leggeri non fuoristrada durante il servizio militare anche i responsabili della circolazione e dei trasporti.65
  4. Se sono titolari di una licenza di condurre civile della categoria B, i periti designati dal TAFS sono autorizzati a svolgere l’esame di conducente per autoveicoli leggeri non fuoristrada durante l’attività militare fuori del servizio. Il TAFS notifica all’UCNEs le persone autorizzate.66

Sezione 4: Rilascio dell’autorizzazione a condurre militare e controlli successivi

Art. 32 Competenza
  1. L’UCNEs rilascia l’autorizzazione a condurre militare e decide eventuali condizioni e restrizioni militari.
  2. Provvede a trasmettere al sottosistema SIAC-persone i dati di cui all’articolo 6 lettera a dell’ordinanza del 30 novembre 201867concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione.
Art. 33 Validità e iscrizione

L’autorizzazione a condurre militare ha validità illimitata ed è iscritta nella licenza di condurre civile in formato carta di credito (LCC). Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 34. Essa mantiene la sua validità per l’attività militare fuori del servizio anche dopo il proscioglimento dagli obblighi militari del conducente.

Art. 34 Autorizzazione a condurre militare in prova
  1. Ai titolari di una licenza di condurre civile in prova, l’autorizzazione a condurre militare è rilasciata con la stessa durata di validità prevista dal diritto civile.
  2. Il prolungamento del periodo di prova della licenza di condurre civile in prova è valevole anche per l’autorizzazione a condurre militare.
  3. Il capoverso 2 non si applica in caso di cessazione delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione a condurre militare e in caso di infrazioni che ne comportano la revoca.
Art. 35 Visita di controllo da parte di un medico di fiducia
  1. I titolari di un’autorizzazione a condurre militare della categoria principale 930 sono convocati dall’autorità civile competente, conformemente alle prescrizioni civili, a una visita di controllo da parte di un medico di fiducia. Se non sottostanno o non sottostanno più all’obbligo d’ordine civile di sottoporsi a una visita di controllo, sono convocati dall’UCNEs secondo le disposizioni dell’articolo 27 capoverso 1 OAC^68^sino al proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare a una visita di controllo da parte del medico di truppa.69
  2. I titolari di un’autorizzazione a condurre militare delle categorie principali 950 e 960 sono convocati dall’UCNEs secondo le disposizioni dell’articolo 27 capoverso 1 OAC sino al proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare a una visita di controllo da parte del medico di truppa.70
  3. Per i titolari di un’autorizzazione a condurre militare non soggetti all’obbligo di prestare servizio militare che conducono autoveicoli pesanti nell’ambito dell’attività professionale o nel quadro di attività militari fuori del servizio la visita di controllo di idoneità alla guida è retta dall’articolo 27 capoverso 1 OAC.71
  4. D’intesa con la FOA log, l’UCNEs emana istruzioni concernenti la visita di controllo secondo il capoverso 3, segnatamente per quanto concerne la competenza medica.72
Art. 36 Corsi di istruzione continua
  1. All’inizio del servizio i conducenti di tutte le categorie assolvono un’istruzione di ripetizione conforme alla funzione.73
  2. La FOA log emana le direttive e stabilisce le esigenze necessarie a tal fine e definisce la durata di validità dei corsi di istruzione continua.74
  3. I comandanti di truppa sono responsabili dell’esecuzione.

Sezione 5: Revoca della licenza di condurre civile e dell’autorizzazione a condurre militare

Art. 37 Revoca della licenza di condurre civile
  1. Il conducente al quale è stata revocata la licenza di condurre civile non può guidare alcun autoveicolo nemmeno in servizio militare. I conducenti devono annunciare immediatamente al loro comandante di truppa il ritiro della licenza quando il periodo di revoca cade durante un servizio.
  2. Qualora, in servizio militare, vi fossero motivi per revocare la licenza di condurre civile, il comandante di truppa, gli organi della polizia militare o gli organi della giustizia militare ne informano l’UCNEs.
  3. L’UCNEs avvisa le autorità amministrative civili competenti del Cantone di domicilio.
Art. 38 Revoca dell’autorizzazione a condurre militare
  1. L’UCNEs revoca ai militari l’autorizzazione a condurre militare quando:
    1. la loro licenza di condurre civile è stata ripetutamente o definitivamente revocata;
    2. non soddisfano più le esigenze poste ai conducenti militari;
    3. 75 non osservano le prescrizioni militari in materia di consumo di alcol o di stupefacenti;
    4. non soddisfano più le esigenze e le condizioni per il rilascio della licenza di condurre civile o dell’autorizzazione a condurre militare;
    5. 76 non soddisfano più le esigenze mediche.
  2. L’autorizzazione a condurre militare è revocata per tutte le categorie. Ai militari che, conformemente all’allegato 1 numero 4 OAMM77, sono dichiarati abili al servizio militare unicamente per funzioni particolari, l’autorizzazione a condurre militare è revocata per tutte le categorie, fatta eccezione per quelle menzionate all’articolo 25 capoverso 4.78
  3. Contro la decisione di revoca dell’autorizzazione a condurre militare può essere inoltrato reclamo.

Capitolo 4: Veicoli

Sezione 1: Eccezioni alle esigenze tecniche civili per i veicoli stradali

Art. 39 Principio

L’UCNEs può, in casi motivati, ordinare per i veicoli militari deroghe all’OETV79nonché alle seguenti prescrizioni concernenti:

  1. le misure di protezione dei veicoli e del loro carico;
  2. il peso e le dimensioni dei veicoli e del loro carico.
Art. 40 Veicoli cingolati
  1. I veicoli cingolati non necessitano di apparecchio per la registrazione dei dati né di odocronografo.80
  2. L’obbligo dell’esame periodico dei veicoli cingolati è abolito; in sostituzione, si effettuano controlli tecnici regolari nell’ambito della manutenzione.
Art. 41 Altri veicoli
  1. Le prescrizioni concernenti le esigenze tecniche per i veicoli stradali nonché la costruzione, l’equipaggiamento, le dimensioni e il peso dei veicoli (potenza del motore, valori limite di fumo, gas di scarico o rumore ecc.) valevoli all’atto del rilascio dell’approvazione del tipo del pertinente veicolo sono pure applicabili ai veicoli militari dello stesso tipo messi in circolazione per la prima volta ulteriormente. 1bis. In autoveicoli pesanti, segnatamente in autocarri, possono essere autorizzati sedili supplementari nello spazio di carico.81
  2. Le prescrizioni dell’ADR82e della SDR83riguardanti la costruzione e l’equipaggiamento di veicoli non sono applicabili ai veicoli militari per il traffico di collettame che sono stati messi in circolazione prima del 1° gennaio 2000 e il cui uso rientra nel campo d’applicazione degli allegati 1 e 2 della presente ordinanza. Esse sono tuttavia applicabili ai veicoli provvisti di cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili, container-cisterna, casse mobili cisterna o cisterne mobili nonché ai veicoli batteria e ai veicoli provvisti di container per gas a elementi multipli (CGEM). Le eccezioni sono indicate nell’allegato 1.84
  3. I veicoli blindati ruotati o cingolati muniti di un impianto antincendio di bordo o di un estintore di almeno 2 chilogrammi sono esentati dall’obbligo di essere equipaggiati con estintori secondo l’articolo 114 capoverso 2 OETV85.86
  4. I veicoli blindati ruotati sono equiparati ai veicoli cingolati per quanto concerne la misurazione del fumo, dei gas di scarico, dell’evaporazione e del rumore. I veicoli ruotati a motore multicarburante devono soddisfare almeno lo standard di emissioni Euro 3 quando sono utilizzati con il carburante normale prescritto dal produttore. Altri veicoli militari devono adempiere le prescrizioni in materia di misurazione del fumo, dei gas di scarico, dell’evaporazione e del rumore nei limiti consentiti dal loro uso.87
  5. I veicoli blindati ruotati sono equiparati ai veicoli cingolati per quanto concerne la misurazione del fumo, dei gas di scarico, dell’evaporazione e del rumore. Altri veicoli militari devono adempiere le prescrizioni in materia di misurazione del fumo, dei gas di scarico, dell’evaporazione e del rumore nei limiti consentiti dal loro impiego.88
  6. Gli intervalli degli esami periodici dei veicoli militari sono stabiliti dall’UCNEs.
Art. 42 Approvazione del tipo

L’UCNEs è competente per l’approvazione del tipo, sempre che il veicolo non corrisponda a un tipo oggetto di un’approvazione del tipo civile.

Sezione 2: Immatricolazione dei veicoli e contrassegni

Art. 43 Veicoli militari
  1. Di regola, i veicoli militari circolano con targhe di controllo militari. In caso di utilizzazione da parte della truppa essi devono essere contrassegnati con l’indicazione della formazione.
  2. La consegna di veicoli militari a terzi è retta dall’articolo 8 OVCC89.90
Art. 43a Requisiti formali per le targhe di controllo militari
  1. Le targhe di controllo militari devono essere rettangolari.
  2. Se le targhe di controllo militari non possono essere applicate in modo adeguato, lo stemma, le lettere e le cifre devono essere dipinte o incollate sulla carrozzeria su fondo grigio scuro.
  3. Per i rimorchi militari, la targa con due righe di iscrizione può corrispondere al formato della targa per motoveicoli e la targa con una sola riga di iscrizione può corrispondere alla targa anteriore degli autoveicoli.
  4. Sulla targa con due righe di iscrizione ad uso dei rimorchi militari, le prime due cifre sono iscritte nella parte superiore, di fianco alla lettera attribuita; sulla targa con una sola riga di iscrizione può essere lasciato uno spazio maggiore tra la seconda e la terza cifra. Lo stemma è soppresso.
Art. 44 Veicoli di requisizione
  1. I veicoli di requisizione circolano con targhe di controllo cantonali.
  2. In mancanza di licenza di circolazione e di targhe di controllo, quest’ultime sono sostituite dalla decisione di requisizione durante le corse volte a consegnare il veicolo.
  3. Dopo il ritiro da parte della truppa, il numero di matricola del veicolo diventa il numero della targa di controllo militare.
  4. I veicoli di requisizione devono essere contrassegnati come veicoli militari ed essere muniti dell’indicazione della formazione.
Art. 45 Veicoli noleggiati

I veicoli noleggiati circolano con targhe di controllo cantonali. Il detentore civile assume la responsabilità civile conformemente alla LCStr. Le pretese dell’assicuratore di responsabilità civile nei confronti del detentore risultanti da incidenti sopravvenuti durante il noleggio sono assunte dalla Confederazione. Sono fatte salve le pretese ai sensi della LM.

Art. 46 Iscrizioni nella licenza di circolazione
  1. L’UCNEs può iscrivere nella licenza di circolazione le decisioni necessarie per i veicoli militari.
  2. L’autorizzazione di portare luci gialle di pericolo deve figurare solo se dette luci sono fissate e applicate in permanenza al veicolo militare.

Sezione 3: Uso dei veicoli

Art. 46a Uso dei veicoli militari

I conducenti possono guidare veicoli militari soltanto quando ne sono stati espressamente autorizzati o le circostanze lo giustificano.

Art. 47 Corse private e trasporti di civili
  1. Non è permesso fare uso di veicoli militari per corse private.
  2. I civili non sono autorizzati a viaggiare su veicoli militari, salvo se:
    1. partecipano a un’esercitazione militare, a un’attività di servizio della truppa o a manifestazioni militari fuori del servizio;
    2. devono essere trasportati come visitatori in occasione di esercitazioni militari, giornate delle porte aperte, consegne della bandiera o dello stendardo, cerimonie di promozione oppure durante manifestazioni militari fuori del servizio;
    3. 91 partecipano a visite militari organizzate o devono essere trasportati nel quadro di impieghi della truppa autorizzati conformemente all’ordinanza del 21 agosto 201392concernente l’appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio mediante mezzi militari;
    4. devono essere trasportati per altre ragioni di servizio o d’ordine militare;
    5. devono essere trasportati in caso d’urgenza o per prestare soccorso.93
  3. .94
Art. 48 Uso privato di veicoli civili

L’uso privato di veicoli civili in servizio militare è permesso soltanto per l’entrata in servizio, durante i congedi e dopo il licenziamento. Il comandante può autorizzare deroghe in casi motivati.

Art. 49 Uso di veicoli civili per ragioni di servizio
  1. In casi particolari può essere autorizzata l’utilizzazione temporanea, in servizio militare, di veicoli civili. A tali veicoli civili si applicano per il rimanente gli articoli 105–109 OAE95.96
  2. Le limitazioni prescritte per l’uso di veicoli da lavoro civili e di veicoli agricoli civili non sono valevoli quando tali veicoli sono impiegati dalla truppa.
Art. 50 Passeggeri di veicoli militari
  1. È permesso trasportare persone sul piano di carico di veicoli militari soltanto se i passeggeri sono protetti da fiancate sufficientemente alte. È vietato sporgersi e stare in piedi nonché sedersi sulle fiancate o sulla sponda posteriore. Deve essere assicurata un’aerazione sufficiente.
  2. Sono vietati i trasporti di persone sul piano di carico di veicoli militari muniti di piattaforme elevatrici o di soprastrutture scarrabili.97
  3. Gli oggetti o le materie trasportati non devono costituire un pericolo per i passeggeri.
  4. .98
  5. È vietato il trasporto di persone sulla soprastruttura di veicoli blindati ruotati o cingolati. Se necessario, i passeggeri dei rimanenti veicoli speciali e da lavoro possono prendere posto, durante la corsa, fuori della cabina di guida. Essi devono potersi tenere saldamente.
  6. .99
  7. I militari possono viaggiare in piedi sul veicolo per srotolare e arrotolare le manichette antincendio, sempre che possano tenersi saldamente e il veicolo non viaggi a più di 30 km/h.
  8. Su veicoli i cui conducenti portano la maschera di protezione e circolano con sportelli chiusi, visori notturni e intensificatori della luce residua, possono essere trasportati militari soltanto se sono state adottate le misure di sicurezza di cui all’articolo 69.100
Art. 51 Posa di linee della truppa
  1. Durante l’impiego (posa di linee) è permesso stare sui predellini appositamente sistemati a tale scopo dietro agli autoveicoli o dietro ai rimorchi. Se è agganciato un rimorchio, sul veicolo trattore non è consentito montare alcun predellino.
  2. Se il veicolo per la posa di linee procede al passo, è permesso salire e scendere, con la dovuta precauzione, dal predellino.
  3. Se durante la posa di linee la velocità non supera i 30 km/h:
    1. l’aiuto conducente e i passeggeri del veicolo per la posa di linee e del rimorchio possono viaggiare in piedi; essi devono tuttavia potersi tenere saldamente;
    2. sul rimorchio del veicolo per la posa di linee possono viaggiare quattro persone al massimo.
Art. 52 Rimorchi di veicoli militari e rimorchiatura a traino
  1. Il traino di più di un rimorchio è consentito unicamente con l’autorizzazione dell’UCNEs.
  2. Nel traffico interno d’azienda, gli aeroplani possono essere trainati da veicoli militari.
Art. 53 Traino di sciatori
  1. I veicoli da neve, come battipista, motoslitte e veicoli multiuso cingolati possono trainare tanti sciatori quanti sono consentiti in funzione del peso d’aderenza, della sicurezza di funzionamento, della garanzia e del manuale d’uso del veicolo oppure del sistema di traino utilizzato. È determinante il criterio che prevede il numero minore di sciatori. Dietro al veicolo deve essere applicato un dispositivo di protezione per evitare il ferimento in caso di urti che copra tutta la larghezza del veicolo. Il tipo di dispositivo di protezione deve essere approvato dall’UCNEs specificatamente per ogni veicolo.
  2. In caso di traino di sciatori con veicoli da neve, la velocità non deve superare i 30 km/h.
  3. Gli sciatori devono tenersi al dispositivo da traino in modo da poterlo lasciare immediatamente. Prima della partenza il conducente del veicolo informa gli sciatori sul modo di comportarsi.
Art. 53a Mascheramento mobile dei veicoli
  1. Il mascheramento mobile deve essere applicato al veicolo secondo il regolamento. Le relative disposizioni devono essere approvate dall’UCNEs.
  2. Per le corse con mascheramento mobile al di fuori dei perimetri delle caserme, dei perimetri degli esercizi logistici dell’esercito, degli aerodromi militari, delle piazze di tiro nonché delle piazze d’esercitazione e dei villaggi d’esercitazione, la colonna o il singolo veicolo mascherato devono essere preceduti da un veicolo d’accompagnamento con la luce gialla di pericolo accesa. Su semiautostrade e su autostrade, il veicolo d’accompagnamento segue la colonna o il singolo veicolo.

Sezione 4: Veicoli e trasporti speciali

Art. 54 Obbligo dell’autorizzazione
  1. Le corse con veicoli blindati ruotati e con veicoli militari speciali nonché i trasporti speciali fuori dei perimetri delle caserme, delle piazze d’esercitazione e simili possono essere effettuati senza autorizzazione se non sono superati le dimensioni e i limiti di peso seguenti:101
    1. una lunghezza di 30 m;
    2. una sporgenza del carico di 3 m anteriormente, misurata dal centro dello sterzo, o di 5 m posteriormente, misurata dal centro dell’asse posteriore o dal punto di rotazione dell’asse posteriore;
    3. una larghezza di 3 m;
    4. 102 .
    5. un’altezza di 4 m;
    6. 103 f. un peso effettivo di 44 t;
    7. 104 un carico di 12 t per asse semplice, di 20 t per doppio asse e di 30 t per triplo asse.
  2. Se sono oltrepassati i pesi e le misure di cui al capoverso 1, è necessaria un’autorizzazione dell’UCNEs. Esso consulta le autorità civili competenti e decide le condizioni e le misure di sicurezza necessarie. Le autorizzazioni di lunga durata devono essere limitate a 36 mesi.
  3. Per quanto riguarda le corse soggette all’obbligo di autorizzazione secondo il capoverso 2, il trasporto di merci divisibili è vietato. Sono fatti salvi i veicoli per sistemi definiti dall’UCNEs.105
Art. 55 Trasporto di merci su veicoli da lavoro

I veicoli da lavoro possono essere usati dalla truppa per il trasporto di merci e carichi:

  1. su brevi tratti, allo scopo di caricare e scaricare veicoli, carri ferroviari, battelli e aeroplani;
  2. sui cantieri;
  3. sulle piazze d’esercitazione;
  4. nel traffico interno d’azienda.
Art. 56 Corse con veicoli cingolati
  1. Per le corse con veicoli cingolati della categoria principale 950 fuori dei perimetri delle caserme, dei perimetri degli esercizi logistici dell’esercito e delle piazze d’esercitazione, è necessaria di massima un’autorizzazione dell’UCNEs. Quest’ultimo consulta le autorità civili competenti e decide le condizioni e le misure di sicurezza necessarie.106
  2. Tranne che sulle semiautostrade e autostrade, possono circolare senza autorizzazione:
    1. i carri armati di ricupero, per prestare soccorso;
    2. i carri armati granatieri della serie M 113;
    3. i veicoli cingolati da trasporto M 548;
    4. tutti i veicoli cingolati sulle strade della categoria P1 menzionate nelle carte stradali per carri armati.
Art. 57 Misure di sicurezza in caso di corse con veicoli blindati ruotati o cingolati
  1. Per tutte le corse con veicoli cingolati fuori dei perimetri delle caserme, dei perimetri degli esercizi logistici dell’esercito e delle piazze d’esercitazione, il percorso deve essere riconosciuto immediatamente prima della corsa.
  2. Durante la corsa la distanza tra i veicoli cingolati deve essere di almeno 50 metri, tranne durante le corse all’interno dei perimetri delle caserme, dei perimetri della Base logistica dell’esercito, delle piazze di tiro, delle piazze d’esercitazione e dei villaggi d’esercitazione.107 2bis. In occasione di corse al di fuori dei perimetri delle caserme, dei perimetri della Base logistica dell’esercito, delle piazze di tiro, delle piazze d’esercitazione e dei villaggi d’esercitazione, i veicoli blindati ruotati o cingolati eccessivamente larghi devono essere contrassegnati con i mezzi previsti a tal fine.108
  3. Gli equipaggi dei veicoli cingolati possono concedere agli altri utenti della strada il permesso di sorpassare soltanto nei casi in cui tale manovra è consentita dalle norme generali. Sempre che possa essere escluso qualsiasi pericolo, il segno d’invito al sorpasso può essere dato eccezionalmente anche nei punti in cui i segnali o le demarcazioni vietano tale manovra.
  4. Agli altri utenti della strada deve essere facilitato il sorpasso, se necessario mediante soste.
  5. In occasione di corse al di fuori dei perimetri delle caserme, dei perimetri della Base logistica dell’esercito, delle piazze di tiro, delle piazze d’esercitazione e dei villaggi d’esercitazione la colonna o il singolo veicolo cingolato devono essere preceduti da un veicolo d’accompagnamento con la luce gialla di pericolo accesa. Su semiautostrade e su autostrade, il veicolo d’accompagnamento segue la colonna o il singolo veicolo cingolato.109
  6. Tranne che sulle semiautostrade e autostrade, possono circolare senza veicoli d’accompagnamento:
    1. i carri armati granatieri della serie M 113;
    2. i veicoli cingolati da trasporto M 548.110
Art. 57a Comportamento nella circolazione
  1. Per motivi impellenti e a condizione di prendere misure di sicurezza sufficienti, i conducenti di veicoli e trasporti speciali possono derogare alle norme della circolazione così come agli obblighi indicati mediante segnali o demarcazioni. La disposizione è applicabile per analogia ai loro veicoli d’accompagnamento.
  2. In ogni caso devono essere rispettate le regole della distanza per:
    1. i veicoli blindati ruotati nelle corse di formazione (art. 67 cpv. 1);
    2. i veicoli cingolati (art. 57 cpv. 2).

Capitolo 5: Trasporto di merci pericolose

Art. 58 Principi
  1. Il trasporto di merci pericolose è disciplinato dagli allegati 1 e 2 della presente ordinanza.
  2. Il DDPS può modificare gli allegati 1 e 2 della presente ordinanza con il consenso del DATEC.
Art. 59 Formazione
  1. Chi trasporta merci pericolose deve aver assolto la pertinente formazione.111
  2. L’UCNEs definisce le direttive in materia di formazione ed esami in base alle prescrizioni dell’ADR.112
  3. Può delegare tale compito a terzi.113

Capitolo 6: Norme per la circolazione dei veicoli

Sezione 1: Idoneità alla guida

Art. 60 Idoneità del conducente alla guida
  1. La persona che conduce un veicolo durante il servizio militare, per un’attività militare fuori del servizio o in qualità di personale civile dell’Aggruppamento Difesa durante un impiego militare secondo l’articolo 65c LM risponde della propria idoneità alla guida. La persona interessata è tenuta a comunicare al proprio superiore le ragioni che la rendono parzialmente o totalmente inabile alla guida. L’inabilità alla guida è considerata in ogni caso provata se il conducente contravviene alle prescrizioni degli articoli 60-63.114
  2. I superiori sorvegliano di massima l’idoneità dei conducenti alla guida.
  3. Per quanto concerne l’idoneità alla guida, il personale militare e gli insegnanti specialisti che conducono veicoli militari durante la loro attività professionale sottostanno alla legislazione civile sulla circolazione stradale. Non si applicano gli articoli 61–63.115
Art. 61 Tempo di riposo e di guida
  1. La persona che conduce un autoveicolo durante il servizio militare deve aver osservato in ogni momento di tale attività un tempo di riposo di sei ore consecutive nelle 24 ore che precedono.116
  2. Durante le esercitazioni il tempo di riposo può essere frazionato. In tal caso deve ammontare ad almeno otto ore. È possibile una suddivisione in blocchi di una volta quattro ore più due volte due ore, di una volta cinque ore più una volta tre ore oppure di due volte quattro ore.
  3. È considerato tempo di riposo:
    1. il tempo in cui il conducente non esercita alcuna attività di servizio e ha la possibilità di dormire;
    2. il congedo generale (percorso di andata e ritorno non compreso).
  4. Le pause ordinate per i pasti non sono considerate come tempo di riposo.
  5. Su 24 ore, il tempo effettivo di guida non può superare dieci ore.
Art. 62 Controllo delle ore d’impiego

La persona che conduce un autoveicolo durante il servizio militare tiene un controllo delle ore d’impiego relativo alle 24 ore precedenti alla corsa, che porta sempre con sé.

Art. 63 Consumo di alcol e stupefacenti
  1. La persona che sa o, secondo le circostanze, deve presumere di dover guidare un autoveicolo durante il servizio militare o per un’attività militare fuori del servizio, deve astenersi dal consumo di bevande alcoliche nelle sei ore che precedono la corsa.117
  2. Il conducente non può guidare un autoveicolo se presenta una concentrazione di alcol nell’aria espirata pari o superiore a 0,05 mg/l o un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille, oppure se ha nell’organismo una quantità di alcol tale da determinare una simile concentrazione nel sangue.118
  3. L’inidoneità alla guida è considerata in ogni caso provata se il conducente ha consumato stupefacenti.
  4. Il conducente annuncia immediatamente al medico di truppa il consumo di medicamenti e di altre sostanze che possono pregiudicare l’idoneità alla guida e informa il superiore riguardo alla restrizione all’idoneità alla guida. In tal caso il conducente non è autorizzato a mettersi alla guida di un veicolo.
Art. 63a Procedura
  1. Per stabilire l’inosservanza del divieto di consumare bevande alcoliche si applicano alle autorità militari competenti le disposizioni della legislazione civile sulla circolazione stradale.
  2. Nel caso in cui l’accertamento etilometrico venga effettuato con un etilometro precursore di cui all’articolo 11 dell’ordinanza del 28 marzo 2007119sul controllo della circolazione stradale, l’inosservanza del divieto di consumare bevande alcoliche è accertata se il valore più basso delle due misurazioni etilometriche corrisponde a una concentrazione di alcol nell’aria espirata pari o superiore a 0,05 ma inferiore a 0,40 mg/l e il conducente interessato riconosce questo valore con la propria firma.
Art. 63be 63c

Sezione 2: Norme della circolazione

Art. 64 Deroghe al diritto civile
  1. Per la circolazione stradale militare si applicano le norme della circolazione civile, sempre che la presente ordinanza non preveda deroghe o disposizioni complementari.
  2. Le deroghe alle norme della circolazione civile possono essere ammesse soltanto quando le necessità militari lo esigono e sono stati presi le misure di sicurezza necessarie nonché provvedimenti nell’interesse della circolazione in generale. Dette deroghe sono tuttavia escluse su semiautostrade e autostrade.
Art. 65 Velocità massime
  1. L’UCNEs può limitare la velocità consentita per singoli tipi di veicoli e per singole combinazioni di veicoli. Esso iscrive le restrizioni nella licenza di circolazione.
  2. .120
  3. Su semiautostrade e autostrade, i veicoli cingolati possono essere guidati alla velocità massima d’esercizio, tenendo in debita considerazione le condizioni della strada, della circolazione e di visibilità.
Art. 66 Autostrade e semiautostrade
  1. Possono circolare su semiautostrade e autostrade soltanto con l’autorizzazione dell’UCNEs:
    1. le formazioni di oltre 30 autoveicoli nonché parti di formazioni che si susseguono nello spazio di un’ora e che comprendono complessivamente più di 30 autoveicoli;
    2. i veicoli blindati ruotati, i veicoli speciali e i trasporti speciali che oltrepassano le dimensioni e i limiti di peso di cui all’articolo 54.121
  2. Le esercitazioni di combattimento, le sfilate e la posa di segnali e di linee sono vietate sulle autostrade e semiautostrade.
Art. 67 Formazioni di veicoli militari
  1. Fuori delle località, i veicoli militari devono tenere fra di loro una distanza minima di 50 m.
  2. Le soste di formazioni di veicoli sulle strade principali e secondarie sono consentite soltanto quando non esistono altre possibilità e se si provvede a un disciplinamento della circolazione e una segnaletica sufficienti.
  3. Il pubblico deve essere informato tempestivamente per il tramite dei mezzi di comunicazione di massa in merito agli spostamenti di grosse formazioni di veicoli che possono perturbare la circolazione civile o il riposo degli abitanti. L’informazione è di competenza dell’UCNEs.

Sezione 3: Misure di sicurezza

Art. 68 Illuminazione
  1. Di giorno gli autoveicoli militari circolano con i fari a luce anabbagliante o le luci di circolazione diurna.122
  2. I veicoli militari possono circolare senza luci soltanto dove non è ammessa la circolazione civile e se sono state adottate le necessarie misure di sicurezza.123
Art. 69 Corse con la maschera di protezione, con sportelli chiusi, con visori notturni o con occhiali ad intensificazione della luce residua
  1. La guida di veicoli da parte di conducenti che portano la maschera di protezione, con sportelli chiusi, con visori notturni o con occhiali ad intensificazione della luce residua è ammessa unicamente su terreni d’esercitazione adibiti a tal fine e sbarrati. La truppa assicura, mediante mezzi adeguati quali un’apposita segnaletica, piantoni e osservatori, che i veicoli civili e le persone di condizione civile non abbiano accesso al terreno.
  2. In caso di oscurità pertinenti zone vietate sono stabilite per le truppe appiedate impiegate nell’esercitazione, se dette truppe non dispongono di occhiali a intensificazione della luce residua o di altri apparecchi per la visione notturna adeguati.
Art. 70 Cinture di sicurezza
  1. Le cinture di sicurezza, se disponibili, devono essere allacciate in tutti gli autoveicoli.
  2. Sono esonerati dal suddetto obbligo il comandante e l’osservatore dell’area retrostante di veicoli delle categorie di autorizzazioni a condurre 950 e 960.124
  3. Se il comandante ordina di preparare un’uscita rapida, sono esonerati dal suddetto obbligo anche i rimanenti passeggeri.125
Art. 70a Casco ed equipaggiamento di protezione

I militari portano:

  1. sulle motociclette: il casco militare da moto e l’equipaggiamento di protezione definiti per il tipo di motocicletta in questione dal servizio richiedente a livello di subordinati diretti del capo dell’esercito;
  2. sulle motoleggere: il casco militare da moto e l’equipaggiamento di protezione definito per il tipo di motoleggera in questione dal servizio richiedente a livello di subordinati diretti del capo dell’esercito;
  3. sui ciclomotori e sulle biciclette: il casco militare per ciclisti.
Art. 71 Segnalazione degli animali da sella, da tiro e da soma

Di notte o se le condizioni meteorologiche lo richiedono, gli animali da sella, da tiro e da soma impiegati dalla truppa devono portare gambali alti riflettenti.

Art. 72 Segnalazione dei pedoni
  1. Durante il tempo di lavoro, non appena si spostano a piedi su strade pubbliche e se le condizioni di visibilità lo richiedono (segnatamente in caso di nebbia), i militari portano le fasce riflettenti da applicare agli scarponi.
  2. Di notte e se le condizioni meteorologiche lo richiedono, le colonne di pedoni su strade pubbliche sono segnalate almeno all’inizio e alla fine con un’adeguata fonte luminosa anabbagliante (pila tascabile, torcia elettrica ecc.).

Sezione 4: Lavori sulle strade

Art. 73 Misure di sicurezza generali
  1. In situazioni pericolose, quali lavori sul lato sinistro della strada, su strade a traffico veloce, di notte o in caso di scarsa visibilità dovuta alle condizioni meteorologiche ecc., deve essere accesa la luce gialla di pericolo; se necessario la circolazione deve essere disciplinata conformemente all’articolo 9.
  2. Ogni membro della truppa che esegue lavori sulla strada è equipaggiato almeno di un giubbotto di segnalazione riflettente e due gambali alti riflettenti.126
  3. Gli organi della truppa addetti al disciplinamento della circolazione sono inoltre equipaggiati di guanti bianchi con maniche o di soprammaniche e, di notte, con torce elettriche.127
Art. 74 Posa di linee telefoniche e di condotte dell’acqua

Se posa linee telefoniche o condotte dell’acqua accanto a strade o al di sopra di strade, la truppa provvede alle misure di sicurezza e alla segnaletica necessarie. Se il tratto utilizzato per la posa si trova accanto alla strada, la segnaletica è necessaria soltanto se le linee o le condotte restringono o ostacolano la carreggiata. In caso di impiego di passatubi si deve inoltre procedere al disciplinamento della circolazione.

Capitolo 7: Misure di polizia in relazione con la circolazione stradale

Art. 75 Truppa
  1. La truppa sorveglia essa stessa la circolazione stradale militare nel proprio settore. Essa provvede al disciplinamento della circolazione e alla disciplina stradale e vigila sull’osservanza delle prescrizioni in materia di circolazione.
  2. Per la durata del pertinente impiego, il disciplinamento della circolazione da parte della truppa comprende anche il traffico civile.
  3. La truppa deve ottenere il consenso della polizia civile se intende disciplinare la circolazione per scopi d’istruzione oppure agli incroci muniti di segnali luminosi.
  4. Le formazioni della circolazione militare sono segnatamente competenti per l’organizzazione della circolazione in occasione di spostamenti e trasporti nonché per la sorveglianza della circolazione.
  5. Gli organi che disciplinano la circolazione portano l’equipaggiamento di sicurezza specifico.
Art. 76 Polizia militare
  1. La polizia militare provvede in generale alla sicurezza della circolazione stradale militare. Essa è segnatamente competente per:
    1. l’esecuzione di controlli in materia di polizia della circolazione;
    2. il controllo degli autoveicoli civili guidati da militari in servizio militare;
    3. l’accertamento dei fatti in occasione di incidenti della circolazione militari.
  2. Per l’adempimento dei suoi compiti, la polizia militare dispone dei poteri di cui all’articolo 54 LCStr.
  3. La polizia militare interviene nei confronti di utenti civili della strada soltanto nel caso in cui essi rappresentino un pericolo per la circolazione. Essa fa capo senza indugio alla polizia civile competente.
Art. 77 Annunci

Gli organi di polizia annunciano le infrazioni alle prescrizioni in materia di circolazione stradale commesse da utenti militari della strada al comandante della persona colpevole.

Art. 78 Constatazione dell’inidoneità alla guida, prelievi di sangue e delle urine e altri test preliminari
  1. La polizia militare, gli organi della giustizia militare o il comandante di truppa possono ordinare un prelievo di sangue o di urina oppure ogni altro test preliminare che si riveli necessario.
  2. Soltanto il giudice istruttore militare è competente per ordinare un prelievo o un test preliminare quando deve essere eseguito contro la volontà della persona interessata.
  3. I prelievi di sangue o di urina e gli altri test preliminari sono eseguiti esclusivamente da un medico di truppa o da un medico civile. Quest’ultimi provvedono affinché il prelievo sia inviato per l’analisi a un istituto riconosciuto dall’USTRA.

Capitolo 8: Incidenti della circolazione

Sezione 1: Preservazione dei mezzi di prova, ricorso alla polizia e alla giustizia militare

Art. 79 Apparecchio per la registrazione dei dati e odocronografo
  1. In caso di incidente della circolazione o di sinistro secondo l’articolo 80, se il veicolo è provvisto di un apparecchio per la registrazione dei dati o di un odocronografo, il supporto di dati dell’apparecchio per la registrazione dei dati o il foglio dell’odocronografo devono essere messi al sicuro sul luogo dell’incidente prima del recupero o dello spostamento del veicolo.128
  2. Essi sono inviati senza indugio alla polizia militare per la valutazione.129
  3. Prima della riutilizzazione dei veicolo, ma al più tardi dopo 48 ore, la truppa è responsabile del montaggio di un nuovo supporto di dati.
Art. 80 Ricorso al giudice istruttore militare e alla polizia
  1. In caso di incidente della circolazione o di sinistro in cui sono coinvolti veicoli militari, il ricorso al giudice istruttore militare e alla polizia militare o civile è imperativamente necessario se:
    1. vi sono stati feriti gravi o morti;
    2. i fatti sono poco chiari oppure sono contestati;
    3. si presume negligenza grave o intenzionalità; o
    4. l’ammontare complessivo del danno è superiore a 50 000 franchi.
  2. Il ricorso alla polizia militare o civile è imperativamente necessario anche quando il danno ammonta complessivamente ad almeno 5000 franchi.

Sezione 2: Liquidazione dei sinistri

Art. 81 Responsabilità della Confederazione e partecipazione alle spese
  1. La liquidazione dei sinistri avviene per il tramite del Centro danni DDPS. In caso di uso autorizzato di veicoli privati per ragioni di servizio, la liquidazione del sinistro avviene in primo luogo per il tramite dell’assicurazione dei veicoli a motore privata.
  2. Il Centro danni DDPS decide in prima sede in merito ad azioni di rivalsa nei confronti di militari e alla loro partecipazione alle spese per i sinistri in cui sono coinvolti veicoli militari.
  3. Ai conducenti di veicoli non è consentito firmare alcun riconoscimento di colpa.
Art. 82

Abrogato

Sezione 3: Annunci e riparazione

Art. 83 Notifica d’incidente e avviso di sinistro
  1. Gli incidenti della circolazione e i sinistri devono sempre essere notificati al superiore.
  2. Il superiore inoltra entro cinque giorni al Centro danni DDPS, mediante il modulo «Notifica d’incidente/notifica di danno per autoveicoli della Confederazione», le notifiche concernenti gli incidenti della circolazione e i sinistri.130
  3. Se vi sono stati militari feriti o morti, il superiore inoltra senza indugio la notifica anche all’assicurazione militare.131
  4. In caso di uso di veicoli privati per ragioni di servizio, il conducente del veicolo informa inoltre la propria assicurazione dei veicoli a motore.
Art. 84
Art. 85 Incidenti gravi e informazione dei parenti
  1. In caso di incidenti gravi con veicoli militari, in via aggiuntiva al ricorso alle persone e agli organi secondo l’articolo 80 e alle notifiche di cui all’articolo 83, la prima notifica deve essere fatta subito per telefono al servizio di picchetto del DDPS e confermata senza indugio mediante l’apposito modulo.132
  2. Il comandante competente è responsabile per un’informazione immediata dei parenti di militari feriti o deceduti.
Art. 86
Art. 87 Riparazione

I veicoli militari danneggiati possono essere riparati al più presto al termine di un periodo d’attesa di 14 giorni. Sono riservate le istruzioni di altro tenore degli organi incaricati dell’inchiesta, dell’UCNEs o del Centro danni DDPS.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 88 Esecuzione
  1. La BLEs emana le istruzioni necessarie per l’esecuzione della presente ordinanza.
  2. Se dette istruzioni hanno ripercussioni sulla circolazione civile, la BLEs richiede il previo consenso dell’USTRA.
Art. 89 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 17 agosto 1994133sulla circolazione stradale militare (OCSM) è abrogata.

Art. 90 Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

.134

Art. 91 Disposizioni transitorie
  1. La licenza di condurre militare di colore rosso mantiene la sua validità.
  2. I veicoli militari messi in circolazione prima del 1° gennaio 2000 non necessitano di alcun certificato di approvazione conformemente all’ADR per il trasporto in colli di merci pericolose.135
  3. a4.136
  4. I rimorchi militari messi in circolazione prima del 1° gennaio 1995 non vengono equipaggiati con un cuneo.
  5. I veicoli militari ammessi alla circolazione per la prima volta prima del 1° luglio 1983 non devono essere riequipaggiati. Le omologazioni decise giusta il diritto anteriore mantengono la loro validità.
  6. Per i rimorchi militari già in circolazione non va portata con sé la licenza di circolazione, sempre che i veicoli trattori ammessi e la velocità massima consentita siano indicati su un pannello applicato al rimorchio. La licenza è depositata presso il fornitore del rimorchio.
Art. 91a Disposizioni transitorie relative alla modifica del 12 novembre 2008
  1. Tutti i veicoli blindati ruotati dell’esercito messi in circolazione per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2004 sono equipaggiati con un apparecchio per la registrazione dei dati o un odocronografo entro il 31 dicembre 2010.
  2. I veicoli militari messi in circolazione prima del 1° gennaio 2000 non necessitano di alcun certificato d’ammissione conformemente all’ADR137per il trasporto in colli di merci pericolose.
  3. .138
  4. Le automobili PUCH/MBG a otto posti e i veicoli militari della classe N2, messi in circolazione prima del 1º marzo 2006 e provvisti di panche disposte trasversalmente rispetto alla direzione di marcia, non devono essere dotati di cinture addominali.
Art. 91b
Art. 91c Disposizioni transitorie della modifica del 16 novembre 2016
  1. Le autorizzazioni a condurre per le quali è stata rilasciata una licenza di condurre militare di colore giallo possono essere sostituite con autorizzazioni a condurre militari secondo il nuovo diritto fino al più tardi al 31 dicembre 2017.
  2. Dopo detta data perdono la loro validità.
Art. 91d Disposizione transitoria della modifica del 13 febbraio 2019

Le targhe militari che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 43a possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2019.

Art. 92 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra il vigore il 1° marzo 2004.

Allegato 1

(art. 41 cpv. 2 e 58)

Prescrizioni per il trasporto di merci pericolose

Parte 1 Disposizioni generali

1100 Campo d’applicazione e applicabilità

1101 La classificazione e il trasporto di merci pericolose si fondano in linea di principio sull’ordinanza del 29 novembre 2002139concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR).

1102 Gli allegati 1 e 2 della presente ordinanza sono applicabili:

  1. alla truppa in servizio militare, se essa interviene ai sensi del capitolo 1.4 ADR140in qualità di mittente, trasportatore, destinatario, caricatore, imballatore o scaricatore di merci pericolose;
  2. al personale militare e agli insegnanti specialisti che durante la loro attività professionale trasportano merci pericolose con veicoli militari;
  3. al personale civile dell’Aggruppamento Difesa che nell’adempimento dei suoi compiti trasporta merci pericolose con veicoli della Confederazione.

1103 Gli allegati 1 e 2 non si applicano:

a. su territorio estero;

b. ai trasporti eseguiti da fornitori civili di prestazioni;

c. nel quadro di attività fuori del servizio;

d. se sono trasportate merci pericolose non menzionate nell’allegato 2, fatta eccezione per le munizioni di nuovo acquisto;

e. ai trasporti di rifiuti, segnatamente di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo, a destinazione di imprese civili di smaltimento ai sensi dell’ordinanza del 22 giugno 2005141sul traffico di rifiuti.

1104 Di regola, i trasporti di merci pericolose che non rientrano nel campo d’applicazione degli allegati 1 e 2 sottostanno alle prescrizioni civili in materia di trasporto. Tali prescrizioni possono essere eventualmente completate con disposizioni nazionali o internazionali, per esempio con memorandum d’intesa (MOU), regole di impiego e di comportamento (ROE/ROB), accordi multilaterali o decisioni e autorizzazioni eccezionali di durata limitata rilasciate dalle autorità nazionali competenti.

1105 I veicoli militari con cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili, container-cisterna, casse mobili cisterna, cisterne mobili nonché veicoli batteria e container per gas a elementi multipli (CGEM) nonché i loro conducenti sono soggetti alla SDR/ADR.

1106 L’UCNEs può, con il consenso dell’USTRA, autorizzare deroghe, segnatamente alle prescrizioni concernenti le modalità di trasporto della merce, i veicoli da utilizzare e la marcatura dei colli, dei container, dei veicoli e dei gruppi elettrogeni.

1200 Esenzioni relative alla natura dell’operazione di trasporto

1201 Gli allegati 1 e 2 non si applicano:

  1. ai trasporti di macchinari o dispositivi che possono contenere merci pericolose nel loro interno o nei loro circuiti di funzionamento con una capacità massima di 450 litri, a condizione che siano adottate misure per impedire fughe del contenuto in condizioni di trasporto normali;
  2. ai trasporti di emergenza destinati a salvare vite umane o a proteggere l’ambiente, a condizione che siano adottate tutte le misure necessarie a effettuare questi trasporti in sicurezza;
  3. ai trasporti di merci della classe 1 che sono considerate parte integrante del sistema d’arma e che servono all’impiego delle armi di bordo; a condizione che i conducenti ricevano una formazione secondo i capitoli 1.3 e 8.2.3 SDR/ADR;
  4. ai trasporti di merci pericolose di cui sono equipaggiati l’equipaggio del veicolo e i passeggeri, a condizione che le merci pericolose trasportate siano previste per l’impiego immediato dell’equipaggio del veicolo e dei passeggeri.
1300 Esenzioni relative al trasporto di gas

1301 Gli allegati 1 e 2 non si applicano al trasporto di:

  1. gas dei gruppi A e O se, a una temperatura di 20 °C, la pressione del gas nel recipiente o nel serbatoio è di 200 kPa (2 bar) al massimo e il gas non è un gas liquefatto o un gas liquefatto refrigerato; ciò vale per qualsiasi tipo di recipiente o serbatoio, ad esempio anche per parti di macchinari e di apparecchi;
  2. gas negli equipaggiamenti del veicolo o della sua soprastruttura;
  3. gas contenuti nei serbatoi di carburante dei veicoli trasportati. La valvola situata tra il serbatoio e il motore deve essere chiusa e il contatto elettrico deve essere interrotto.
1400 Esenzioni relative al trasporto di combustibili liquidi

1401 Gli allegati 1 e 2 non si applicano al trasporto di:

  1. combustibili, che servono alla propulsione del veicolo o al funzionamento dei suoi equipaggiamenti, segnatamente in recipienti di carburante di riserva portatili (taniche) fissati sull’unità di trasporto agli appositi equipaggiamenti;
  2. combustibiliin serbatoi di veicoli, macchine da cantiere o altri mezzi di trasporto (quali le imbarcazioni) trasportati come carico, se tali combustibili sono destinati alla loro propulsione o al funzionamento di uno dei loro equipaggiamenti, nonché dei relativi combustibili di riserva in recipienti portatili (quali le taniche) fissati agli appositi equipaggiamenti.
1500 Esenzioni relative ai trasporti di dispositivi per l’accumulo e la generazione di energia elettrica

1501 Gli allegati 1 e 2 non si applicano ai dispositivi per l’accumulo e la generazione di energia elettrica (per es. pile al litio, condensatori elettrici, condensatori asimmetrici, accumulatori all’idruro di metallo, pile a combustibile):

  1. installati in un veicolo che esegue un’operazione di trasporto e destinati alla sua propulsione o al funzionamento di uno dei suoi equipaggiamenti;
  2. contenuti, per il suo funzionamento, in un equipaggiamento utilizzato durante il trasporto o destinato a un’utilizzazione durante il trasporto (per es. computer portatile).

1502 I trasporti di dispositivi per l’accumulo e la generazione di energia elettrica difettosi sono soggetti alle prescrizioni della SDR/ADR e sono esclusi dalle esenzioni di cui al numero 1501.

1600 Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto

1601 Salvo indicazione contraria, nell’allegato 2 sono utilizzate le seguenti unità di misura:

  1. per gli oggetti: la massa complessiva in kg degli oggetti, imballaggi non compresi (per gli oggetti della classe 1, la massa netta in kg della materia esplosiva);
  2. per le materie solide, i gas liquefatti, i gas liquefatti refrigerati e i gas disciolti sotto pressione: la massa netta in kg;
  3. per le materie liquide: la quantità totale di merci pericolose contenute, in litri.

1602 Quando nella medesima unità di trasporto sono trasportate merci pericolose, la somma delle quantità di materie e di oggetti, moltiplicata per il rispettivo fattore della merce pericolosa menzionato nella colonna 8 dell’allegato 2, non deve superare 1000 (limite libero).

1603 Le merci pericolose esenti giusta i numeri 1200–1501 non sono considerate nel calcolo di cui al numero 1602.

1604 Quando non sono superati i valori calcolati conformemente al numero 1602, le merci pericolose possono essere trasportate in colli nella medesima unità di trasporto, senza che si debbano applicare le seguenti disposizioni del presente allegato:

a. numero 1701;

b. parte 8 ad eccezione dei numeri 8101, 8106, 8110–8112, 8205, 8301–8303 e 8305–8403;

c. parte 9;

d. parte 10, tabella 10B.

1700 Restrizioni al trasporto emanate dalle autorità competenti

1701 Nelle gallerie contrassegnate con il segnale «Galleria» (art. 45 cpv. 3 e all. 2 n. 4.07 dell’O del 5 set. 1979142sulla segnaletica stradale, OSStr), i veicoli che trasportano merci pericolose oltre il limite libero possono circolare soltanto sulla corsia di destra. 1702 Ai veicoli che trasportano merci pericolose è vietato, o autorizzato con restrizioni, circolare sui tratti stradali indicati con gli appositi segnali (all. 2 n. 2.10.1 – segnale «Divieto di circolazione per i veicoli che trasportano merci pericolose» –, 2.11 – segnale «Divieto di circolazione per i veicoli il cui carico può inquinare le acque» – e art. 19 cpv. 1 OSStr). Tali tratti e le relative restrizioni figurano nella parte 10, tabelle 10A e 10B, nonché nell’allegato 2 della presente ordinanza. 1703 In particolari casi di rigore e d’intesa con le autorità civili competenti, l’UCNEs può rilasciare un’autorizzazione unica per il passaggio nelle gallerie indicate nella parte 10, tabella 10B, con merci pericolose che eccedono i limiti prescritti. Al riguardo possono essere ordinate misure d’esercizio specifiche (tra l’altro, passaggio in determinate ore del giorno, passaggio in convogli scortati da veicoli di accompagnamento o impiego di particolari dispositivi di avvertimento).

1800 Trasporti di materiale radioattivo

1801 Il materiale dell’esercito con materiale radioattivo che conformemente alla SDR/ADR può essere trasportato come collo esente e gli oggetti ammessi dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) in virtù dell’articolo 15 dell’ordinanza del 26 aprile 2017143sulla radioprotezione non sottostanno alle prescrizioni in materia di trasporti della SDR/ADR concernenti la classe 7. 1802 In tutti gli altri casi, segnatamente se il materiale è menzionato con la specificazione dei nuclidi in una licenza per l’impiego di radiazioni ionizzanti dell’UFSP, devono imperativamente essere osservate le disposizioni della SDR/ADR concernenti la classe 7. I trasporti di tale natura devono essere annunciati all’UCNEs con almeno dieci giorni di anticipo.

1900 Regolamentazione delle autorizzazioni per trasporti secondo i numeri1703–1802 e controlli

1901 Il conducente del veicolo deve portare con sé l’autorizzazione rilasciata dall’UCNEs dal luogo di carico fino al luogo di destinazione.

Autorità che rilascia il visto o l’autorizzazione:

Ufficio della circolazione e della navigazione dell’esercito (UCNEs)
CH-3003 Berna
Tel. +41 (0)58 464 33 33

Parte 2 Classificazione

2100 La classificazione delle merci pericolose (attribuzione del No ONU, dei codici di classificazione e degli eventuali gruppi di imballaggio) si fonda sull’ADR.

Parte 3 Lista delle merci pericolose e delle disposizioni speciali

3100 Le merci pericolose sono menzionate nell’allegato 2 unitamente alle pertinenti disposizioni speciali.

Parte 4 Disposizioni relative all’utilizzazione degli imballaggi e delle cisterne

4100 Le merci pericolose possono essere trasportate unicamente in imballaggi omologati originali o d’ordinanza quali taniche, fusti, casse, bottiglie o recipienti a pressione con cui sono state fornite o che sono stati messi a disposizione per tale scopo. I sacchi della spazzatura o i sacchi per i bossoli non sono considerati imballaggi omologati e segnatamente non possono essere impiegati per la restituzione di munizioni inutilizzate. Non è autorizzato l’impiego di imballaggi non a tenuta stagna o danneggiati.

4200 In deroga alle disposizioni della SDR e dell’ADR, i serbatoi di carburante vuoti, non ripuliti, per i velivoli delle Forze aeree, che hanno contenuto cherosene (No ONU 1223) o carburante per aviogetti (No ONU 1863, gruppo d’imballaggio III), possono essere trasportati alle seguenti condizioni:

  1. la capacità di ogni serbatoio non è superiore ai 1500 litri;
  2. i serbatoi sono fusti cilindrici in lega di alluminio con uno spessore della parete di 2–3 mm, muniti di aperture di riempimento con dispositivi di chiusura e di raccordi di svuotamento nella parte superiore. Essi non sono soggetti alle prescrizioni relative a uso, costruzione, equipaggiamenti, approvazione del prototipo, prove e controlli e marcatura conformemente ai capitoli 4.3 e 6.8 SDR/ADR;
  3. durante il trasporto, tali raccordi di svuotamento sono chiusi ermeticamente con tappi di gomma oppure mediante appositi dispositivi di chiusura;
  4. i serbatoi sono fissati in telai o involucri da trasporto impilabili in modo da non poter fare gioco o spostarsi nelle normali condizioni di trasporto;
  5. i serbatoi sono trasportati con le aperture chiuse ermeticamente oppure, se possibile, su veicoli chiusi o su veicoli telonati con sufficiente aerazione;
  6. le pareti esterne dei serbatoi o dei relativi telai o involucri da trasporto sono contrassegnate sulle due fiancate nonché davanti e dietro conformemente al capoverso 5.3.1.7.3 e alla sezione 5.3.6 SDR/ADR;
  7. se le marcature affisse conformemente alla lettera f non sono visibili all’esterno del veicolo, devono essere affissi le medesime etichette (placard) e i medesimi marchi anche sulle due fiancate del veicolo e dietro il veicolo. Davanti e dietro l’unità di trasporto deve in ogni caso trovarsi un pannello arancio senza numero d’identificazione conformemente al capoverso 5.3.2.1.1 SDR/ADR;
  8. nel documento di trasporto sono riportate le seguenti informazioni:

«Serbatoio di carburante per velivoli, vuoto, ultimo contenuto trasportato: No ONU 1223 cherosene, 3, III, (D/E) PERICOLOSO PER L’AMBIENTE» o «Serbatoio di carburante per velivoli, vuoto, ultimo contenuto trasportato: No ONU 1863 carburante per aviogetti, 3, III, (D/E) PERICOLOSO PER L’AMBIENTE».

Tutte le altre disposizioni della SDR e dell’ADR rimangono applicabili.

4300 In deroga alle disposizioni della SDR e dell’ADR, i caricatori di munizioni F18 delle Forze aeree carichi possono essere trasportati come segue:

a. il tamburo di munizioni può essere munito soltanto di CARTUCCE CON PROIETTILE INERTE PER ARMI No ONU 339 (CAN AV 20MM 92 CART ESER 97 o CAN AV 20MM 92 CART POLI), 1.4C;

b. nei nastri d’alimentazione non è consentita la presenza di alcuna munizione;

c. i caricatori di munizioni F18 carichi devono essere marcati con il numero ONU, la denominazione e un’etichetta di pericolo conformemente al capitolo 5.2 SDR/ADR;

d. i caricatori di munizioni F18 carichi devono essere coperti con il tendone di protezione appositamente realizzato a tal fine. Il tendone deve recare sulle due fiancate le iscrizioni «SOVRIMBALLAGGIO» nonché le etichette di pericolo 1.4C e i marchi «UN0339 PATRONEN FÜR WAFFEN, MIT INERTEM GESCHOSS/CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES».

e. le bombole per gas compressi (capacità nominale di 33 litri ciascuna) con No ONU 1066 AZOTO COMPRESSO devono essere vuote. Le valvole devono essere aperte, le parti superiori della bombola devono essere munite di un cappuccio recante l’iscrizione «Flasche leer, Ventil offen/Bouteille vide, valve ouverte». Le bombole per gas compressi parzialmente o totalmente cariche devono essere rimosse, munite di un cappellotto di protezione della valvola e trasportate, assicurate, in un altro veicolo;

f. i caricatori di munizioni F18 carichi devono essere trasportati in veicoli telonati o chiusi marcati sulle due fiancate nonché dietro il veicolo con etichette (placard) conformemente ai capitoli 5.3 SDR/ADR. Davanti e dietro l’unità di trasporto deve trovarsi un pannello arancio senza numero d’identificazione conformemente al capoverso 5.3.2.1.1 SDR/ADR;

g. conformemente al capoverso 5.4.1.1.1 e) SDR/ADR, nel documento di trasporto è riportata la seguente informazione: «Caricatori di munizioni F18».

Tutte le altre disposizioni della SDR e dell’ADR rimangono applicabili.

Parte 5 Procedure di spedizione

5100 Chi spedisce merci pericolose è tenuto ad assicurarsi che il trasporto sia eseguito conformemente alle condizioni imposte dalla presente ordinanza, segnatamente per quanto riguarda l’imballaggio, il divieto di carico in comune, la presenza delle istruzioni scritte da portare con sé ed eventualmente del documento di trasporto.

5200 Marcatura ed etichettatura

5201 Le munizioni nell’imballaggio originale possono essere trasportate senza recare una marcatura e un’etichettatura ai sensi delle sezioni 5.2.1 e 5.2.2 SDR/ADR. 5202 In deroga alla SDR e all’ADR, nell’esercito le merci della classe 1 possono essere contrassegnate con le etichette di pericolo seguenti: 1.1B per il gruppo di compatibilità B delle divisioni 1.1, 1.2 e 1.4; 1.1E per i gruppi di compatibilità C, D, E, G della divisione 1.1; 1.2E per i gruppi di compatibilità C, D, E, G delle divisioni 1.2 e 1.4, i gruppi di compatibilità C e G della divisione 1.3 e il gruppo di compatibilità S della divisione 1.4. 5203 Le merci pericolose della classe 1 possono recare anche nell’esercito le etichette di pericolo conformemente al capitolo 5.2 SDR/ADR. 5204 In occasione della restituzione di imballaggi o sovrimballaggi, vuoti e ripuliti, che hanno contenuto merci della classe 1, le identificazioni delle merci pericolose (numero ONU e denominazione) e le relative etichettature (etichetta di pericolo) devono essere rimosse, coperte o cancellate. Sono considerate coperte anche nei casi in cui gli imballaggi vuoti sono impilati e legati su palette in modo che le identificazioni delle merci pericolose e le relative etichettature siano rivolte verso l’interno e non siano visibili all’esterno.

Parte 6 Prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi e di cisterne

6100 Le prescrizioni relative alla costruzione e alle prove della SDR e dell’ADR per imballaggi, grandi recipienti (IBC), grandi imballaggi e cisterne si applicano per analogia. L’Aggruppamento armasuisse è autorizzato a verificare gli imballaggi. Esso può, con il consenso di un organismo di valutazione della conformità designato secondo l’articolo 15 dell’ordinanza del 31 ottobre 2012144sui mezzi di contenimento per merci pericolose, autorizzare deroghe alla SDR e all’ADR.

Parte 7 Disposizioni concernenti le condizioni di trasporto, carico, scarico e movimentazione

7100 Le differenti parti di un carico di merci pericolose devono essere disposte e assicurate con mezzi idonei in maniera tale da evitare qualsiasi spostamento durante il viaggio.

7200 Divieto di carico in comune

7201 Se è rispettata una distanza di sicurezza di almeno 1 m, il carico in comune è ammesso per 591-4710 RSG 2000, 591-4712 RSG 23, 594-7910 MARK RSG 2000, 591-7912 MARK RSG 23, 594-7900 MARK SPRAY MARK RSG 2000 nonché 594-7902 DOSE MARK RSG 23. È proibito il carico in comune di altre merci pericolose imballate in quantità limitate con qualsiasi tipo di materie e oggetti esplosivi, ad eccezione di quelli della divisione 1.4. 7202 Il divieto di carico in comune non si applica tra il veicolo trattore e il suo rimorchio.

7300 Limitazioni relative a materie e oggetti esplosivi

7301 La massa netta totale in kg di materia esplosiva (o, nel caso di oggetti esplosivi, la massa netta totale di materia esplosiva contenuta nell’insieme degli oggetti) che può essere trasportata in un’unità di trasporto è limitata conformemente alle indicazioni della tabella seguente.

Divisione1.1–1.31.4Imballaggi vuoti
non ripuliti
Gruppo di compatibilitàeccetto 1.1Aeccetto 1.4S1.4S
Unità di trasporto convenzionale1 000 kg MEN1 000 kg MENillimitataillimitata
Unità di trasporto EX/II5 000 kg MEN15 000 kg MENillimitataillimitata
Unità di trasporto EX/III16 000 kg MEN16 000 kg MENillimitataillimitata

7302 Se materie e oggetti delle differenti divisioni della classe 1 sono caricati nella medesima unità di trasporto e sono rispettati i divieti di carico in comune dei numeri 7200–7202, l’intero carico deve essere trattato come se appartenesse alla divisione più pericolosa (secondo l’ordine di successione seguente: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4). Tuttavia la massa netta delle materie esplosive del gruppo di compatibilità S non è considerata nella limitazione delle quantità di merci trasportate.

Parte 8 Prescrizioni relative agli equipaggi, all’equipaggiamento, all’esercizio dei veicoli e alla documentazione

8100 Prescrizioni generali relative alle unità di trasporto e al materiale di bordo

8101 Per il trasporto di merci pericolose in colli, il documento di trasporto conformemente alla sezione 5.4.1 SDR/ADR non è necessa-rio se il mittente è la truppa in servizio militare. 8102 Per il trasporto di merci pericolose in veicoli militari con cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili, container-cisterna, casse mobili cisterna, in cisterne mobili nonché in veicoli batteria e container per gas a elementi multipli (CGEM) è sempre necessario il documento di trasporto conformemente alla sezione 5.4.1 SDR/ADR. 8103 In caso di trasporti di merci pericolose oltre i limiti liberi devono sempre essere portate con sé, in un punto facilmente accessibile della cabina dell’equipaggio del veicolo, le istruzioni scritte conformemente all’ADR. 8104 Le istruzioni scritte devono essere fornite dal trasportatore ai membri dell’equipaggio del veicolo, nelle rispettive lingue, prima della partenza. 8105 Il trasportatore deve vigilare affinché ogni membro dell’equipaggio del veicolo sia in grado di comprendere e di applicare correttamente dette istruzioni. 8106 Prima della partenza i membri dell’equipaggio del veicolo devono informarsi di propria iniziativa in merito alle merci pericolose caricate e consultare le istruzioni scritte riguardo alle misure da adottare in caso di incidente o di emergenza. 8107 La truppa in servizio militare, il personale militare e gli insegnanti specialisti che trasportano merci pericolose in colli oltre il limite libero non sono tenuti a recare con sé l’equipaggiamento di protezione individuale menzionato nelle istruzioni scritte. 8108 È necessario munire della marcatura di colore arancio e di etichette (placard) unicamente le unità di trasporto con cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili, container-cisterna, casse mobili cisterna, cisterne mobili, veicoli batteria e container per gas a elementi multipli (CGEM) nonché con merci alla rinfusa. 8109 Sempre che l’intera unità di trasporto ne sia dotata, in caso di trasporti di colli che eccedono il limite libero devono per principio essere esposti i pannelli di segnalazione di colore arancio. Le deroghe e le eccezioni sono disciplinate al numero 8110. 8110 In situazione straordinaria, per il trasporto di merci pericolose su veicoli chiusi o su veicoli telonati si rinuncia all’applicazione di etichette e alla marcatura con pannelli arancioni. In situazione normale e in situazione particolare, lo Stato maggiore dell’esercito è autorizzato, in base alla situazione di minaccia o di pericolo, a vietare a tempo determinato di apporre qualsiasi identificazione delle merci pericolose a unità di trasporto chiuse o telonate (capitolo 1.10 SDR/ADR; impedimento di furti e usi impropri). 8111 I veicoli che trasportano taniche (depositi mobili di carburante) con oltre 500 litri di merci della classe 3 oppure oltre 25 taniche di carburante vuote non ripulite o parzialmente piene, devono essere muniti almeno di un estintore da 12 kg di polvere ABC, di un sacco di materiale assorbente, di una pala di materiale antiscintilla e di due segnali d’avvertimento autoportanti (per es. coni o triangoli riflettenti oppure luci lampeggianti di colore arancio indipendenti dall’equipaggiamento elettrico del veicolo). 8112 Quando la truppa in servizio militare o personale militare oppure insegnanti specialisti trasportano merci pericolose in colli, l’equipaggiamento standard delle unità di trasporto militari non deve essere completato con gli oggetti d’equipaggiamento (mezzi di estinzione incendio e altro equipaggiamento) di cui alle sezioni 8.1.4 e 8.1.5 SDR/ADR.

8200 Prescrizioni relative alla formazione dei conducenti

8201 Chi trasporta merci pericolose oltre il limite libero deve avere assolto la pertinente formazione. Per il trasporto di merci pericolose al di sotto del limite libero è sufficiente un’istruzione secondo il capitolo 1.3 e la sezione 8.2.3 SDR/ADR.

8202 Necessitano del certificato di formazione ADR secondo la sottosezione 8.2.2.8 SDR/ADR per il trasporto di merci pericolose in colli:

  1. i conducenti di veicoli ai quali è stata rilasciata un’autorizzazione a condurre militare della categoria 930/930E dopo il 1° gennaio 2004 e che eseguono, in servizio militare, trasporti di merci pericolose in colli oltre il limite libero in veicoli il cui peso totale eccede 7,5 t;
  2. il personale militare e civile dell’Aggruppamento Difesa che trasporta merci pericolose in colli oltre il limite libero.

8203 Necessitano del certificato di formazione ADR per il trasporto di merci pericolose in cisterne i conducenti:

a. di veicoli con i quali sono trasportate merci pericolose in cisterne fisse o in cisterne smontabili di capacità superiore a 1 m3;

b. di veicoli batteria aventi una capacità totale superiore a 1 m3;

c. di veicoli che trasportano merci pericolose in container-cisterna, cisterne mobili o CGEM di capacità individuale superiore a 3 m3su un’unità di trasporto;

d. di veicoli con sistemi di rifornimento di dimensioni ridotte.

8204 Non necessitano del certificato di formazione ADR in servizio militare:

a. i conducenti ai quali è stata rilasciata un’autorizzazione a condurre militare della categoria 930/930E prima del 1° gennaio 2004 e che trasportano merci pericolose in colli oltre il limite libero;

b. i conducenti di veicoli il cui peso totale non eccede 7,5 t e che trasportano merci pericolose in colli oltre il limite libero;

c. gli artigiani di truppa che eseguono corse d’esercitazione e di controllo con cisterne o con sistemi di rifornimento di dimensioni ridotte vuoti non ripuliti;

d. i conducenti in possesso dell’autorizzazione a condurre militare della categoria 930 per l’istruzione al sistema di trasporto a sovrastruttura intercambiabile di carico di container per il rifornimento di carburante non ripuliti e vuoti su piazze d’istruzione di proprietà della Confederazione, se l’istruzione ha luogo sotto la supervisione di esperti.

Detti conducenti ricevono una formazione secondo i capitoli 1.3 e 8.2 SDR/ADR.

8205 Le Formazioni d’addestramento (FOA) interessate organizzano tutti i corsi iniziali e di aggiornamento del corso di base e dei corsi di specializzazione nonché i relativi esami.

8206 (riservato)

8207 A prescindere dall’organizzatore della formazione, i certificati di formazione ADR civili rilasciati in Svizzera mantengono la loro integrale validità nell’esercito.

8208 La durata di validità del certificato di formazione ADR è limitata a cinque anni; essa può essere prorogata 12 mesi prima della scadenza per altri cinque anni con un aggiornamento della formazione e il successivo esame di controllo. La nuova durata di validità decorre alla data di scadenza del precedente certificato di formazione ADR.

8209 Se l’aggiornamento della formazione non può essere assolto prima della scadenza, il titolare del certificato di formazione ADR scaduto deve frequentare un corso di base completo ed eventuali corsi di specializzazione e superare gli esami di controllo.

8210 In sostituzione del certificato di formazione ADR, per i conducenti di veicoli è valevole, per una durata massima di un mese dal superamento del corrispondente esame, la conferma nel «controllo dell’istruzione per conducenti di autoveicoli» alla rubrica «formazione ADR/SDR».

8300 Prescrizioni varie da osservare da parte dell’equipaggio del veicolo

8301 Durante il trasporto, all’equipaggio del veicolo e ai passeggeri è vietato aprire un collo contenente merci pericolose. Questa prescrizione non è applicabile ai conducenti:

  1. di veicoli che trasportano taniche (depositi mobili di carburante) ai sensi del numero 8111;
  2. di veicoli titolari di un’autorizzazione secondo il numero 8203 e che hanno beneficiato di un’istruzione tecnica al veicolo con sistema di rifornimento di dimensioni ridotte. Essi sono autorizzati, per il rifornimento, ad aprire i moduli cisterna (IBC).

8302 Durante il trasporto e le operazioni di carico e scarico è vietato fumare nei veicoli e nelle vicinanze di merci pericolose.

8303 Se, in seguito a un incidente, vi sono rischi per le persone o l’ambiente, deve essere sbarrata la zona pericolosa e devono essere avvertiti i servizi di salvataggio civili.

8304 Il conducente del veicolo deve inoltre adottare le misure prescritte dalle istruzioni scritte, sempre che in tale occasione non esponga sé stesso o terzi a inutili pericoli.

8305 I passeggeri sono tenuti a prestare aiuto.

8400 Prescrizioni relative alla sorveglianza dei veicoli

8401 Le soste e il parcheggio volontari di un veicolo con merci pericolose su strade pubbliche sono vietati qualora non lo richieda il trasporto stesso (carico, scarico, controllo dei veicoli o del carico, pause prescritte dalla legge, cattive condizioni meteorologiche). Se è necessario sostare e parcheggiare, dev’essere assicurata la sorveglianza del veicolo e del suo carico secondo le disposizioni dell’organo di sicurezza e a dipendenza dell’attuale situazione di pericolo. 8402 In caso di minacce o pericoli acuti, lo Stato maggiore dell’esercito può emanare prescrizioni di sicurezza supplementari nel senso del capitolo 1.10 SDR/ADR. Altrimenti devono essere applicate le misure di sicurezza prescritte nei piani di sicurezza del settore dipartimentale Difesa. 8403 Per le merci della classe 1 soggette a prescrizioni di sicurezza più restrittive (contrassegnate con una stella nella colonna 3 dell’allegato 2) a causa del pericolo di abuso o furto, si applicano le disposizioni/prescrizioni di sicurezza potenziate stabilite nelle pertinenti istruzioni del capo dell’esercito.

8500 Prescrizioni supplementari per classi e merci particolari
8600 Restrizioni al passaggio dei veicoli trasportanti merci pericolose nelle gallerie stradali

8601 Le disposizioni del presente capitolo sono applicabili nei casi in cui il passaggio di veicoli nelle gallerie stradali è oggetto di restrizioni conformemente al numero 1702 e alla parte 10, tabella 10B. 8602 Le restrizioni al trasporto di specifiche merci pericolose nelle gallerie sono basate sul codice di restrizione in galleria indicato per le rispettive merci nella colonna 10 dell’allegato 2. Quando è indicato «-» invece di uno dei codici di restrizione in galleria, le merci pericolose non sono soggette ad alcuna restrizione in galleria. 8603 Se un’unità di trasporto contiene merci pericolose alle quali sono stati assegnati differenti codici di restrizione in galleria, all’insieme del carico deve essere assegnato il codice di restrizione in galleria più restrittivo. 8604 Le merci pericolose trasportate conformemente ai numeri 1201–1604 non sono oggetto di restrizioni al passaggio nelle gallerie e non devono essere considerate nella determinazione del codice di restrizione in galleria da assegnare all’insieme del carico di un’unità di trasporto. 8605 Una volta determinato il codice di restrizione in galleria da assegnare all’insieme del carico di un’unità di trasporto, le restrizioni applicabili al passaggio di tale unità di trasporto nelle gallerie sono le seguenti:

Codice di restrizione in galleria applicabile all’insieme del caricoRestrizione
BPassaggio vietato nelle gallerie di categoria B, C, D ed E.
B1000CTrasporto per il quale la massa netta totale di materie esplosive per unità di trasporto:
– supera 1000 kg: passaggio vietato nelle gallerie di categoria B, C, D ed E;
– non supera 1000 kg: passaggio vietato nelle gallerie di categoria C, D ed E.
B/DTrasporto in cisterna: passaggio vietato nelle gallerie di categoria B, C, D ed E.
Altro trasporto: passaggio vietato nelle gallerie di categoria D ed E.
B/ETrasporto in cisterna: passaggio vietato nelle gallerie di categoria B, C, D ed E.
Altro trasporto: passaggio vietato nelle gallerie di categoria E.
CPassaggio vietato nelle gallerie di categoria C, D ed E.
C5000DTrasporto per il quale la massa netta totale di materie esplosive per unità di trasporto:
– supera 5000 kg: passaggio vietato nelle gallerie di categoria C, D ed E;
– non supera 5000 kg: passaggio vietato nelle gallerie di categoria D ed E.
C/DTrasporto in cisterna: passaggio vietato nelle gallerie di categoria C, D ed E.
Altro trasporto: passaggio vietato nelle gallerie di categoria D ed E.
C/ETrasporto in cisterna: passaggio vietato nelle gallerie di categoria C, D ed E.
Altro trasporto: passaggio vietato nelle gallerie di categoria E.
DPassaggio vietato nelle gallerie di categoria D ed E.
D/ETrasporto alla rinfusa o in cisterna: passaggio vietato nelle gallerie di categoria D ed E.
Altro trasporto: passaggio vietato nelle gallerie di categoria E.
EPassaggio vietato nelle gallerie di categoria E.
Passaggio autorizzato in tutte le gallerie.
ESEMPIO: per un’unità di trasporto con No ONU 0487 SEGNALI FUMOGENI (PET URL), codice di classificazione 1.3G, codice di restrizione in galleria C5000D, che trasporta una massa netta totale di materie esplosive pari a 3000 kg, il passaggio è vietato nelle gallerie di categoria D ed E.

Parte 9 Prescrizioni relative alla costruzione e all’approvazione dei veicoli

9100 I veicoli militari non hanno bisogno di alcuna iscrizione nella licenza di circolazione quale attestato di un’assicurazione di respon-sabilità civile aumentata.

Parte 10 Tratti stradali con restrizioni al trasporto

10A Tratti stradali in prossimità di acque protette

Elenco dei tratti stradali sui quali il trasporto di determinate merci pericolose è vietato oppure limitato (allegato 2 colonna 11).

AG Baden/Dättwil, «Täfernstrasse» (lunghezza ca. 250 m); AG Frick–Oeschgen, «Oeschgerstrasse» (lunghezza ca. 600 m); AG Strada cantonale 335, «Brunnenrainstrasse», tratta tra «Berghof» (punto 663) e l’«immobile del ristorante Waldegg»; AG Strada cantonale 420, tratta tra Mülligen, lunghezza 400 m e Birmenstorf, lunghezza 500 m1; AG Reinach, «Brüggelmoosstrasse» (lunghezza 400 m); AG Spreitenbach, strada comunale «Müslistrasse» (lunghezza 250 m); BE Belp, Gürbebrücke–biforcazione Auhaus/Giessenhof (lunghezza 1,3 km); BE Strada cantonale 1315, Gimmiz–Aarberg (lunghezza 3 km) compresa la biforcazione in direzione di Kappelen (lunghezza ca. 1 km); BE Neuenegg, Süri–Matzenried (lunghezza 1,5 km); BE Seedorf, strada comunale Räbhalen–biforcazione Holteren/Ruchwil (lunghezza 300 m); BL Muttenz, «Rheinfelderstrasse» (tratta tra lo sbocco «Auhafen» e il raccordo Hagnau, lunghezza 2,4 km); BS Basilea e Riehen, «Riehenstrasse»–«Äussere Baselstrasse» (tratta tra «Fasanenstrasse/Allmendstrasse» e «Rauracherstrasse», lunghezza ca. 1 km); BS Riehen, «Äussere Baselstrasse» (tratta tra «Rauracherstrasse» e «Bäumlihofstrasse», lunghezza ca. 200 m)1; BS Riehen, «Rauracherstrasse» (tratta tra «Äussere Baselstrasse» e «Bäumlihofstrasse», lunghezza ca. 200 m)1; BS Riehen, «Weilstrasse» (tratta tra «Lörracherstrasse» e posto di dogana della «Weilstrasse», lunghezza ca. 800 m); GE Strada cantonale 75, Chemin de la Greube fino alla cava di «Bois de Bay» (lunghezza 1,3 km)1, 2; GE Strada cantonale 80, Route de Veyrier fino alla frazione di Vessy (lunghezza 1,1 km)1, 2; GE Pont de la Fontenette2; GE Pont de Vessy2; GE Pont du Val d’Arve2; GE Route du Bout du Monde (lunghezza 600 m)1, 2; GE Route du Bout du Monde (tratta tra il ponte e la frazione di Vessy, lunghezza 800 m)2; GE Strada che costeggia la riva sinistra del Rodano dal «Barrage de Verbois» in direzione «Moulin-de-Vert» (lunghezza 1,5 km)2; GE Strada che costeggia la riva destra del Rodano dalla «Route de Verbois» all’officina di Verbois e alla cava di Russin (lunghezza 1 km)1, 2; GE Strada che dalla «Route de Peney» conduce alla cosiddetta «Maison Carrée» (lunghezza 1,2 km)1, 2; GR «Voia da Brinzauls/Voia Principala», tratta tra Lantsch/Lenz e Crappa Naira (lunghezza 6,0 km); GR «Via Nova/Platta», Rhäzüns Holzlagerplatz fino a Rothenbrunnen biforcazione strada cantonale (lunghezza 2,0 km); GR «Via da Laax», biforcazione Oberalpstrasse fino Ortsbeginn Sagogn biforcazione «Via Teit» (lunghezza 1,2 km). NE Strada cantonale 414, St-Martin–segheria Debrot (lunghezza 1 km); NE Strada cantonale 2233, strada a sud di Boveresse fino a nord di Môtiers, piazzale della stazione (lunghezza 950 m)1; SO Grenchen, Grenchen–Romont, «Romontstrasse» (lunghezza 400 m); SG Strada di collegamento Valens–Vasön (lunghezza 2300 m). TI Chiasso, «Via Soldini» (tratta tra «Via Passeggiata» e «Via Interlenghi», lunghezza 200 m) e «Via Interlenghi» (tratta tra «Via Soldini» e «Via Vincenzo Vela», lunghezza 400 m) TI Mendrisio, tratta «Via Pra Mag», «Via Laveggio», «Via Prati Maggi» sino all’incrocio «Via alla Rossa» (lunghezza 1,2 km) TI Mendrisio-Coldrerio, «Via Sant’Apollonia» (lunghezza 1,5 km) VD Strada cantonale 26, Le Brassus–incrocio Grand-Fuey (lunghezza 11 km)1; VD Strada cantonale 289, Orny–Bavois, per Entreroches (lunghezza 2200 m); 1 Servizio a domicilio permesso. 2 Su questi tratti stradali il trasporto di tali liquidi è vietato unicamente se è effettuato con veicoli cisterna.

10B Tratti stradali con gallerie: elenco dei tratti per i quali sono previste categorie di restrizione
CantoneTratti stradali
Strada nazionale = N
Strada cantonale = SC
GalleriaCategoria di galleria
(1.9.5.2 ADR)
UR/TIN2 Göschenen–AiroloSan GottardoE
GRN13 Thusis–TicinoSan BernardinoE
TGStrada cantonale FrauenfeldRotatoria stazione di FrauenfeldE
TIStrada cantonale Bellinzona–BrissagoMappo/MorettinaE
TIStrada cantonale LuganoVedeggio–CassarateE
VDStrada cantonale CrissierGalerie du MarcoletE
VS/ItaliaSC Martigny–AostaGran San BernardoE
Allegato 2

(art. 58)

Elenco delle merci e delle quantità autorizzate

Classe 1 – Materie e oggetti esplosivi

Legenda:◊ Trasporto secondo le disposizioni dell’organo di sicurezza e a dipendenza dell’attuale situazione di pericolo

Trasporto ferroviario vietato

Specificazione della merce pericolosaCalcolo del limite liberoGalleriaProtezione
delle acque
NDEsN. ONUNome e descrizioneClasseCodice
di
classificazione
Etichette
di
pericolo
Limite libero
della merce
isolata (kg)
MoltiplicatoreMEN per
colpo o per
pezzo in kg
Codice di
restrizione
in galleria
Divieto di
circolazione
in prossimità
di acque protette
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)
590-044000125,6MM MATCH TRAININGS PAT11.4S1.4illimitata0.0016E
590-050100126 MM BR NORMA11.4S1.4illimitata0.0020E
590-065500127,65MM PARA FMJ11.4S1.4illimitata0.0003E
590-07110321BLDG U 1480 30MM CAN AV 58, GRAN MI INC11.2E120500.0730B1000C
590-07120321BLDG U 1546 35MM CAN DCA 63/90 GRAN MI INC11.2E120500.4550B1000C
590-07130171BLDG U 1570 6CM TL GRAN ILLUM 87 ZZ11.2G120500.2530B1000C
590-07140171BLDG U 1601 7,1CM TL GRAN ILLUM 74 ZZ11.2G120500.5520B1000C
590-07150321BLDG U 1823 8,1CM LM GRAN LANC 66 + MVZ 5511.2E120500.5640B1000C
590-07160015BLDG U 1837 LM GRAN LANC NEB 6811.2G120501.4860B1000C
590-07170321BLDG U 1840 LM 8,1CM GRAN LANC 91 MVZ11.2E120500.8760B1000C
590-07180169BLDG U 2020 10,5CM CAN E OB, GRAN ACCI11.2D120501.9800B1000C
590-07190006BLDG U 2106 10,5CM CAN C ARM 60/61 GRA11.1E120505.1370B1000C
590-07200171BLDG U 2252 12CM LM, GRAN ILLUM 74 ZZ11.2G120502.6070B1000C
590-07210285BLDG U 3470 GRAN MANO 8511.2D120500.1670B1000C
590-07220034BLDG U 3670 300KG BB AV 79, BOMBLET11.1D120501.0000B1000C
590-07230321BLDG U 5363 8,1CM LM GRAN ESP ESER 66+MZ11.2E120500.1970B1000C
590-07240169BLDG U 5430 10,5CM CAN E OB GRAN ESP ESE11.2D120500.3030B1000C
590-07250321BLDG U 5440 10,5CM CAN C ARM 60 E 61 GRA11.2E120502.5410B1000C
590-07260321BLDG U 5458 12CM LM GRAN ESP ESER 68 MVZ 6811.2E120501.2060B1000C
590-07270285BLDG U 5655 GRAN MANO EX EXP 8511.2D120501.4180B1000C
590-07280321BLDG U 2256 12CM LM GRAM LANC 88 AMZ11.2E120503.8200B1000C
590-07290409BLDG O 2512 MVZ 6711.2D120500.0200B1000C
590-07300169BLDG O 2450 15CM CAN 42, GRAN ACCI S SPO11.2D120505.6700B1000C
590-07310181BLDG U 3150 PZF CART CRCA CAVA11.1E120501.6300B1000C
590-07320321BLDG U 1560 40MM F CART SCHEGGE 97 MZ11.2E120500.0410B1000C
590-07330285BLDG U 5656 GRAN MANO ESP ESER 1111.2D120500.0830B1000C
590-07340431BLDG U 6710 PET DIVERSIONE 1 DETO 1411.4G1.433330.0080E
590-07350303BLDG U 6741 C NEB 0911.4G1.433330.1160E
590-07370321BLDG U 1400 20MM CAN AV 76 CART MI INC11.2E120500.0500B1000C
590-07400137BLDG O 3890 MI AC 8811.1D120503.1530B1000C
590-07410137BLDG U 3890 MI AC 8811.1D120503.1530B1000C
590-07420321BLDG U 2258 12CM LM GRAN LANC 93 MVZ11.2E120503.8250B1000C
590-07430321BLDG U 5459 12CM LM GRAN ESP ESER 93 MVZ11.2E120501.2350B1000C
590-07440168BLDG U 2503 15,5CM PROIE SUBMUN 88, BOML11.1D120501.0000B1000C
590-07450303BLDG U 5355 7,6CM CART ESER NEB 9711.4G1.433330.0900E
590-08530475ASSORT ESPLO MIL11.1D120507.3404B1000C
590-08560475ASSORT SEGUGIO, ESPL CIC IN CASSETTA11.1D120503.6500B1000C
591-10500012CART 5,6MM 90 F11.4S1.4illimitata0.0016E
591-10510012CART 5,6MM 90 F (NAS CARI)11.4S1.4illimitata0.0016E
591-10550012CART LUM 5,6MM 90 F11.4S1.4illimitata0.0019E
591-10650012CART 5,6MM 90 F E CART LUM 90 F (3:1)11.4S1.4illimitata0.0016E
591-10700012CART 5,6MM 19 F EXP11.4S1.4illimitata0.0017E
591-11000012CART 7,5MM 11 F11.4S1.4illimitata0.0033E
591-11080012CART LUM 7,5MM 1111.4S1.4illimitata0.0038E
591-11200012CART 7,62MM 12 F11.4S1.4illimitata0.0029E
591-11220012CART LUM 7,62MM 23 F11.4S1.4illimitata0.0030E
591-11230012CART 7,62MM 12 F E CART LUM 23 F (4:1)11.4S1.4illimitata0.0030E
591-11250012CART P 7,62MM 1211.4S1.4illimitata0.0029E
591-11300012CART 7,62MM 22 F11.4S1.4illimitata0.0029E
591-12350012CART 8,6MM 04 F11.4S1.4illimitata0.0057E
591-12360012CART 8,6MM C P 05 F11.4S1.4illimitata0.0058E
591-12370012CART 8,6MM TC 06 F11.4S1.4illimitata0.0058E
591-12400012CART 9MM 41 PIST11.4S1.4illimitata0.0004E
591-12410012CART 9MM 14 PIST11.4S1.4illimitata0.0004E
591-12420012CART S 9MM PIST11.4S1.4illimitata0.0004E
591-12430012CART P 9MM PIST11.4S1.4illimitata0.0005E
591-12440012CART A 4 9MM PIST11.4S1.4illimitata0.0005E
591-12550012F POLIVALENTE 91 CART A PALLA11.4S1.4illimitata0.0023E
591-12750009MITR 12,7MM 64, CART AC ESP 9211.2G120500.0180B1000C
591-12760300MITR 12,7MM 64, CART AC ESP 93 LUM11.4G1.433330.0260E
591-12800300MITR 12,7MM 64, CART AC ESP 92 + CART AC ESP 93 LUM11.4G1.433330.0260E
591-14300339CAN AV 20MM 92 CART POLI11.4C1.433330.0400E
591-14500012F POLIVALENTE 91 CART PIOMBO 0411.4S1.4illimitata0.0021E
591-14510301F POLIVALENTE 91 CART SOST IRR LUNGO11.4G1.4
+ 6.1
+ 8
33330.0010E
591-14520301F POLIVALENTE 91 CART SOST IRR CORTO11.4G1.4
+ 6.1
+ 8
33330.0015E
591-14530012F POLIVALENTE 91 CART PORTE11.4S1.4illimitata0.0013E
591-1500032830MM CAN C ARM GRAN 00 CART FRECCIA LUM11.2C120500.1860B1000C
591-1505032830MM CAN C ARM GRAN 00 CART POLI LUM11.2C120500.1820B1000C
591-15450321CAN DCA 35MM 63/90, CART MI INC 93 BOZ11.2E120500.4450B1000C
591-15460321CAN DCA 35MM 63/90, CART MI INC 93 MZ LUM11.2E120500.4450B1000C
591-15550049CART AS 40MM 08 F11.1G120500.0033B1000C
591-15600321CART SCHEGGE 40MM 97 MZ F11.2E120500.0411B1000C
591-1561030140MM MZW 10 CART SOST IRR11.4G1.4
+ 6.1
+ 8
33330.0660E
591-1563033940MM MZW 10 CART E M11.4C1.433330.0002E
591-1564031240MM MZW 10 CART SEGN11.4G1.433330.0160E
591-1565001240MM MZW 10 CURT GRANI CAUCC11.4S1.4illimitata0.0005E
591-15660006CART ESPLO 15 FUC 40MM11.1E120500.0563B1000C
591-15670012CART IRR 15 FUC 40MM11.4S1.4illimitata0.0100E
591-15680321CART SCHEGGE FUC 40MM 2211.2E120500.0411B1000C
591-15700171TL 6CM GRAN ILLUM 87 ZZ11.2G120500.2528B1000C
591-18230321LM 8,1CM, GRAN LANC 66 + MVZ 5511.2E120500.5640B1000C
591-18310171LM 8,1CM, GRAN ILLUM 73 ZZ CRCA 0-611.2G120500.7260B1000C
591-18370015LM 8,1CM, GRAN LANC NEB 68 CRCA 0-611.2G120502.1200B1000C
591-18440321LM 8,1CM, GRAN LANC 12 MVZ CRCA 0-611.2E120500.8760B1000C
591-184603038,1CM MO GRAN NEB 19 ZZ CRCA 1-611.4G1.433331.1250E
591-184702548,1CM MO GRAN ILL LB 21 ZZ CRCA 1-611.3G120501.2100C5000D
591-184802548,1CM MO GRAN ILL IR 23 ZZ CRCA 1-611.3G120501.2100C5000D
591-22520171LM 12CM, GRAN ILLUM 74 ZZ CRCA 0-711.2G120502.6070B1000C
591-22560321LM 12CM, GRAN LANC 88 AMZ CRCA 0-711.2E120503.8200B1000C
591-22580321LM 12CM, GRAN LANC 93 MVZ CRCA 0-711.2E120503.8250B1000C
591-22720328CAN C ARM 12CM, CART FRE 98 LUM11.2C120509.5770B1000C
591-2285032112CM MO 16 GRAN LANC 20 MVZ CRCA 1-811.2E120503.9070B1000C
591-2286017112CM MO 16 GRAN ILLUM 22 ZZ CRCA 1-811.2G120502.7220B1000C
591-2288032112CM MO 16 GRAN LANC 25 MOZ CRCA 1-811.2E120503.9070B1000C
591-25000168OB 15,5CM 66, GRAN ACCI S SPO11.1D120506.7400B1000C
591-25010171OB 15,5CM 66, GRAN ILLUM S SPO11.2G120502.8930B1000C
591-25050320OB 15,5CM 66, CART INN11.4G1.433330.0020E
591-25090242OB 15,5CM 66 E 74, CRCA 3-711.3C120505.6000C5000D
591-25120409MVZ 6711.2D120500.0200B1000C
591-25130409MZZ 6811.2D120500.0150B1000C
591-25180410MZZ 8811.4D1.433330.0004E
591-25290414OB 15,5CM 66 E 74, CRCA 3-411.2C120502.1000B1000C
591-25310414CAN 15,5CM CRCA CONT 1011.2C1205014.0000B1000C
591-25350414CAN 15,5CM CRCA CONT 7-911.2C1205011.7000B1000C
591-25450168CAN 15,5CM, PROIE INT 01 SMART11.1D120504.4850B1000C
591-25500409AMZ 9111.2D120500.0200B1000C
591-31510181PZF, CART CRCA CAVA 9511.1E120501.6420B1000C
591-31600321RGW 90 HH CART 16 APS11.2E120500.88750B1000C
591-31700181M72 MK2 CART 16 APS11.1E120500.4510B1000C
591-32110182MIS DCA TA 01 RAPIER ◊ ⊗11.2E1205019.2720B1000C
591-32200181MIS DCA L TA BL 94 STINGER ◊ ⊗11.1E120504.9800B1000C
591-32410276MIS AV AA LL 63/91, TESTA GUID ◊ ⊗11.4C1.433330.3500E
591-32420286MIS AV AA LL 63/80, C ESP11.1D120504.7500B1000C
591-32440281MIS AV AA LL 63/80 PROP R11.2C1205019.8000B1000C
591-32500182MIS AV AA LL 97 AMRAAM ◊ ⊗11.2E1205054.3000B1000C
591-32520182FLZ LWF LL AMRAAM 120C-7 ◊ ⊗11.2E1205061.3508B1000C
591-32550181MIS AA LL AIM-9X ◊ ⊗11.1E1205030.8000B1000C
591-33030182TOW, MIS CRCA CAVA 96 ◊ ⊗11.2E120506.9500B1000C
591-33100182NLAW CART 16 APS11.2E120501.7300B1000C
591-34700285GRAN MANO 8511.2D120500.1668B1000C
591-38000137CRCA DIR 96 L COMPL11.1D120501.5000B1000C
591-38010137CRCA DIR 96 L11.1D120501.7000B1000C
591-38100137CRCA DIR 96 PES COMPL11.1D120509.6000B1000C
591-38110137CRCA DIR 96 PES11.1D120509.6000B1000C
591-38250463CRCA CRAT 88 COMPL11.1D1205041.0000B1000C
591-40100048CART PRISM 200G, 3 CANNELLI11.1D120500.2030B1000C
591-40200084CART PRISM 1KG, PLASTITE11.1D150201.0000B1000C
591-40300084CART CILI 100G, PLASTITE11.1D150200.1000B1000C
591-40910059CRCA V 5KG 6611.1D120505.8500B1000C
591-40930059CRCA V 10KG 6611.1D1205011.3000B1000C
591-40950059CRCA V 20KG 6611.1D1205022.4000B1000C
591-40980048TUBO ESP11.1D120503.3200B1000C
591-41600048C DIROM 7511.1D120500.5250B1000C
591-41810048ASSORT ESPLO (ISTR)11.1D1205013.120B1000C
591-42000463ASSORT KMB 9511.1D120500.8900B1000C
591-42010059CRCA KMB 33MM 9511.1D120500.0570B1000C
591-42020059CRCA KMB 67MM 9511.1D120500.4450B1000C
591-42040441CRCA KMB 20MM 9911.4S1.4illimitata0.0115E
591-42100467ASSORT KMB 99 (DISTR SM)11.2D120500.0580B1000C
591-42120500TUBO ACCEN 100M + DISPO PERC (DISTR SM)11.4S1.4illimitata0.0010E
591-42130500TUBO ACCEN 10M PORT-CAPS ACC (DISTR SM)11.4S1.4illimitata0.0010E
591-42140361ASSORT TUBO ACCEN (DISTR SM)11.4B1.433330.0100E
591-44050283DETO 8211.2D120500.0012B1000C
591-44090255DETO ELETTRO 16 ESK3, 3M11.4B1.433330.0024E
591-44100029DETO 811.1B120500.0016B1000C
591-44110255DETO ELETTRO 16 ESK3, 20M11.4B1.433330.0024E
591-44120325NFL EL 1611.4G1.433330.0006E
591-44150361DISP ACC 90 (TUBO ESP)11.4B1.433330.0021E
591-44350350ASSORT ACCEN (PIRO)11.4B1.433330.5410E
591-44370255ASSORT ACCEN B (EL HU)11.4B1.433330.2100E
591-44410361SIST ACC TUBO ZAP CAR ARM ASSORT E11.4B1.433330.0509E
591-44420361SIST ACC TUBO G/SALV ASSORT C11.4B1.433330.1504E
591-44430361SIST ACC TUBO G/SALV ASSORT D11.4B1.433330.0213E
591-44440065MIC DETO 7411.1D120500.0120/mB1000C
591-44450065MIC DETO 96, 5G11.1D120500.0050/mB1000C
591-44460361MIC LENTA, 150, 3M CONFEZ DETO 811.4B1.433330.0185E
591-44470361MIC LENTA,150, 2M, CONFEZ DETO 8 E ACCEN PERC 8311.4B1.433330.0135E
591-44480500LA NO 0, 15M11.4S1.4illimitata0.0002E
591-44500255DETO EL 66 HU, 0/3011.4B1.433330.0007E
591-44530255DETO EL 66 HU, 3/3011.4B1.433330.0007E
591-44560255DETO EL 66 HU, 6/3011.4B1.433330.0007E
591-44590255DETO EL 66 HU, 9/3011.4B1.433330.0007E
591-44620255DETO EL 66 HU, 12/3011.4B1.433330.0007E
591-44640500TUBO ACC 65M + DISPO PERC MECC 0911.4S1.4illimitata0.0020E
591-44670500TUBO ACC 5M + DISPO PERC MECC 0911.4S1.4illimitata0.0020E
591-44680500TUBO ACC 20M + DISPO PERC MECC 0911.4S1.4illimitata0.0020E
591-44690500TUBO ACC 10M + DISPO PERC MECC 0911.4S1.4illimitata0.0020E
591-44760255ASSORT ACCEN B (ISTR)11.4B1.433330.1500E
591-44900255INNESCO EL HU 22, 0/2511.4B1.433330.0009E
591-44910255INNESCO EL HU 22, 2/2511.4B1.433330.0009E
591-44920255INNESCO EL HU 22, 4/2511.4B1.433330.0009E
591-44930255INNESCO EL HU 22, 6/2511.4B1.433330.0009E
591-44940255INNESCO EL HU 22, 8/2511.4B1.433330.0009E
591-44950255SIST ACC EL ASSORT B11.4B1.433330.1170E
591-4500inerteCOND ACC, 750M
591-45100500TUBO ACC 15M + LEVA SIC 1511.4S1.4illimitata0.0020E
591-45110257TUBO ACC 30M + ACCEN PERC 1511.4B1.433330.0020E
591-45120257TUBO ACC 30M DOPPIO + LEVA SIC 1511.4B1.433330.0020E
591-45130500TUBO ACC 100M + ACCEN PERC 1511.4S1.4illimitata0.0020E
591-46510048ELE REATT PROT CAN FORT 15,5CM 93 BISON11.1D120500.3520B1000C
591-46520048ELE REATT PROT SUP DR CAN FORT 15,5CM11.1D120500.5900B1000C
591-46530048ELE REATT PROT SUP G CAN FORT 15,5CM11.1D120500.5900B1000C
591-46700475FOGLIO ESLPO C2, RT 9 KG11.1D120509.0000B1000C
591-46710475FOGLIO ESLPO C2, STRISCE 20 MM11.1D120500.7690B1000C
591-46720475FOGLIO ESLPO C3, STRISCE 20 MM11.1D120500.8200B1000C
591-46730475FOGLIO ESLPO C5, RT 9 KG11.1D120509.0000B1000C
591-46800288CRCA TRANC 13, 125 G/M11.1D120500.1275B1000C
591-46810288CRCA TRANC 13, 250 G/M11.1D120500.2550B1000C
591-46820288CRCA TRANC 13, 500 G/M11.1D120500.5100B1000C
591-46830288CRCA TRANC 13, 1150 G/M11.1D120501.1500B1000C
591-46840042POTENZIATOR INNESCO 20 G11.1D120500.0200B1000C
591-46850475ASSORT CRCA TRANC 2011.1D120504.8300B1000C
591-46860288CRCA TRANC 20, 10MM11.1D120500.0700B1000C
591-46870288CRCA TRANC 20, 15MM11.1D120500.1550B1000C
591-46880288CRCA TRANC 20, 25MM11.1D120500.4300B1000C
591-46890288CRCA TRANC 20, 40MM11.1D120501.1000B1000C
591-4690inerteT-CAVO 16
591-47101950ASI 20002Cfr. N. ONU 1950 AEROSOL, infiammabili, 2.1
591-47121950ASI 232Cfr. N. ONU 1950 AEROSOL, infiammabili, 2.1
591-48000500AR MS NO 03 75 MS, 6M11.4S1.4illimitata0.0009E
591-48010500AR MS NO 04 100 MS, 6M11.4S1.4illimitata0.0009E
591-48020500AR MS NO 05 125MS, 6M11.4S1.4illimitata0.0009E
591-48030500AR MS NO 06 150MS, 6M11.4S1.4illimitata0.0009E
591-48190500BD 0MS, 7,8M11.4S1.4illimitata0.0002E
591-48220500BD NO 25MS, 4,8M11.4S1.4illimitata0.0002E
592-50520012CART PERC PERIF 5,6MM11.4S1.4illimitata0.0001E
592-50530012CART COL ROSSO 5,6MM F 9011.4S1.4illimitata0.0001E
592-50540012CART COL AZZ 5,6MM F 9011.4S1.4illimitata0.0001E
592-50550012CART COL ROSSO 5,6MM MITR L 0511.4S1.4illimitata0.0001E
592-50560012CART COL AZZ 5,6MM MITR L 0511.4S1.4illimitata0.0001E
592-50800012CART ESER 7,5MM 92 LUM (TRID PZF)11.4S1.4illimitata0.0005E
592-509000127,62MM CART ESER 16 LUM (T RID RGW 90)11.4S1.4illimitata0.0010E
592-51200012CART COL ROSSO 9MM PIST11.4S1.4illimitata0.0001E
592-51210012CART COL AZZ 9MM PIST11.4S1.4illimitata0.0001E
592-51430339MITR 12,7MM 64, CART ESER 04 + CART ESER11.4C1.433330.0157E
592-51440339MITR 12,7MM 64, CART ESER 04 (NAS CARI)11.4C1.433330.0150E
592-51550339MITR 12,7MM 64, CART ESER 05 LUM (NAS CARI)11.4C1.433330.0170E
592-51980339CAN AV 20MM 92, CART ESER 9711.4C1.433330.0380E
592-52000183CART ESER 21MM 16 LUM (T RID M72 MK2)11.3C120500.0215C5000D
592-52200328CART ESER 27MM 90 LUM (TRID CAN C ARM)11.2C120500.1620B1000C
592-5221032830MM CAN C ARM GRAN 00 CART ESER LUM11.2C120500.1820B1000C
592-52700328CAN DCA 35MM 63, GRAN ESER S LUM11.2C120500.3400B1000C
592-52720328CAN DCA 35MM 63, GRAN ESER LUM11.2C120500.3540B1000C
592-52810012CART ESER 40MM 08 F11.4S1.4illimitata0.0005E
592-5282019740MM MZW 10 CART ESER IRR11.4G1.433330.0690E
592-53550303CART ESER NEB 7,6CM 97, ACCEN EL11.4G1.433330.0895E
592-53630321LM 8,1CM, GRAN ESP ESER 66 + MVZ 5511.2E120500.0197B1000C
592-53650321LM 8,1CM, GRAN ESP ESER 91 MVZ CRCA 0-611.2E120500.1983B1000C
592-53680321LM 8,1CM, GRAN ESP ESER 16 MVZ CRCA 0-611.2E120500.2020B1000C
592-53700321MO 8,1CM GRAN ESP ESER 22 MBZ CRCA 1-611.2E120500.2020B1000C
592-5450032112CM MO 16 GRAN ESP ESER 21 MVZ CRCA 1-811.2E120501.3910B1000C
592-5451032112CM MO 16 GRAN ESP ESER 24 MVZ CRCA 1-811.2E120501.4200B1000C
592-54590321LM 12CM, GRAN ESP ESER 93 MVZ CRCA 0-711.2E120501.2350B1000C
592-54600328CAN C ARM 12CM, CART CRCA CAVA ESER 87 LUM11.2C120506.2160B1000C
592-54630328CAN C ARM 12CM, CART FRE ESER 10 LUM11.2C120506.3420B1000C
592-54850169OB 15,5CM 74, GRAN ESP ESER S SPO11.2D120500.5230B1000C
592-54890414OB 15,5CM CRCA ESER 2 / L4711.2C120501.2000B1000C
592-55510502PZF, CART ESER 9511.2C120500.2560B1000C
592-56560285GRAN MANO ESP ESER 1111.2D120500.0830B1000C
592-58700255DETO ELETTRO 18 ESK3, ESER11.4B1.433330.0001E
593-60210014CART PIST 6MM11.4S1.4illimitata0.0001E
593-60620054CART ILL 15 FUC 40MM (LB)11.3G120500.0690C5000D
593-60630054CART ILL 15 FUC 40MM (IR)11.3G120500.0634C5000D
593-60670016CART NEB 7,6CM 95, ACCEN EL11.3G1
+ 8
20500.3050C5000D
593-60680303CART NEB 7,6CM 21, ACCEN EL11.4G1.433330.7850E
593-61520238EQPT LCORD 90, 250M (4 PAC)11.2G120500.4000B1000C
593-61550238PAC R LCORD 90, CORD 250M11.2G120500.1000B1000C
593-64040430PLACCA INC ACCEND SFREG11.3G120500.2200C5000D
593-64050430FOGLIO INC11.3G120500.0200C5000D
593-64060131ACCEND SFREG 78 SPEC11.4S1.4illimitata0.0002E
593-64130131ACCEND PERC 8311.4S1.4illimitata0.0004E
593-64140105MIC LENTA, 15011.4S1.4illimitata0.0051/mE
593-6420inerteAPPARECCHIO D’ACC EL 10
593-6421inertePIST ACC MECC 10
593-64350325ACCEN PIRO 7411.4G1.433330.0229E
593-6440032312,7MM CART EL IMPULSO (AP EOD)11.4S1.4illimitata0.0105E
593-6445032312,7MM CART TELEJET11.4S1.4illimitata0.0170E
593-64470431CART 26,5MM PER AQUASET-ACQUA, EOD11.4G1.433330.0100E
593-64700054CART DETO PIRO 15MM11.3G120500.0039C5000D
593-64710312CART URL PIRO 15MM11.4G1.433330.0035E
593-65400312PLR 26,5MM 78, CART SEGN ROSSO11.4G1.433330.0207E
593-65420312PLR 26,5MM 78, CART SEGN VERDE11.4G1.433330.0210E
593-65440312PLR 26,5MM 78, CART SEGN ROSSO (GUARDIA PISTA)11.4G1.433330.0510E
593-65480054PLR 26,5MM 78, CART ILLUM GIALLO (PCT, 300M)11.3G120500.0400C5000D
593-65500312PLR 26,5MM 78, CART ILLUM GIALLO11.4G1.433330.0215E
593-65530312CART SEGN 0411.4G1.433330.0379E
593-65550431R SEGN ROSSO PAR (MANO)11.4G1.433330.0610E
593-65570191FIAC SEGN ROSSO NOTTE (MANO)11.4G1.433330.0730E
593-65580191FIAC SEGN GIORNO/NOTTE (MANO)11.4G1.433330.0900E
593-65590323AUTOMATISCHE AUSLOESUNG FLU-8B/P, 0,11KG11.4S1.4illimitata0.0002E
593-65600191R SEGN ROSSO PAR (MANO)11.4G1.433330.0920E
593-66100367F/A18 D SMDC (DODIC MH 03)11.4S1.4illimitata0.0002E
593-66110367F/A18 D SMDC (DODIC MH 07)11.4S1.4illimitata0.0010E
593-66120367F/A18 C SMDC (DODIC MH 32)11.4S1.4illimitata0.0003E
593-66130367F/A18 C SMDC (DODIC MH 33)11.4S1.4illimitata0.0005E
593-66140367F/A18 C SMDC (DODIC MH 34)11.4S1.4illimitata0.0002E
593-66150367F/A18 C SMDC (DODIC MH 35)11.4S1.4illimitata0.0002E
593-66160367F/A18 C SMDC (DODIC MH 36)11.4S1.4illimitata0.0003E
593-66170367F/A18 C SMDC (DODIC MH 37)11.4S1.4illimitata0.0006E
593-66180367F/A18 C SMDC (DODIC MH 38)11.4S1.4illimitata0.0005E
593-66190367F/A18 C SMDC (DODIC MH 39)11.4S1.4illimitata0.0002E
593-66200367F/A18 C SMDC (DODIC MH 41)11.4S1.4illimitata0.0002E
593-66210367F/A18 D SMDC (DODIC MH 23)11.4S1.4illimitata0.0004E
593-66220367F/A18 D SMDC (DODIC MH 24)11.4S1.4illimitata0.0004E
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593-66240367F/A18 D SMDC (DODIC MH 26)11.4S1.4illimitata0.0004E
593-66250367F/A18 C SMDC (DODIC MH 42)11.4S1.4illimitata0.0006E
593-66260367F/A18 D SMDC (DODIC MG 83)11.4S1.4illimitata0.0004E
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593-66290367F/A18 D SMDC (DODIC MG 87)11.4S1.4illimitata0.0002E
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593-66760367F/A18 D SMDC (DODIC MU 67)11.4S1.4illimitata0.0002E
593-67080431PET DIVERSIONE 2 DETO11.4G1.433330.0050E
593-67090431PET DIVERSIONE 9 DETO11.4G1.433330.0100E
593-67100431PET DIVERSIONE, 1 DETO 1411.4G1.433330.0080E
593-67110431PET DIVERSIONE, 6 DETO 2011.4G1.433330.0110E
593-67160301TGW 73 CS G11.4G1.4
+ 6.1
+ 8
33330.1300E
593-67210301CAND LACRIMOGENO, 1G CS11.4G1.4
+ 6.1
+ 8
33330.0045E
593-67260368LEV SG 05 P G CS E G NB11.4S1.4illimitata0.0019E
593-67280431GRAN MANO CS 2011.4G1.433330.1220E
593-67410303C NEB 0911.4G1.433330.1160E
593-67500303GRAN MANO NEB 0611.4G1.433330.2130E
593-67550431GRAN MANO FB 2011.4G1.433330.0118E
593-67600507C FUM 12 GIALLO11.4S1.4illimitata0.0500E
593-67610507C FUM 12 VERDE11.4S1.4illimitata0.0590E
593-67620507C FUM 12 ROSSO11.4S1.4illimitata0.0550E
593-68010276F/A18 C/D INIT JAU-27/A (DODIC MF 72)11.4C1.433330.0002E
593-68020276F/A18 C/D INIT JAU-25/A (DODIC XW 52)11.4C1.433330.0002E
593-68030173F/A18 C/D CART ACT INIT (DODIC MJ 98)11.4S1.4illimitata0.0001E
593-68060276F/A18 C CART CCU-71/A (DODIC XW 57)11.4C1.433330.0026E
593-68070276F/A18 D CART CCU-72/A (DODIC XW 58)11.4C1.433330.0028E
593-68080410F/A18 D EXPL SEQ DCU-241/A (DODIC XW 53)11.4D1.433330.0007E
593-68090276F/A18 D EXPL INIT JAU-24/A (DODIC XW 55)11.4C1.433330.0003E
593-68100276F/A18 D EXPL INIT JAU-23/A (DODIC XW 54)11.4C1.433330.0003E
593-68110367F/A18 C DET CORD RAU-2/A (DODIC SN 97)11.4S1.4illimitata0.0004E
593-68120367F/A18 D DET CORD RAU-2/A (DODIC SN 98)11.4S1.4illimitata0.0005E
593-68180323F/A18 C/D FIRE EXT CART (DODIC JL 43)11.4S1.4illimitata0.0004E
593-68190323F/A18 C/D FIRE EXT CART (DODIC JL 44)11.4S1.4illimitata0.0004E
593-68200186F/A 18 C/D ROCK MK109 MOD 1 (DODIC SS 67)11.3C120500.4536C5000D
593-68240367F/A18 C/D FIRE EXT CART (DODIC JL 42)11.4S1.4illimitata0.0004E
593-68310276F/A18 C/D CART CCU-99/A (DODIC MT 97)11.4C1.433330.0034E
593-68320276F/A18 C/D CART CCU-118/A (DODIC MT 13)11.4C1.433330.0062E
593-68330276F/A18 C/D CART CCU-105/A (DODIC MT 91)11.4C1.433330.0077E
593-68350276F/A18 C/D CART CCU-102/A (DODIC MT 98)11.4C1.433330.0081E
593-68360276F/A18 C/D CART CCU-101/A (DODIC MT 89)11.4C1.433330.0248E
593-68370276F/A18 C/D CART CCU-100/A (DODIC MT 88)11.4C1.433330.0728E
593-68390276F/A18 C/D INIT 0.3 SEC DEL (DODIC MC 50)11.4C1.433330.0022E
593-68400276F/A18 C/D INIT JAU-56/A (DODIC MT 07)11.4C1.433330.0415E
593-68410276F/A18 D INIT JAU-66/A (DODIC MT 16)11.4C1.433330.0068E
593-6843inerteF/A18 C/D BATT MXU-792A/A (DODIC CWDR)
593-68440186F/A18 C/D ROCK MK124 MOD 0 (DODIC MT 31)11.3C120503.0969C5000D
593-68450186F/A18 C/D ROCK MK122 MOD 0 (DODIC MT 29)11.3C120500.2110C5000D
593-68460186F/A18 D ROCK MK123 MOD 0 (DODIC MT 30)11.3C120503.0969C5000D
593-68480276F/A18 C/D T DELAY JAU-76/A (DODIC WB 55)11.4C1.433330.0020E
593-68490276F/A18 D T DELAY JAU-77/A (DODIC WB 56)11.4C1.433330.0020E
593-68510367F/A18 C/D CART CCU-132/A (DODIC SR 94)11.4S1.4illimitata0.0020E
593-68520173F/A18 C/D INIT CCU-133/A (DODIC SQ 03)11.4S1.4illimitata0.0020E
593-68530367F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 14)11.4S1.4illimitata0.0020E
593-68540367F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 12)11.4S1.4illimitata0.0020E
593-68550367F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 11)11.4S1.4illimitata0.0020E
593-68560367F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 07)11.4S1.4illimitata0.0020E
593-68570367F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 10)11.4S1.4illimitata0.0020E
593-68580367F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 08)11.4S1.4illimitata0.0020E
593-68590367F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 17)11.4S1.4illimitata0.0020E
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593-68690237F/A18 C/D CUTTER BBU-57/A (DODIC SR 95)11.4D1.433330.0159E
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593-68850276F/A18 C/D CART CCU-136A/A11.4C1.433330.0003E
593-68860093F/A18 C/D FLARE (MJU-38A/B)11.3G120500.1512C5000D
593-68871383F/A18 C/D FLARE (MJU-49/B)4.2Cfr. ONU 1383 METALLO PIROFORICO, N.A.S. o LEGA PIROFORICA, N.A.S.
593-68890093F/A18 C/D ADVANCED FLARE 73611.3G120500.1203C5000D
593-68910276F/A18 C/D CART MK 19 MOD 0 (DODIC MO 12)11.4C1.433330.0020E
593-68920276F/A18 C/D CART CCU-45/B (DODIC MD 65)11.4C1.433330.0088E
593-68930276F/A18 C/D INIT JAU-74/A (DODIC WB 15)11.4C1.433330.0410E
593-68940276F/A18 C/D CART CCU-146/A (DODIC WB 16)11.4C1.433330.0395E
593-69010323EKAPP PAT 07 (HELI)11.4S1.4illimitata0.0007E
593-69020323CART RECI ACCEN EL (TAA 76 LLS)11.4S1.4illimitata0.0004E
593-69030323EC635 EKAPP-PAT 0511.4S1.4illimitata0.0002E
593-69100276CART 78 LCRCO ACCEN EL (DODIC M 189)11.4C1.433330.0043E
593-69110276CART 79 LCRCO ACCEN EL (MAU-50,TIGER)11.4C1.433330.0152E
593-69141383CART IR 12 (1«X1» AER)4.2Cfr. ONU 1383 METALLO PIROFORICO, N.A.S. o LEGA PIROFORICA, N.A.S.
593-69170093CART IR 06 ACCEN EL (1«X1» AER)11.3G120500.1100C5000D
593-69220093CART IR 20 ACCEN EL (1«X1» AER) ◊ ⊗11.3G120500.1150C5000D
593-69230093CART IR 22 ACCEN EL (1«x1» AER)11.3G120500.1050C5000D
593-69260323CART CATAP 12 ACCEN EL (CCU-145/A)11.4S1.4illimitata0.0003E
593-69270323CART CATAP 16 ACCEN EL (CCM 11 MK1)11.4S1.4illimitata0.0005E
593-69300351ADS 15 RAZ SYST EMERG11.4C1.433330.5300E
593-69310323ADS 15 ACCEN SYST EMERG11.4S1.4illimitata0.0001E
593-69510276CART ESTN 89 ACCEN EL (861-345, POST)11.4C1.433330.0007E
593-69520276CART ESTN 89 ACCEN EL (861-355, ANT)11.4C1.433330.0007E
593-69530276FLOESCHPAT VORNE EL ZUE, EC63511.4C1.433330.0004E
593-69540276FLOESCHPAT HINTEN EL ZUE, EC63511.4C1.433330.0004E
593-69550276SERIE CART SED CATAP (MK CH11A PC9, ANT E POST)11.4C1.433330.1562E
593-69560276SERIE CART SGAN SIST CDO (SS MK CH11A PC9)11.4C1.433330.0065E
593-69820276SS F-5 E/F CART SEP UOMO/SEDILE11.4C1.433330.0030E
593-69830276SS F-5 E/F CART PROP (DODIC MT 84)11.4C1.433330.0020E
593-69840276SS F-5 E/F CART BOOSTER (CART ESTRA PARCD PILOTA)11.4C1.433330.0001E
593-69850276SS F-5 E/F CART SGAN MANUALE (DODIC M 700)11.4C1.433330.0035E
593-69860276SS F-5 F CART SGAN MANUALE (DODIC MF 69)11.4C1.433330.0031E
593-69870276SS F-5 E/F CART SGAN SED (DODIC M 710)11.4C1.433330.0027E
593-69880276SS F-5 E/F CART RADDRIZZARE SED11.4C1.433330.0040E
593-69890276SS F-5 E/F CART ESTRA PARCD STABI11.4C1.433330.0035E
593-69900186SS F-5 E/F CART CATAP SED (CKU-7A/A)11.3C120503.2330C5000D
593-69920276SS F-5 F CART CINTURA ARROTOL (DODIC SP 97)11.4C1.433330.0081E
593-69930276SS F-5 F CART PROP ANTERIORE (DODIC MF 70)11.4C1.433330.0031E
593-69940276SS F-5 F CART PROP POSTERIORE (DODIC MF 71)11.4C1.433330.0052E
593-69950276SS F-5 F CART RITARD CATAP TETTO (DODIC M 703)11.4C1.433330.0045E
593-69960276SS F-5 F CART RITARD SGAN SED ANTERIORE11.4C1.433330.0045E
593-69970276SS F-5 E/F CART CATAP TETTO (DODIC M 897)11.4C1.433330.0068E
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593-69990276SS F-5 E CART CINTURA ARROTOL11.4C1.433330.0081E
594-70050014CART MARC 5,6MM 90 F11.4S1.4illimitata0.0004E
594-70060014CART MARC 5,6MM 90 F (NAS CARI)11.4S1.4illimitata0.0004E
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594-77700373DISP ACC 90 MARC (TUBO ESP MARC)11.4S1.4illimitata0.0004E
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594-78500487PET URL ROSSO11.3G120500.0380C5000D
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594-78570487PET ROSSO11.3G120500.0270C5000D
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594-78590487PET GIALLO11.3G120500.0270C5000D
594-78750197CART MARC SIK, ARANC11.4G1.433330.0105E
594-78760431CART MARC SIM TIR 22 APS11.4G1.433330.0008E
594-79001950SPRAY MARC ASI MARC 20002Cfr. N. ONU 1950 AEROSOL, infiammabili 2.1
594-79021950LATTINA ASI MARC 232Cfr. N. ONU 1950 AEROSOL, infiammabili 2.1
594-79101950ASI MARC 20002Cfr. N. ONU 1950 AEROSOL, infiammabili 2.1
594-79121950ASI MARC 232Cfr. N. ONU 1950 AEROSOL, infiammabili 2.1
595-84443363MIS AA AIM-9X CATM9Cfr. N. ONU 3363 MERCI PERICOLOSE CONTENUTE IN APPARATI
Civile0027POLVERE NERA, sotto forma di grani o polvere fine11.1D12050variabileB1000C
Civile0081ESPLOSIVO DA MINA, TIPO A11.1D15020variabileB1000C
Civile0082ESPLOSIVO DA MINA, TIPO B11.1D15020variabileB1000C
Civile0083ESPLOSIVO DA MINA, TIPO C11.1D12050variabileB1000C
Civile0084ESPLOSIVO DA MINA, TIPO D11.1D15020variabileB1000C
Civile0241ESPLOSIVO DA MINA, TIPO E11.1D15020variabileB1000C
Civile0456DETONATORI, ELETTRICI11.4S1.4illimitatavariabileE

Altre classi

Specificazione della merce pericolosaCalcolo del limite liberoGalleriaProtezione
delle acque
Gruppo
di
imballaggio
N. ONUNome e descrizioneClasseCodice
di classificazione
Etichette di
pericolo
Limite libero della merce
isolata
MoltiplicatoreMEN
per colpo o per pezzo in kg
Codice di
restrizione
in galleria
Divieto di
circolazione
in prossimità
di acque protette
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)
1001ACETILENE DISCIOLTO24F2.1333 kg3B/D
1002ARIA COMPRESSA21A2.21000 litri1E
1005AMMONIACA ANIDRA22TC2.3
+ 8
50 kg20C/D0 kg
1006ARGON COMPRESSO21A2.21000 litri1E
1009BROMOTRIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 13B1)22A2.21000 kg1C/E
1011BUTANO22F2.1333 kg3B/D
1013DIOSSIDO DI CARBONIO22A2.21000 kg1C/E
1018CLORODIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 22)22A2.21000 kg1C/E
1028DICLORODIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 12)22A2.21000 kg1C/E
10301,1-DIFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 152a)22F2.1333 kg3B/D
1044ESTINTORI contenenti un gas compresso o liquefatto26A2.21000 kg1E
1046ELIO COMPRESSO21A2.21000 litri1E
1049IDROGENO COMPRESSO21F2.1333 litri3B/D
1057ACCENDINI o RICARICHE PER ACCENDINI contenenti un gas infiammabile26F2.1333 kg3D
1058GAS LIQUEFATTI non infiammabili addizionati di azoto, di diossido di carbonio o di aria22A2.21000 kg1C/E
1066AZOTO COMPRESSO21A2.21000 litri1E
1070PROTOSSIDO DI AZOTO22O2.2
+ 5.1
1000 kg1C/E
1072OSSIGENO COMPRESSO21O2.2
+ 5.1
1000 litri1E
1073OSSIGENO LIQUIDO REFRIGERATO23O2.2
+ 5.1
1000 kg1C/E
1080ESAFLUORURO DI ZOLFO22A2.21000 kg1C/E
II1090ACETONE3F13333 litri3D/E
III1104ACETATI DI AMILE3F131000 litri1D/E
II1114BENZENE3F13333 litri3D/E0 litri
I1131DISOLFURO DI CARBONIO3FT13
+ 6.1
20 litri50C/E0 litri
II1133ADESIVI contenenti un liquido infiammabile (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa)3F13333 litri3D/E
III1133ADESIVI contenenti un liquido infiammabile3F131000 litri1D/E
I1139SOLUZIONE PER RIVESTIMENTI (inclusi i trattamenti superficiali o i rivestimenti industriali o per altri scopi come sotto scocca per veicoli, rivestimenti per fusti o barili)3F1320 litri50D/E
II1139SOLUZIONE PER RIVESTIMENTI (inclusi i trattamenti superficiali o i rivestimenti industriali o per altri scopi come sotto scocca per veicoli, rivestimenti per fusti o barili) (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa)3F13333 litri3D/E
III1139SOLUZIONE PER RIVESTIMENTI (inclusi i trattamenti superficiali o i rivestimenti industriali o per altri scopi come sotto scocca per veicoli, rivestimenti per fusti o barili) (punto di infiammabilità inferiore a 23 °C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa)3F131000 litri1E
II1145CICLOESANO3F13333 litri3D/E0 litri
III1147DECAIDRONAFTALENE3F131000 litri1D/E
III1148DIACETONALCOL3F131000 litri1D/E
II1154DIETILAMMINA3FC3 + 8333 litri3D/E0 litri
I1155ETERE DIETILICO (ETERE ETILICO)3F1320 litri50D/E
II1170ETANOLO (ALCOL ETILICO) o ETANOLO IN SOLUZIONE (ALCOL ETILICO IN SOLUZIONE)3F13333 litri3D/E
III1171ETERE MONOETILICO DEL GLICOLE ETILENICO3F131000 litri1D/E
II1173ACETATO DI ETILE3F13333 litri3D/E
III1188ETERE MONOMETILICO DEL GLICOLE ETILENICO3F131000 litri1D/E
II1193ETILMETILCHETONE (METILETILCHETONE)3F13333 litri3D/E
III1198FORMALDEIDE IN SOLUZIONE INFIAMMABILE3FC3 + 81000 litri1D/E0 litri
III1202CARBURANTE DIESEL o GASOLIO o OLIO DA RISCALDAMENTO LEGGERO (punto di infiammabilità non superiore a 60 °C)3F131000 litri1D/E150 litri
II1203BENZINA3F13333 litri3D/E150 litri
II1206EPTANI3F13333 litri3D/E0 litri
II1208ESANI3F13333 litri3D/E0 litri
III1210INCHIOSTRI DA STAMPA, infiammabili o MATERIE SIMILI AGLI INCHIOSTRI DA STAMPA (compresi solventi e diluenti per inchiostri), infiammabili3F131000 litri1D/E
II1219ISOPROPANOLO (ALCOL ISOPROPILICO)3F13333 litri3D/E
III1223CHEROSENE3F131000 litri1D/E0 litri
II1230METANOLO3FT13
+ 6.1
333 litri3D/E
II1245METILISOBUTILCHETONE3F13333 litri3D/E
II1247METACRILATO DI METILE MONOMERO STABILIZZATO3F13333 litri3D/E0 litri
II1261NITROMETANO3F13333 litri3E
I1263PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, coloranti, gommalacche, vernici, lucidanti, riempitivi liquidi e basi per lacche liquide) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture)3F1320 litri50D/E0 litri
II1263PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, coloranti, gommalacche, vernici, lucidanti, riempitivi liquidi e basi per lacche liquide) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture) (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa)3F13333 litri3D/E0 litri
III1263PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, coloranti, gommalacche, vernici, lucidanti, riempitivi liquidi e basi per lacche liquide) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture)3F131000 litri1D/E0 litri
III1266PRODOTTI PER PROFUMERIA contenenti solventi infiammabili3F131000 litri1D/E
II1268DISTILLATI DI PETROLIO, N.A.S. o PRODOTTI PETROLIFERI N.A.S. (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa)3F13333 litri3D/E0 litri
III1268DISTILLATI DI PETROLIO, N.A.S. o PRODOTTI PETROLIFERI N.A.S.3F131000 litri1D/E0 litri
II1274n-PROPANOLO (ALCOL n-PROPILICO)3F13333 litri3D/E
III1274n-PROPANOLO (ALCOL n-PROPILICO)3F131000 litri1D/E
III1292SILICATO DI TETRAETILE3F131000 litri1D/E
II1293TINTURE MEDICINALI3F13333 litri3D/E
III1293TINTURE MEDICINALI3F131000 litri1D/E
II1294TOLUENE3F13333 litri3D/E0 litri
II1296TRIETILAMMINA3FC3 + 8333 litri3D/E0 litri
III1299ESSENZA DI TREMENTINA3F131000 litri1D/E
III1300SUCCEDANEO DELL’ESSENZA DI TREMENTINA3F131000 litri1D/E0 litri
III1307XILENI3F131000 litri1D/E0 litri
II1325SOLIDO ORGANICO INFIAMMABILE, N.A.S.4.1F14.1333 kg3E
III1325SOLIDO ORGANICO INFIAMMABILE, N.A.S.4.1F14.11000 kg1E
III1328ESAMETILENTETRAMMINA4.1F14.11000 kg1E
III1332METALDEIDE4.1F14.11000 kg1E
I1344TRINITROFENOLO (ACIDO PICRICO), UMIDIFICATO con almeno il 30% (massa) di acqua4.1D4.12050B
III1350ZOLFO4.1F34.11000 kg1E
III1362CARBONE ATTIVO4.2S24.2illimitataE
I1383METALLO PIROFORICO, N.A.S. o LEGA PIROFORICA, N.A.S.4.2S44.20 kgnon applicabileB/E
I1428SODIO4.3W24.320 litri50B/E
I1436ZINCO IN POLVERE o ZINCO IN POLVERE FINE4.3WS4.3
+ 4.2
20 kg50E
II1436ZINCO IN POLVERE o ZINCO IN POLVERE FINE4.3WS4.3
+ 4.2
333 kg3D/E
III1436ZINCO IN POLVERE o ZINCO IN POLVERE FINE4.3WS4.3
+ 4.2
1000 kg1E
II1446NITRATO DI BARIO5.1OT25.1
+ 6.1
333 kg3E
II1463TRIOSSIDO DI CROMO ANIDRO5.1OTC5.1 +
6.1 + 8
333 kg3E
II1477NITRATI INORGANICI, N.A.S.5.1O25.1333 kg3E
III1479SOLIDO COMBURENTE, N.A.S.5.1O25.11000 kg1E0 kg
II1485CLORATO DI POTASSIO5.1O25.1333 kg3E
III1486NITRATO DI POTASSIO5.1O25.11000 kg1E
II1488NITRITO DI POTASSIO5.1O25.1333 kg3E
II1490PERMANGANATO DI POTASSIO5.1O25.1333 kg3E
II1493NITRATO DI ARGENTO5.1O25.1333 kg3E
II1495CLORATO DI SODIO5.1O25.1333 kg3E
II1496CLORITO DI SODIO5.1O25.1333 kg3E
III1500NITRITO DI SODIO5.1OT25.1
+ 6.1
1000 kg1E
III1505PERSOLFATO DI SODIO5.1O25.11000 kg1E
II1544ALCALOIDI SOLIDI, N.A.S. o SALI DI ALCALOIDI SOLIDI, N.A.S.6.1T26.1333 kg3D/E
II1547ANILINA6.1T16.1333 litri3D/E0 litri
I1556COMPOSTO LIQUIDO DELL’ARSENICO, N.A.S., inorganico, compresi arseniati, n.a.s., arseniti, n.a.s. e solfuri di arsenico, n.a.s.6.1T46.120 litri50C/E
II1556COMPOSTO LIQUIDO DELL’ARSENICO, N.A.S., inorganico, compresi arseniati, n.a.s., arseniti, n.a.s. e solfuri di arsenico, n.a.s.6.1T46.1333 litri3D/E
III1556COMPOSTO LIQUIDO DELL’ARSENICO, N.A.S., inorganico, compresi arseniati, n.a.s., arseniti, n.a.s. e solfuri di arsenico, n.a.s.6.1T46.1333 litri3E
II1564COMPOSTO DEL BARIO, N.A.S.6.1T56.1333 kg3D/E
III1564COMPOSTO DEL BARIO, N.A.S.6.1T56.1333 kg3E
III1593DICLOROMETANO6.1T16.1333 litri3E
II1597DINITROBENZENI LIQUIDI6.1T16.1333 litri3D/E
III1597DINITROBENZENI LIQUIDI6.1T16.1333 litri3E
III1616ACETATO DI PIOMBO6.1T56.1333 kg3E
II1624CLORURO MERCURICO6.1T56.1333 kg3D/E
II1638IODURO DI MERCURIO6.1T56.1333 kg3D/E
II1643IODURO DI MERCURIO E DI POTASSIO6.1T56.1333 kg3D/E
II1648ACETONITRILE3F13333 litri3D/E
III1663NITROFENOLI (o-, m-, p-)6.1T26.1333 kg3E0 litri
I1670MERCAPTANO METILICO PERCLORATO6.1T16.120 litri50C/D
II1671FENOLO SOLIDO6.1T26.1333 kg3D/E
I1680CIANURO DI POTASSIO, SOLIDO6.1T56.120 kg50C/E
II1687AZOTURO DI SODIO6.1T56.1333 kg3E
I1689CIANURO DI SODIO, SOLIDO6.1T56.120 kg50C/E
III1690FLUORURO DI SODIO, SOLIDO6.1T56.1333 kg3E
III1710TRICLOROETILENE6.1T16.1333 litri3E0 litri
II1715ANIDRIDE ACETICA8CF18 + 3333 litri3D/E
III1719LIQUIDO ALCALINO CAUSTICO, N.A.S.8C581000 litri1E0 litri
I1744BROMO o BROMO IN SOLUZIONE8CT18
+ 6.1
20 litri50C/D
II1748IPOCLORITO DI CALCIO SECCO o IPOCLORITO DI CALCIO IN MISCELA SECCA, contenente più del 39% di cloro attivo (8,8% di ossigeno attivo)5.1O25.1333 litri3E
II1755ACIDO CROMICO IN SOLUZIONE8C18333 litri3E
III1755ACIDO CROMICO IN SOLUZIONE8C181000 litri1E
III1759SOLIDO CORROSIVO, N.A.S.8C1081000 kg1E
III1760LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S.8C981000 litri1E0 litri
II1775ACIDO FLUOBORICO8C18333 litri3E
II1779ACIDO FORMICO contenente più dell’85% (massa) di acido8CF18
+ 3
333 litri3D/E0 litri
II1789ACIDO CLORIDRICO8C18333 litri3E
I1790ACIDO FLUORIDRICO contenente più dell’85% di fluoruro di idrogeno8CT18
+ 6.1
20 litri50C/D
I1790ACIDO FLUORIDRICO contenente più del 60% ma non più dell’85% di fluoruro di idrogeno8CT18
+ 6.1
20 litri50C/D
II1790ACIDO FLUORIDRICO contenente non più del 60% di fluoruro di idrogeno8CT18
+ 6.1
333 litri3E
III1791IPOCLORITO IN SOLUZIONE8C981000 litri1E0 litri
II1802ACIDO PERCLORICO contenente non più del 50% (massa) di acido8CO18
+ 5.1
333 litri3E
II1803ACIDO FENOLSOLFONICO LIQUIDO8C38333 litri3E
III1805ACIDO FOSFORICO IN SOLUZIONE8C181000 litri1E
II1807PENTOSSIDO DI FOSFORO (ANIDRIDE FOSFORICA)8C28333 kg3E
II1811IDROGENOFLUORURO DI POTASSIO, SOLIDO8CT28
+ 6.1
333 kg3E
II1813IDROSSIDO DI POTASSIO SOLIDO8C68333 kg3E
II1814IDROSSIDO DI POTASSIO IN SOLUZIONE8C58333 litri3E0 litri
III1814IDROSSIDO DI POTASSIO IN SOLUZIONE8C581000 litri1E0 litri
II1823IDROSSIDO DI SODIO SOLIDO8C68333 kg3E0 litri
II1824IDROSSIDO DI SODIO IN SOLUZIONE8C58333 litri3E0 litri
II1830ACIDO SOLFORICO contenente più del 51% di acido8C18333 litri3E0 litri
1845Diossido di carbonio, solido (Anidride carbonica solida, Ghiaccio secco)9M11non sottoposto alle prescrizioni dell’ADR / dell’OCSM
II1846TETRACLORURO DI CARBONIO6.1T16.1333 litri3D/E0 litri
II1849SOLFURO DI SODIO IDRATO contenente almeno il 30% di acqua8C68333 kg3E
III1863CARBURANTE PER AVIOGETTI3F131000 litri1D/E0 litri
II1866RESINA IN SOLUZIONE, infiammabile (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa)3F13333 litri3D/E
III1872DIOSSIDO DI PIOMBO5.1O25.11000 kg1E
I1873ACIDO PERCLORICO in soluzione acquosa contenente più del 50% (massa) ma al massimo il 72% (massa) di acido5.1OC15.1
+ 8
20 litri50B/E
II1885BENZIDINA6.1T26.1333 kg3D/E
III1888CLOROFORMIO6.1T16.1333 litri3E0 litri
III1897TETRACLOROETILENE6.1T16.1333 litri3E0 litri
I1903DISINFETTANTE, LIQUIDO, CORROSIVO, N.A.S.8C9820 litri50E0 litri
II1903DISINFETTANTE, LIQUIDO, CORROSIVO, N.A.S.8C98333 litri3E0 litri
III1903DISINFETTANTE, LIQUIDO, CORROSIVO, N.A.S.8C981000 litri1E0 litri
1910Ossido di calcio8C6non sottoposto alle prescrizioni dell’ADR / dell’OCSM
1912CLORURO DI METILE E CLORURO DI METILENE IN MISCELA22F2.1333 kg3B/D
III1942NITRATO DI AMMONIO contenente al massimo lo 0,2% di materia combustibile totale, comprese le materie organiche espresse in equivalente carbonio, ad esclusione di ogni altra materia5.1O25.11000 kg1E
III1944FIAMMIFERI DI SICUREZZA (da sfregare, in scatole o in bustine)4.1F14.1illimitataE
1950AEROSOL, asfissianti25A2.21000 kg1E
1950AEROSOL, corrosivi25C2.2
+ 8
20 kg50E
1950AEROSOL, corrosivi, comburenti25CO2.2
+ 5.1
+ 8
20 kg50E
1950AEROSOL, infiammabili25F2.1333 kg3D
1950AEROSOL, infiammabili, corrosivi25FC2.1
+ 8
20 kg50D
1950AEROSOL, comburenti25O2.2
+ 5.1
1000 kg1E
1950AEROSOL, tossici25T2.2
+ 6.1
20 kg50D
1950AEROSOL, tossici, corrosivi25TC2.2
+ 6.1
+ 8
20 kg50D
1950AEROSOL, tossici, infiammabili25TF2.1
+ 6.1
20 kg50D
1950AEROSOL, tossici, infiammabili, corrosivi25TFC2.1
+ 6.1
+ 8
20 kg50D
1950AEROSOL, tossici, comburenti25TO2.2
+ 5.1
+ 6.1
20 kg50D
1950AEROSOL, tossici, comburenti, corrosivi25TOC2.2
+ 5.1
+ 6.1
+ 8
20 kg50D
1954GAS COMPRESSO INFIAMMABILE, N.A.S.21F2.1333 litri3B/D
1956GAS COMPRESSO, N.A.S.21A2.21000 litri1E
1965IDROCARBURI GASSOSI IN MISCELA LIQUEFATTA, N.A.S. (come miscela A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B o C)22F2.1333 kg3B/D
1971METANO COMPRESSO o GAS NATURALE COMPRESSO (ad alto tenore in metano)21F2.1333 litri3B/D
1974BROMOCLORODIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 12B1)22A2.21000 kg1C/E
1977AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO23A2.21000 kg1C/E
1978PROPANO22F2.1333 kg3B/D
I1986ALCOLI INFIAMMABILI, TOSSICI, N.A.S.3FT13
+ 6.1
20 litri50C/E0 litri
II1986ALCOLI INFIAMMABILI, TOSSICI, N.A.S.3FT13
+ 6.1
333 litri3D/E0 litri
III1986ALCOLI INFIAMMABILI, TOSSICI, N.A.S.3FT13
+ 6.1
1000 litri1D/E0 litri
III1987ALCOLI, N.A.S.3F131000 litri1D/E0 litri
I1992LIQUIDO INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S.3FT13
+ 6.1
20 litri50C/E0 litri
II1992LIQUIDO INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S.3FT13
+ 6.1
333 litri3D/E0 litri
III1992LIQUIDO INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S.3FT13
+ 6.1
1000 litri1D/E0 litri
I1993LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S.3F1320 litri50D/E0 litri
II1993LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S.3F13333 litri3D/E0 litri
III1993LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S.3F131000 litri1D/E0 litri
II2014PEROSSIDO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ACQUOSA contenente almeno il 20% ma al massimo il 60% di perossido di idrogeno (stabilizzata se necessario)5.1OC15.1
+ 8
333 litri3E0 litri
II2026COMPOSTO FENILMERCURICO, N.A.S.6.1T36.1333 kg3D/E
I2031ACIDO NITRICO, ad esclusione dell’acido nitrico fumante rosso, contenente più del 70% di acido8CO18
+ 5.1
20 litri50E0 litri
II2031ACIDO NITRICO, ad esclusione dell’acido nitrico fumante rosso, contenente almeno 65 %, ma non più del 70 % di acido.8CO18
+ 5.1
333 litri3E0 litri
II2031ACIDO NITRICO, ad esclusione dell’acido nitrico fumante rosso, contenente meno del 65% di acido nitrico8C18333 litri3E0 litri
I2032ACIDO NITRICO FUMANTE ROSSO8COT8 + 5.1
+ 6.1
20 litri50C/D0 litri
2037RECIPIENTI DI PICCOLA CAPACITÀ, CONTENENTI GAS (CARTUCCE DI GAS), senza dispositivo di scarico, non ricaricabili25F2.1333 litri3D
I2059NITROCELLULOSA IN SOLUZIONE,
INFIAMMABILE, con non più del 12,6% di azoto, massa secca, e non più del 55% di nitrocellulosa
3D320 litri50B
III2077alfa-NAFTILAMMINA6.1T26.1333 kg3E
II2078TOLUENDIISOCIANATO6.1T16.1333 litri3D/E0 litri
II2079DIETILENTRIAMMINA8C78333 litri3E0 litri
2187DIOSSIDO DI CARBONIO LIQUIDO REFRIGERATO23A2.21000 kg1C/E
II2206ISOCIANATI TOSSICI, N.A.S. o ISOCIANATO TOSSICO IN SOLUZIONE, N.A.S.6.1T16.1333 litri3D/E
III2206ISOCIANATI TOSSICI, N.A.S. o ISOCIANATO TOSSICO IN SOLUZIONE, N.A.S.6.1T16.1333 litri3E
III2208IPOCLORITO DI CALCIO SECCO IN MISCELA, contenente più del 10%, ma al massimo il 39% di cloro attivo5.1O25.11000 kg1E0 kg
III2209FORMALDEIDE IN SOLUZIONE contenente almeno il 25 % di formaldeide8C981000 litri1E0 litri
III2254FIAMMIFERI CONTROVENTO4.1F14.1illimitataE
II2259TRIETILENTETRAMMINA8C78333 litri3E0 litri
III2289ISOFORONDIAMMINA8C781000 litri1E0 litri
II2296METILCICLOESANO3F13333 litri3D/E
III23102,4-PENTANDIONE3FT13
+ 6.1
1000 litri1D/E
III2319IDROCARBURI TERPENICI, N.A.S.3F131000 litri1D/E
III2320TETRAETILENPENTAMMINA8C781000 litri1E0 litri
III2327TRIMETILESAMETILENDIAMMINE8C781000 litri1E
I2401PIPERIDINA8CF18
+ 3
20 litri50D/E
III2431ANISIDINE6.1T16.1333 litri3E
II2465ACIDO DICLOROISOCIANURICO SECCO o SALI DELL’ACIDO DICLOROISOCIANURICO5.1O25.1333 kg3E0 kg
III2491ETANOLAMMINA o ETANOLAMMINA IN SOLUZIONE8C781000 litri1E0 litri
I2570COMPOSTO DEL CADMIO6.1T56.120 kg50C/E
II2570COMPOSTO DEL CADMIO6.1T56.1333 kg3D/E
III2570COMPOSTO DEL CADMIO6.1T56.1333 kg3E
III2582CLORURO FERRICO IN SOLUZIONE8C181000 litri1E
II2587BENZOCHINONE6.1T26.1333 kg3D/E
III2623ACCENDITORI SOLIDI impregnati di un liquido infiammabile4.1F14.1illimitataE
III2672AMMONIACA IN SOLUZIONE, densità relativa tra 0,880 e 0,957 a 15 °C in acqua, contenente più del 10%, ma al massimo il 35% di ammoniaca (massa)8C581000 litri1E0 litri
III2693IDROGENOSOLFITI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.8C181000 litri1E
III2728NITRATO DI ZIRCONIO5.1O25.11000 kg1E
I2734AMMINE LIQUIDE CORROSIVE, INFIAMMABILI, N.A.S. o POLIAMMINE LIQUIDE CORROSIVE, INFIAMMABILI, N.A.S.8CF18
+ 3
20 litri50D/E
II2734AMMINE LIQUIDE CORROSIVE, INFIAMMABILI, N.A.S. o POLIAMMINE LIQUIDE CORROSIVE, INFIAMMABILI, N.A.S.8CF18
+ 3
333 litri3D/E
I2735AMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S. o POLIAMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S.8C7820 litri50E0 litri
II2735AMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S. o POLIAMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S.8C78333 litri3E0 litri
III2735AMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S. o POLIAMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S.8C781000 litri1E0 litri
I2783PESTICIDA ORGANOFOSFORATO SOLIDO, TOSSICO6.1T76.120 kg50C/E
II2783PESTICIDA ORGANOFOSFORATO SOLIDO, TOSSICO6.1T76.1333 kg3D/E
III2783PESTICIDA ORGANOFOSFORATO SOLIDO, TOSSICO6.1T76.1333 kg3E
II2789ACIDO ACETICO GLACIALE o ACIDO ACETICO IN SOLUZIONE contenente più dell’80% di acido, in massa8CF18
+ 3
333 litri3D/E
II2790ACIDO ACETICO IN SOLUZIONE contenente almeno il 50%, ma al massimo l’80% di acido, in massa8C38333 litri3E
III2790ACIDO ACETICO IN SOLUZIONE contenente più del 10%, ma meno del 50% di acido, in massa8C381000 litri1E
2794ACCUMULATORI elettrici RIEMPITI DI ELETTROLITA LIQUIDO ACIDO8C1181000 kg1E
2795ACCUMULATORI elettrici RIEMPITI DI ELETTROLITA LIQUIDO ALCALINO8C1181000 kg1E
II2796ACIDO SOLFORICO non contenente più del 51% di acido o ELETTROLITA ACIDO PER ACCUMULATORI8C18333 litri3E0 litri
2800ACCUMULATORI elettrici A TENUTA RIEMPITI DI ELETTROLITA LIQUIDO8C1181000 kg1E
I2810LIQUIDO ORGANICO TOSSICO, N.A.S.6.1T16.120 litri50C/E0 litri
II2810LIQUIDO ORGANICO TOSSICO, N.A.S.6.1T16.1333 litri3D/E0 litri
III2810LIQUIDO ORGANICO TOSSICO, N.A.S.6.1T16.1333 litri3E0 litri
I2811SOLIDO ORGANICO TOSSICO, N.A.S.6.1T26.120 kg50C/E
II2811SOLIDO ORGANICO TOSSICO, N.A.S.6.1T26.1333 kg3D/E
III2811SOLIDO ORGANICO TOSSICO, N.A.S.6.1T26.1333 kg3E
2814MATERIE INFETTANTI PER L’UOMO6.2I16.20 kg/Lnon applicabile(–)
II2817IDROGENODIFLUORURO DI AMMONIO IN SOLUZIONE8CT18
+ 6.1
333 litri3E
III2817IDROGENODIFLUORURO DI AMMONIO IN SOLUZIONE8CT18
+ 6.1
1000 litri1E
II2837IDROGENOSOLFATI IN SOLUZIONE ACQUOSA8C18333 litri3E
II2859METAVANADATO DI AMMONIO6.1T56.1333 kg3D/E
III2876RESORCINOLO6.1T26.1333 kg3E
II2880IPOCLORITO DI CALCIO IDRATO o IPOCLORITO DI CALCIO IN MISCELA IDRATA contenente almeno il 5,5% ma al massimo il 16% di acqua5.1O25.1333 kg3E
2909MATERIALI RADIOATTIVI, ARTICOLI FABBRICATI CON URANIO NATURALE o URANIO IMPOVERITO o TORIO NATURALE, IN COLLI ESENTI7illimitata(–)
2910MATERIALI RADIOATTIVI, QUANTITÀ LIMITATE, IN COLLI ESENTI7illimitata(–)
2911MATERIALI RADIOATTIVI, STRUMENTI o ARTICOLI IN COLLI ESENTI7illimitata(–)
II2920LIQUIDO CORROSIVO, INFIAMMABILE, N.A.S.8CF18
+ 3
333 litri3D/E
I2922LIQUIDO CORROSIVO TOSSICO, N.A.S.8CT18
+ 6.1
20 litri50C/D0 litri
II2922LIQUIDO CORROSIVO TOSSICO, N.A.S.8CT18
+ 6.1
333 litri3E0 litri
III2922LIQUIDO CORROSIVO TOSSICO, N.A.S.8CT18
+ 6.1
1000 litri1E0 litri
III2923SOLIDO CORROSIVO TOSSICO, N.A.S.8CT28
+ 6.1
1000 kg1E
III2924LIQUIDO INFIAMMABILE, CORROSIVO, N.A.S.3FC3
+ 8
1000 litri1D/E0 litri
I2929LIQUIDO ORGANICO TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.6.1TF16.1
+ 3
20 litri50C/D0 litri
II2929LIQUIDO ORGANICO TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.6.1TF16.1
+ 3
333 litri3D/E0 litri
III2984PEROSSIDO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ACQUOSA contenente al minimo l’8%, ma meno del 20% di perossido di idrogeno (stabilizzata se necessario)5.1O15.11000 litri1E0 litri
2990MEZZI DI SALVATAGGIO AUTOGONFIABILI9M591000 kg1E
I2992PESTICIDA CARBAMMATO LIQUIDO, TOSSICO6.1T66.120 litri50C/E
II2992PESTICIDA CARBAMMATO LIQUIDO, TOSSICO6.1T66.1333 litri3D/E
III2992PESTICIDA CARBAMMATO LIQUIDO, TOSSICO6.1T66.1333 litri3E
3028ACCUMULATORI elettrici SECCHI CONTENENTI IDROSSIDO DI POTASSIO SOLIDO8C1181000 kg1E
II3066PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, coloranti, gommalacche, vernici, lucidanti, riempitivi liquidi e basi per lacche liquide) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture)8C98333 litri3E
III3066PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, coloranti, gommalacche, vernici, lucidanti, riempitivi liquidi e basi per lacche liquide) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture)8C981000 litri1E
3072MEZZI DI SALVATAGGIO NON AUTOGONFIABILI contenenti uno o più oggetti o materie pericolosi9M591000 kg1E
III3077MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S.9M791000 kg1(–)0 kg
III3082MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S.9M691000 litri1(–)0 litri
I3085SOLIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.A.S.5.1OC25.1
+ 8
20 kg50E
II3085SOLIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.A.S.5.1OC25.1
+ 8
333 kg3E
III3085SOLIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.A.S.5.1OC25.1
+ 8
1000 kg1E
I3086SOLIDO TOSSICO, COMBURENTE, N.A.S.6.1TO26.1
+ 5.1
20 kg50C/E
II3086SOLIDO TOSSICO, COMBURENTE, N.A.S.6.1TO26.1
+ 5.1
333 kg3D/E
II3088SOLIDO ORGANICO AUTORISCALDANTE, N.A.S.4.2S24.2333 kg3D/E
III3088SOLIDO ORGANICO AUTORISCALDANTE, N.A.S.4.2S24.21000 kg1E
3090PILE AL LITIO METALLO (incluse le pile in lega di litio)9M49A333 kg3E
3091PILE AL LITIO METALLICO CONTENUTE IN UN EQUIPAGGIAMENTO o PILE AL LITIO METALLICO IMBALLATE CON UN EQUIPAGGIAMENTO (comprese le pile a lega di litio)9M49A333 kg3E
3103PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO C, LIQUIDO5.2P15.220 litri50D
3105PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO D, LIQUIDO5.2P15.2333 litri3D
3106PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO D, SOLIDO5.2P15.2333 kg3D
3107PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO E, LIQUIDO5.2P15.2333 litri3D
3108PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO E, SOLIDO5.2P15.2333 kg3D
3109PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO5.2P15.2333 litri3D0 litri
I3134SOLIDO IDROREATTIVO, TOSSICO, N.A.S.4.3WT24.3
+ 6.1
0 kgnon applicabileE
II3134SOLIDO IDROREATTIVO, TOSSICO, N.A.S.4.3WT24.3
+ 6.1
0 kgnon applicabileD/E
III3134SOLIDO IDROREATTIVO, TOSSICO, N.A.S.4.3WT24.3
+ 6.1
0 kgnon applicabileE
I3139LIQUIDO COMBURENTE, N.A.S.5.1O15.120 litri50E
II3139LIQUIDO COMBURENTE, N.A.S.5.1O15.1333 litri3E
III3139LIQUIDO COMBURENTE, N.A.S.5.1O15.11000 litri1E
I3143COLORANTE, SOLIDO, TOSSICO, N.A.S. o MATERIA INTERMEDIA SOLIDA PER COLORANTE, TOSSICA, N.A.S.6.1T26.120 kg50C/E
II3143COLORANTE, SOLIDO, TOSSICO, N.A.S. o MATERIA INTERMEDIA SOLIDA PER COLORANTE, TOSSICA, N.A.S.6.1T26.1333 kg3D/E
III3143COLORANTE, SOLIDO, TOSSICO, N.A.S. o MATERIA INTERMEDIA SOLIDA PER COLORANTE, TOSSICA, N.A.S.6.1T26.1333 kg3E
II3149PEROSSIDO DI IDROGENO E ACIDO PEROSSIACETICO IN MISCELA, con acido(i), acqua e non più del 5% di acido perossiacetico, STABILIZZATA5.1OC15.1
+ 8
333 litri3E
31591,1,1,2-TETRAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 134a)22A2.21000 kg1C/E
3161GAS LIQUEFATTO, INFIAMMABILE, N.A.S.22F2.1333 kg3B/D
3164OGGETTI SOTTO PRESSIONE IDRAULICA
o PNEUMATICA (contenenti un gas non infiammabile)
26A2.21000 kg1E
3166VEICOLO A PROPULSIONE A GAS INFIAMMABILE o VEICOLO A PROPULSIONE A LIQUIDO INFIAMMABILE o VEICOLO A PILA A COMBUSTIBILE ALIMENTATO CON GAS INFIAMMABILE o VEICOLO A PILA A COMBUSTIBILE ALIMENTATO CON LIQUIDO INFIAMMABILE9M11ESENTI secondo i numeri 1301 lettera c e 1401 lettera b
3171VEICOLO ALIMENTATO A BATTERIA o DISPOSITIVO ALIMENTATO A BATTERIA9M11ESENTI secondo il numero 1501 lettera a
II3175SOLIDI o miscele di solidi (come preparati e rifiuti) CONTENENTI LIQUIDO INFIAMMABILE avente un punto d’infiammabilità inferiore o uguale a 60 °C, N.A.S.4.1F14.1333 kg3E
II3214PERMANGANATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.5.1O15.1333 litri3E
3235LIQUIDO AUTOREATTIVO DI TIPO D, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA4.1SR24.120 litri50D
3236SOLIDO AUTOREATTIVO DI TIPO D, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA4.1SR24.120 kg50D
II3248MEDICINALE LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S.3FT13
+ 6.1
333 litri3D/E
III3248MEDICINALE LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S.3FT13
+ 6.1
1000 litri1D/E
II3249MEDICINALE SOLIDO, TOSSICO, N.A.S.6.1T26.1333 kg3D/E
III3249MEDICINALE SOLIDO, TOSSICO, N.A.S.6.1T26.1333 kg3E
III3253TRIOSSISILICATO DI DISODIO8C681000 kg1E
I3259AMMINE SOLIDE CORROSIVE, N.A.S. o POLIAMMINE SOLIDE CORROSIVE, N.A.S.8C8820 kg50E
II3259AMMINE SOLIDE CORROSIVE, N.A.S. o POLIAMMINE SOLIDE CORROSIVE, N.A.S.8C88333 kg3E
III3259AMMINE SOLIDE CORROSIVE, N.A.S. o POLIAMMINE SOLIDE CORROSIVE, N.A.S.8C881000 kg1E
III3260SOLIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.8C281000 kg1E
I3261SOLIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.8C4820 kg50E
II3261SOLIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.8C48333 kg3E
III3261SOLIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.8C481000 kg1E
I3262SOLIDO INORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.8C6820 kg50E
II3262SOLIDO INORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.8C68333 kg3E
III3262SOLIDO INORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.8C681000 kg1E
I3263SOLIDO ORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.8C8820 kg50E
II3263SOLIDO ORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.8C88333 kg3E
III3263SOLIDO ORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.8C881000 kg1E
I3264LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.8C1820 litri50E0 litri
II3264LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.8C18333 litri3E0 litri
III3264LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.8C181000 litri1E0 litri
I3265LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.8C3820 litri50E0 litri
II3265LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.8C38333 litri3E0 litri
III3265LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.8C381000 litri1E0 litri
I3266LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.8C5820 litri50E0 litri
II3266LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.8C58333 litri3E0 litri
III3266LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.8C581000 litri1E0 litri
I3267LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.8C7820 litri50E0 litri
II3267LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.8C78333 litri3E0 litri
III3267LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.8C781000 litri1E0 litri
II3269KIT DI RESINA POLIESTERE, materiale a base liquida3F13333 litri3E
III3269KIT DI RESINA POLIESTERE, materiale a base liquida3F131000 litri1E
II3271ETERI, N.A.S.3F13333 litri3D/E0 litri
I3278COMPOSTO ORGANOFOSFORATO TOSSICO, LIQUIDO, N.A.S.6.1T16.120 litri50C/E
II3278COMPOSTO ORGANOFOSFORATO TOSSICO, LIQUIDO, N.A.S.6.1T16.1333 litri3D/E
II3284COMPOSTO DEL TELLURIO, N.A.S.6.1T56.1333 kg3D/E
III3287LIQUIDO INORGANICO TOSSICO, N.A.S.6.1T46.1333 litri3E0 litri
I3288SOLIDO INORGANICO TOSSICO, N.A.S.6.1T56.120 kg50C/E0 kg
II3288SOLIDO INORGANICO TOSSICO, N.A.S.6.1T56.1333 kg3D/E0 kg
III3288SOLIDO INORGANICO TOSSICO, N.A.S.6.1T56.1333 kg3E0 kg
I3289LIQUIDO INORGANICO TOSSICO, CORROSIVO, N.A.S.6.1TC36.1
+ 8
20 litri50C/E0 litri
II3289LIQUIDO INORGANICO TOSSICO, CORROSIVO, N.A.S.6.1TC36.1
+ 8
333 litri3D/E0 litri
II3290SOLIDO INORGANICO TOSSICO, CORROSIVO, N.A.S.6.1TC46.1 + 8333 kg3D/E
3291RIFIUTI OSPEDALIERI, NON SPECIFICATI, N.A.S.
o RIFIUTI (BIO)MEDICALI, N.A.S. o RIFIUTI MEDICALI REGOLAMENTATI, N.A.S.
6.2I36.2333 kg3(–)
II3295IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S. (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa)3F13333 litri3D/E0 litri
3316CONFEZIONI CHIMICHE o CONFEZIONI DI PRONTO SOCCORSO9M119333 kg3E0 kg
3334Materia liquida regolamentata per l’aviazione, n.a.s.9M11non sottoposto alle prescrizioni dell’ADR / dell’OCSM
3340GAS REFRIGERANTE R407C (difluorometano, pentafluoroetano e 1,1,1,2-tetrafluoroetano in miscela zeotropa con circa il 23 % di difluorometano e il 25 % di pentafluoroetano)22A2.21000 kg1C/E
3356GENERATORE CHIMICO D’OSSIGENO5.1O35.1333 kg3E
3363MERCI PERICOLOSE CONTENUTE IN OGGETTI o MERCI PERICOLOSE CONTENUTE IN MACCHINARI o MERCI PERICOLOSE CONTENUTE IN APPARATI9M11ESENTI secondo il numero 1201 lettera a
3373MATERIA BIOLOGICA, CATEGORIA B6.2I46.20 kg/Lnon applicabile(–)
III3378CARBONATO DI SODIO PEROSSIDRATO5.1O25.11000 kg1E
I3465COMPOSTO ORGANICO DELL’ARSENICO, SOLIDO, N.A.S.6.1T36.120 kg50C/E
II3465COMPOSTO ORGANICO DELL’ARSENICO, SOLIDO, N.A.S.6.1T36.1333 kg3D/E
III3465COMPOSTO ORGANICO DELL’ARSENICO, SOLIDO, N.A.S.6.1T36.1333 kg3E
I3469PITTURE INFIAMMABILI, CORROSIVE (comprese pitture, lacche, smalti, coloranti, gommalacche, vernici, lucidanti, riempitivi liquidi e basi per lacche liquide) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE, INFIAMMABILI, CORROSIVE (compresi solventi e diluenti per pitture)3FC3
+ 8
20 litri50C/E
II3469PITTURE INFIAMMABILI, CORROSIVE (comprese pitture, lacche, smalti, coloranti, gommalacche, vernici, lucidanti, riempitivi liquidi e basi per lacche liquide) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE, INFIAMMABILI, CORROSIVE (compresi solventi e diluenti per pitture)3FC3
+ 8
333 litri3D/E
III3469PITTURE INFIAMMABILI, CORROSIVE (comprese pitture, lacche, smalti, coloranti, gommalacche, vernici, lucidanti, riempitivi liquidi e basi per lacche liquide) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE, INFIAMMABILI, CORROSIVE (compresi solventi e diluenti per pitture)3FC3
+ 8
1000 litri1D/E
II3470PITTURE CORROSIVE, INFIAMMABILI (comprese pitture, lacche, smalti, coloranti, gommalacche, vernici, lucidanti, riempitivi liquidi e basi per lacche liquide) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE, CORROSIVE, INFIAMMABILI (compresi solventi e diluenti per pitture)8CF18
+ 3
333 litri3D/E
3473CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE o CARTUCCE
PER PILE A COMBUSTIBILE CONTENUTE IN UN DISPOSITIVO o CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE IMBALLATE CON UN DISPOSITIVO, contenenti liquidi infiammabili
3F331000 kg1E
3480PILE AL LITIO IONICO (comprese le pile al litio ionico polimerico)9M49A333 kg3E
3481PILE AL LITIO IONICO CONTENUTE IN UN EQUIPAGGIAMENTO o PILE AL LITIO IONICO IMBALLATE CON UN EQUIPAGGIAMENTO (comprese le pile al litio ionico polimerico)9M49A333 kg3E
II3487IPOCLORITO DI CALCIO IDRATO, CORROSIVO o IPOCLORITO DI CALCIO IN MISCELA IDRATA, CORROSIVA con almeno il 5,5% ma al massimo il 16% di acqua5.1OC25.1
+ 8
333 kg3E0 kg
III3495IODIO8CT28
+ 6.1
1000 litri1E
3496Pile al nickel-idruro metallico9M11non sottoposto alle prescrizioni dell’ADR / dell’OCSM
3506MERCURIO CONTENUTO IN MANUFATTI8CT38
+ 6.1
1000 kg1E
3528MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA A PROPULSIONE A LIQUIDO INFIAMMABILE o MOTORE A PILA A COMBUSTIBILE ALIMENTATO CON LIQUIDO INFIAMMABILE o MACCHINARIO A COMBUSTIONE INTERNA A PROPULSIONE A LIQUIDO INFIAMMABILE o MACCHINARIO CON MOTORE A PILA A COMBUSTIBILE ALIMENTATO CON LIQUIDO INFIAMMABILE3F33ESENTI secondo il numero 1201 lettera a
3529MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA A PROPULSIONE A GAS INFIAMMABILE o MOTORE A PILA A COMBUSTIBILE ALIMENTATO CON GAS INFIAMMABILE o MACCHINARIO A COMBUSTIONE INTERNA A PROPULSIONE A GAS INFIAMMABILE o MACCHINARIO CON MOTORE A PILA A COMBUSTIBILE ALIMENTATO CON GAS INFIAMMABILE26F2.1ESENTI secondo il numero 1201 lettera a
3530MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA o MACCHINARIO A COMBUSTIONE INTERNA9M119ESENTI secondo il numero 1201 lettera a
3537OGGETTI CONTENENTI GAS INFIAMMABILE, N.A.S.26Fvedi
ADR
5.2.2.
1.12
illimitataE
3540OGGETTI CONTENENTI LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S.3F3vedi
ADR
5.2.2.
1.12
illimitataE
3548OGGETTI CONTENENTI MERCI PERICOLOSE DIVERSE, N.A.S.9M11vedi
ADR
5.2.2.
1.12
illimitataE
3549RIFIUTI MEDICI INFETTIVI PER UOMINI, CATEGORIA A, solidi o RIFIUTI MEDICI INFETTIVI solo PER ANIMALI, CATEGORIA A, solidi6.2I36.20 kgnon applicabile(–)
3551ACCUMULATORI DI SODIO IONICO con elettrolita organico9M49A333 kg3E
3552ACCUMULATORI DI SODIO IONICO IN UN DISPOSITIVO o ACCUMULATORI DI SODIO IONICO IMBALLATI CON UN DISPOSITIVO con elettrolita organico9M49A333 kgE
3556VEICOLO ALIMENTATO A BATTERIA AL LITIO IONICO9M11ESENTI secondo il numero 1501 lettera a
3557VEICOLO ALIMENTATO A BATTERIA AL LITIO METALLICO9M11ESENTI secondo il numero 1501 lettera a
3558VEICOLO ALIMENTATO A BATTERIA AL SODIO IONICO9M11ESENTI secondo il numero 1501 lettera a

Footnotes

  1. RS 741.01

  2. RS 510.10

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 749).

  4. Introdotta dalla cifra I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

  5. RS 514.31

  6. Nuovo testo del per. giusta la cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).

  7. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

  8. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

  9. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

  10. Abrogata dalla cifra I dell’O del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

  11. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

  12. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5653).

  13. Introdotta dalla cifra I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

  14. RS 741.621

  15. RS 0.741.621

  16. RS 321.0

  17. RS 812.121

  18. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

  19. RS 510.301

  20. RS 741.41

  21. Introdotta dalla cifra I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

  22. RS 514.31

  23. Introdotta dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4423).

  24. RS 741.51

  25. Introdotta dalla cifra I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

  26. RS 512.30

  27. Introdotta dalla cifra I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

  28. RS 511.12

  29. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

  30. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 811).

  31. La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).

  32. Introdotta dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016 (RU 2016 4423). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

  33. RS 510.301

  34. Introdotta dalla cifra I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

  35. Introdotta dalla cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).

  36. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 811).

  37. RS 512.30

  38. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

  39. Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

  40. Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

  41. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 749).

  42. Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 811).

  43. Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 811).

  44. Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  45. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 12).

  46. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 811).

  47. Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 feb. 2019 (RU 2019 771). Abrogato dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 811).

  48. RS 832.312.15

  49. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 749).

  50. Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  51. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 749).

  52. Introdotta dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4423). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 749).

  53. Introdotta dalla cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 749).

  54. RS 511.12

  55. Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 feb. 2019 (RU 2019 771). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).

  56. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

  57. RS 511.12

  58. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).

  59. Può essere consultata sul sito www.ekas.admin.ch

  60. Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

  61. RS 172.220.111.3

  62. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5653).

  63. RS 741.51

  64. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5653).

  65. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).

  66. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).

  67. RS 741.58

  68. RS 741.51

  69. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

  70. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

  71. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

  72. Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

  73. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

  74. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

  75. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5653).

  76. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

  77. RS 511.12

  78. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

  79. RS 741.41

  80. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5653).

  81. Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

  82. RS 0.741.621

  83. RS 741.621

  84. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

  85. RS 741.41

  86. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4423).

  87. Introdotto dalla la cifra I dell’O del 12 nov. 2008 (RU 2008 5653). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 749).

  88. Introdotto dalla cifra I dell’O del 12 nov. 2008 (RU 2008 5653). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 811).

  89. RS 514.31

  90. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

  91. Nuovo testo giusta la cifra II dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 393).

  92. RS 513.74

  93. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

  94. Abrogato dalla cifra I dell’O del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

  95. RS 510.301

  96. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

  97. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5653).

  98. Abrogato dalla cifra I dell’O del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

  99. Abrogato dalla cifra I dell’O del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

  100. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

  101. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

  102. Abrogata dalla cifra I dell’O del 25 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).

  103. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

  104. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

  105. Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022 (RU 2022 811). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 749).

  106. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 749).

  107. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 811).

  108. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).

  109. Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 giu. 2013 (RU 2013 1801). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

  110. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 gen. 2014, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 467).

  111. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 749).

  112. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 749).

  113. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

  114. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

  115. Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

  116. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4423).

  117. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

  118. Nuovo testo giusta la cifra II dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2585).

  119. RS 741.013

  120. Abrogato dalla cifra I dell’O del 13 feb. 2019, con effetto dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

  121. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

  122. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

  123. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4423).

  124. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4423).

  125. Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

  126. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

  127. Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

  128. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 811).

  129. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4423).

  130. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).

  131. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).

  132. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

  133. [RU 1994 2211, 1996 158, 1997 2779II 29, 1998 1796art. 1 n. 1]

  134. Le mod. possono essere consultate allaRU 2004 945.

  135. Abrogati dalla cifra I dell’O del 12 nov. 2008 (RU 2008 5653). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 749).

  136. Abrogati dalla cifra I dell’O del 12 nov. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5653).

  137. RS 0.741.621

  138. Abrogato dalla cifra I dell’O del 27 mag. 2015, con effetto dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1695).

  139. RS 741.621

  140. RS 0.741.621

  141. RS 814.610

  142. RS 741.21

  143. RS 814.501

  144. RS 930.111.4