Ordinanza concernente le misure da prendere da parte dell’esercito contro le epidemie e le epizoozie

510.35Federal Council Ordinance15 nov 1955

del 25 ottobre 1955 (Stato 1° gennaio 1990)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 147 capoverso 1 dell’organizzazione militare della Confederazione Svizzera, del 12 aprile 19071, e gli articoli 34 e 167 del decreto dell’Assemblea
federale del 30 marzo 19492concernente l’amministrazione dell’esercito svizzero,

ordina:

I. Misure di protezione

Art. 1
  1. Il Dipartimento militare federale o, durante il servizio attivo, il comando dell’esercito può ordinare misure di protezione per impedire che malattie contagiose siano introdotte nell’esercito o da esso propagate. Siffatte misure potranno anche essere ordinate in caso di contagio dovuto a materie chimiche o radioattive.
  2. Cessato il motivo che ha dettate queste misure, esse saranno espressamente abrogate.
Art. 2
  1. Sono in particolare considerate misure di protezione:
    1. il sequestro sanitario;
    2. la quarantena;
    3. il rinvio o la soppressione di scuole, di corsi o di manifestazioni militari;
    4. la chiamata di personale dell’Ufficio federale militare di sanità3e dello Stato maggiore dell’aggruppamento dello stato maggiore generale4, nei limiti degli obblighi legali di servizio.
  2. I militari che possono essere chiamati in servizio conformemente al capoverso 1 letterad , saranno, se possibile, avvisati precedentemente della loro eventuale convocazione.
Art. 3
  1. In tempo di pace, gli Uffici seguenti possono ordinare i sequestri sanitari e le quarantene dopo aver preso contatto con le autorità sanitarie del Cantone interessato:
    1. l’Ufficio federale militare di sanità, se si tratta di misure sanitarie;
    2. lo Stato maggiore dell’aggruppamento dello stato maggiore generale5, se si tratta di misure veterinarie.
  2. Questi Servizi6possono, ove occorra, ordinare congiuntamente sequestri sanitari e quarantene.
  3. Essi possono chiamare in servizio singoli militari (personale sanitario o personale veterinario).510.35
Art. 4
  1. L’ordine di sequestro sanitario può concernere singoli edifici, gruppi di case, intere località, comuni o regioni più estese. Esso può tendere a:
    1. vietare alle scuole e corsi militari di stazionare nella regione posta sotto sequestro sanitario, come pure di penetrarvi o di attraversarla;
    2. vietare alle truppe e ai singoli militari in servizio nella regione isolata di lasciarla;
    3. vietare ai militari in servizio fuori della regione isolata di penetrarvi;
    4. vietare ai militari che abitano nella regione isolata o che vi si recano per motivi di lavoro di entrare in servizio altrove o di partecipare altrove a manifestazioni militari fuori servizio (corsi, gare, esercizi, ecc.);
    5. vietare ai militari che non abitano nella regione isolata di partecipare a manifestazioni militari fuori servizio (corsi, gare, esercizi, ecc.) che si svolgono in questa regione;
    6. vietare l’impiego, fuori della regione isolata, di animali dell’esercito e di autoveicoli militari provenienti da questa regione per il servizio o per manifestazioni militari fuori servizio (corsi, gare, esercizi, ecc.);
    7. vietare l’impiego, per manifestazioni militari fuori servizio (corsi, gare, esercizi, ecc.) che si svolgono nella regione isolata, di animali dell’esercito e di autoveicoli militari provenienti dall’esterno;
    8. limitare il traffico postale militare.
  2. Nell’ordine di sequestro sanitario saranno indicate quali misure, tra quelle citate nel primo capoverso, debbano essere applicate in ogni singolo caso.
Art. 5
  1. Scuole e corsi, o parte di essi, potranno esser messi in quarantena quando vi sia pericolo di propagazione di una malattia infettiva.
  2. Le truppe in quarantena saranno isolate dalle altre truppe e dalla popolazione civile. Esse non possono esser messe in congedo o licenziate. L’isolamento e le misure che ne risultano saranno oggetto di un ordine speciale di quarantena.
Art. 6

Il Dipartimento militare federale può, a domanda delle autorità cantonali o dei suoi Uffici, come pure dell’Ufficio federale della sanità pubblica7dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria8, rinviare scuole e corsi, operazioni di reclutamento, ispezioni, corsi di tiro e manifestazioni fuori servizio o sopprimerli nell’anno che entra in conto.

Art. 7
  1. La truppa deve osservare le misure civili di protezione.
  2. I militari che, al loro domicilio o al loro luogo di lavoro, sono sottoposti a misure civili di protezione (quarantena, ecc.) non possono entrare in servizio, raggiungere la truppa o partecipare a manifestazioni militari fuori servizio (corsi, gare, esercizi, ecc.) fintanto che queste misure sono in vigore. Detta disposizione è applicabile per analogia alla consegna degli animali dell’esercito e autoveicoli di servizio provenienti da regioni sottoposte a misure di protezione.
Art. 8
  1. Le misure di protezione decise dalle autorità cantonali con lo scopo di vietare le riunioni in una regione determinata, concernono anche:
    1. gli esercizi e i corsi militari fuori servizio di qualsiasi genere;
    2. gli esercizi di tiro fuori servizio;
    3. le ispezioni delle armi e dell’equipaggiamento nei Comuni, come pure le ispezioni complementari;
    4. il reclutamento;
    5. le ispezioni dei cavalli e degli autoveicoli.
  2. Le date dell’entrata in vigore e dell’abrogazione dei divieti di riunione saranno comunicate al Dipartimento militare federale.
Art. 9
  1. Quando sono prese misure di protezione civili o militari, avviso ne sarà immediatamente dato: a. dai militari che, essendo domiciliati nella regione isolata, non possono ottemperare a un ordine di marcia: all’ufficio che fa la chiamata, al quale rinviano l’ordine di marcia; b. dai militari in congedo che, a motivo di queste misure, non possono raggiungere la truppa: al loro comandante.
  2. Quando le misure di protezione civili o militari sono abrogate già durante il servizio e se il servizio può essere compiuto conformemente all’articolo 189, il militare ne informa immediatamente l’ufficio che fa la chiamata (caso indicato nella letteraa ) o il suo comandante (caso indicato nella letterab ).
Art. 10

I militari in servizio informano immediatamente il loro comandante:

  1. se hanno appreso che una malattia contagiosa è scoppiata nella loro casa;
  2. se, in occasione di un congedo, sono stati in contatto con una malattia contagiosa e che nessuna misura di protezione, civile o militare, non è ancora stata presa.
Art. 11

I comandanti di truppa, gli Uffici del Dipartimento militare federale, le autorità militari cantonali (compresi i capisezione) e gli organi di polizia cantonali e comunali faranno osservare gli ordini di sequestro sanitario e di quarantena e comunicheranno al Dipartimento militare federale le infrazioni commesse.

Art. 12
  1. Le infrazioni alla presente ordinanza e alle sue prescrizioni d’esecuzione, come pure agli ordini e alle istruzioni che vi si riferiscono, saranno perseguite secondo l’articolo 107 del Codice penale militare10, a meno che non siano applicabili altre disposizioni di detto Codice.
  2. È riservato il perseguimento conformemente alle vigenti disposizioni del Codice penale svizzero11.

II. Effetti sull’adempimento del servizio

Art. 13 a 19

III. Disposizioni finali

Art. 20

L’articolo 16 del regolamento del 26 giugno 193412per l’esecuzione della legge federale sulla tassa d’esenzione dal servizio militare è completato dal seguente secondo capoverso:

.

Art. 21
  1. A eccezione degli articoli 13 a 19 che hanno effetto dal 1° gennaio 1955, la presente ordinanza entra in vigore il 15 novembre 1955.
  2. Il Dipartimento militare federale è incaricato dell’esecuzione.

Footnotes

  1. [CS 5 3;RU 1948 365art. 1–3, 1949 1525 art. 1 3 e 5 1537 art. 1, 1952 339 346 art. 1 e 2, 1959 2125 art. 48 cpv. 2 lett. d, 1961 241, 1968 74 n. III, 1970 46 n. II, 1972 1069 art. 15 n. 3, 1975 11, 1979 114 art. 72 lett. e 679, 1984 1324, 1990 1882, 1991 857 all. n. 10 1412, 1992 288 all n. 20 2392 n. I 2 2521 art. 55 n. 3, 1993 901 all. n. 5 3043, 1994 1622 art. 22 cpv. 2.RU 1995 4093appendice n. 7]. Vedi ora la LF del 3 feb. 1995 sull’esercito e sull’amministrazione militare (RS 510.10 ).

  2. RS 510.30 . Ora: DF concernente l’amministrazione dell’esercito.

  3. Nuova denominazione giusta l’art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l’adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  4. Nuova denominazione giusta l’art. 6 dell’O del 20 dic. 1989 concernente la soppressione dell’Ufficio federale militare di veterinaria, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1990 3).

  5. Nuova denominazione giusta l’art. 6 dell’O del 20 dic. 1989 concernente la soppressione dell’Ufficio federale militare di veterinaria, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1990 3).

  6. Nuova denominazione giusta l’art. 6 dell’O del 20 dic. 1989 concernente la soppressione dell’Ufficio federale militare di veterinaria, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1990 3).

  7. Nuova denominazione giusta l’art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l’adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato).

  8. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2014.

  9. Art. abrogato.

  10. RS 321.0

  11. RS 311.0

  12. [CS 5 165; RU 1950 I 313, 1952 1113 art. 6 cpv. 2 lett. e, 1953 1048 art. 37, 1958 709.RU 1959 2143art. 71 cpv. 2]