del 25 ottobre 1955 (Stato 1° gennaio 1990)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 147 capoverso 1 dell’organizzazione militare della Confederazione Svizzera, del 12 aprile 19071, e gli articoli 34 e 167 del decreto dell’Assemblea
federale del 30 marzo 19492concernente l’amministrazione dell’esercito svizzero,
ordina:
I. Misure di protezione
Art. 1
- Il Dipartimento militare federale o, durante il servizio attivo, il comando dell’esercito può ordinare misure di protezione per impedire che malattie contagiose siano introdotte nell’esercito o da esso propagate. Siffatte misure potranno anche essere ordinate in caso di contagio dovuto a materie chimiche o radioattive.
- Cessato il motivo che ha dettate queste misure, esse saranno espressamente abrogate.
Art. 2
- Sono in particolare considerate misure di protezione:
- il sequestro sanitario;
- la quarantena;
- il rinvio o la soppressione di scuole, di corsi o di manifestazioni militari;
- la chiamata di personale dell’Ufficio federale militare di sanità3e dello Stato maggiore dell’aggruppamento dello stato maggiore generale4, nei limiti degli obblighi legali di servizio.
- I militari che possono essere chiamati in servizio conformemente al capoverso 1 letterad , saranno, se possibile, avvisati precedentemente della loro eventuale convocazione.
Art. 3
- In tempo di pace, gli Uffici seguenti possono ordinare i sequestri sanitari e le quarantene dopo aver preso contatto con le autorità sanitarie del Cantone interessato:
- l’Ufficio federale militare di sanità, se si tratta di misure sanitarie;
- lo Stato maggiore dell’aggruppamento dello stato maggiore generale5, se si tratta di misure veterinarie.
- Questi Servizi6possono, ove occorra, ordinare congiuntamente sequestri sanitari e quarantene.
- Essi possono chiamare in servizio singoli militari (personale sanitario o personale veterinario).510.35
Art. 4
- L’ordine di sequestro sanitario può concernere singoli edifici, gruppi di case, intere località, comuni o regioni più estese. Esso può tendere a:
- vietare alle scuole e corsi militari di stazionare nella regione posta sotto sequestro sanitario, come pure di penetrarvi o di attraversarla;
- vietare alle truppe e ai singoli militari in servizio nella regione isolata di lasciarla;
- vietare ai militari in servizio fuori della regione isolata di penetrarvi;
- vietare ai militari che abitano nella regione isolata o che vi si recano per motivi di lavoro di entrare in servizio altrove o di partecipare altrove a manifestazioni militari fuori servizio (corsi, gare, esercizi, ecc.);
- vietare ai militari che non abitano nella regione isolata di partecipare a manifestazioni militari fuori servizio (corsi, gare, esercizi, ecc.) che si svolgono in questa regione;
- vietare l’impiego, fuori della regione isolata, di animali dell’esercito e di autoveicoli militari provenienti da questa regione per il servizio o per manifestazioni militari fuori servizio (corsi, gare, esercizi, ecc.);
- vietare l’impiego, per manifestazioni militari fuori servizio (corsi, gare, esercizi, ecc.) che si svolgono nella regione isolata, di animali dell’esercito e di autoveicoli militari provenienti dall’esterno;
- limitare il traffico postale militare.
- Nell’ordine di sequestro sanitario saranno indicate quali misure, tra quelle citate nel primo capoverso, debbano essere applicate in ogni singolo caso.
Art. 5
- Scuole e corsi, o parte di essi, potranno esser messi in quarantena quando vi sia pericolo di propagazione di una malattia infettiva.
- Le truppe in quarantena saranno isolate dalle altre truppe e dalla popolazione civile. Esse non possono esser messe in congedo o licenziate. L’isolamento e le misure che ne risultano saranno oggetto di un ordine speciale di quarantena.
Art. 6
Il Dipartimento militare federale può, a domanda delle autorità cantonali o dei suoi Uffici, come pure dell’Ufficio federale della sanità pubblica7dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria8, rinviare scuole e corsi, operazioni di reclutamento, ispezioni, corsi di tiro e manifestazioni fuori servizio o sopprimerli nell’anno che entra in conto.
Art. 7
- La truppa deve osservare le misure civili di protezione.
- I militari che, al loro domicilio o al loro luogo di lavoro, sono sottoposti a misure civili di protezione (quarantena, ecc.) non possono entrare in servizio, raggiungere la truppa o partecipare a manifestazioni militari fuori servizio (corsi, gare, esercizi, ecc.) fintanto che queste misure sono in vigore. Detta disposizione è applicabile per analogia alla consegna degli animali dell’esercito e autoveicoli di servizio provenienti da regioni sottoposte a misure di protezione.
Art. 8
- Le misure di protezione decise dalle autorità cantonali con lo scopo di vietare le riunioni in una regione determinata, concernono anche:
- gli esercizi e i corsi militari fuori servizio di qualsiasi genere;
- gli esercizi di tiro fuori servizio;
- le ispezioni delle armi e dell’equipaggiamento nei Comuni, come pure le ispezioni complementari;
- il reclutamento;
- le ispezioni dei cavalli e degli autoveicoli.
- Le date dell’entrata in vigore e dell’abrogazione dei divieti di riunione saranno comunicate al Dipartimento militare federale.
Art. 9
- Quando sono prese misure di protezione civili o militari, avviso ne sarà immediatamente dato:
a. dai militari che, essendo domiciliati nella regione isolata, non possono ottemperare a un ordine di marcia:
all’ufficio che fa la chiamata, al quale rinviano l’ordine di marcia;
b. dai militari in congedo che, a motivo di queste misure, non possono raggiungere la truppa:
al loro comandante.
- Quando le misure di protezione civili o militari sono abrogate già durante il servizio e se il servizio può essere compiuto conformemente all’articolo 189, il militare ne informa immediatamente l’ufficio che fa la chiamata (caso indicato nella letteraa ) o il suo comandante (caso indicato nella letterab ).
Art. 10
I militari in servizio informano immediatamente il loro comandante:
- se hanno appreso che una malattia contagiosa è scoppiata nella loro casa;
- se, in occasione di un congedo, sono stati in contatto con una malattia contagiosa e che nessuna misura di protezione, civile o militare, non è ancora stata presa.
Art. 11
I comandanti di truppa, gli Uffici del Dipartimento militare federale, le autorità militari cantonali (compresi i capisezione) e gli organi di polizia cantonali e comunali faranno osservare gli ordini di sequestro sanitario e di quarantena e comunicheranno al Dipartimento militare federale le infrazioni commesse.
Art. 12
- Le infrazioni alla presente ordinanza e alle sue prescrizioni d’esecuzione, come pure agli ordini e alle istruzioni che vi si riferiscono, saranno perseguite secondo l’articolo 107 del Codice penale militare10, a meno che non siano applicabili altre disposizioni di detto Codice.
- È riservato il perseguimento conformemente alle vigenti disposizioni del Codice penale svizzero11.
II. Effetti sull’adempimento del servizio
Art. 13 a 19
III. Disposizioni finali
Art. 20
L’articolo 16 del regolamento del 26 giugno 193412per l’esecuzione della legge federale sulla tassa d’esenzione dal servizio militare è completato dal seguente secondo capoverso:
.
Art. 21
- A eccezione degli articoli 13 a 19 che hanno effetto dal 1° gennaio 1955, la presente ordinanza entra in vigore il 15 novembre 1955.
- Il Dipartimento militare federale è incaricato dell’esecuzione.