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454 ΓÇó Legge federale sul Parco nazionale svizzero nel Cantone dei Grigioni
454Federal Act15 apr 1981
(Legge sul Parco nazionale)
del 19 dicembre 1980 (Stato 1° gennaio 2017)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 78 capoversi 3 e 4 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 19793,
decreta:
L’istituzione responsabile del Parco nazionale è la fondazione di diritto pubblico «Parco nazionale svizzero», con sede a Berna.
Il Cantone dei Grigioni, dopo aver sentito la Commissione del Parco nazionale, emana il regolamento del Parco, il quale sottostà all’approvazione del Consiglio federale.
Data dell’entrata in vigore: 15 aprile 19817
RS 101 ↩
Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla L del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207;FF 2014 4237). ↩
FF 1979 III 669 ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta il n. 44 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069;FF 2001 3764). ↩
[RU 1961 915] ↩
DCF del 28 gen. 1981. ↩