Decreto federale relativo alla Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica

451.46Simple Federal Decree (Adopting Agreements)1 lug 1995

del 14 dicembre 1994 (Stato 1° luglio 1995)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 8 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 19942

decreta:

Art. 1
  1. La Convenzione del 23 giugno 19793sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica è approvata.
  2. Il Consiglio federale è autorizzato a notificare l’adesione alla Repubblica federale di Germania, Stato depositario della Convenzione.
Art. 2
  1. Il Consiglio federale è autorizzato ad approvare gli emendamenti apportati ulteriormente agli Allegati della Convenzione.
  2. Inoltre, il Consiglio federale è autorizzato a firmare e ad aderire agli accordi internazionali regionali nonché ai loro Allegati, stabiliti sotto l’egida della Convenzione.
Art. 3

Il presente decreto non sottostà al referendum.

Footnotes

  1. [CS 1 3]

  2. FF 1994 III 841

  3. RS 0.451.46

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