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510.419 ΓÇó Ordinanza concernente la consegna di materiale tecnico e di veicoli speciali del Servizio di sicurezza dell’esercito a terzi
510.419Departmental Ordinance1 lug 1994
del 1° giugno 1994 (Stato 1° luglio 1994)
Il Dipartimento militare federale,
visto l’articolo 62 capoverso 1 della legge sull’organizzazione dell’amministrazione1
e l’articolo 10 capoverso 3 del decreto del Consiglio federale del 19 maggio 19712concernente il Servizio di sicurezza dell’esercito,
ordina:
L’ordinanza del Dipartimento militare federale del 30 settembre 19914concernente la consegna di materiale tecnico a terzi è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1994.