Decreto federale che approva due convenzioni dell’UNESCO in materia di protezione del patrimonio culturale e naturale e di conservazione delle zone umide

451.41Simple Federal Decree (Adopting Agreements)19 giu 1975

del 19 giugno 1975 (Stato 19 giugno 1975)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 8 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 settembre 19742,

decreta:

Art. 1
  1. Le seguenti convenzioni sono approvate: – Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale, conclusa a Parigi il 23 novembre 19723; – Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri, conclusa a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971 e firmata dalla Svizzera il 21 febbraio 19744.
  2. Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarle.
Art. 2
  1. La Svizzera paga al Fondo per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale un contributo biennale che non potrà superare l’1 per cento del proprio contributo al bilancio dell’UNESCO.
  2. Il contributo biennale va iscritto nel bilancio di previsione.
Art. 3

Il presente decreto non sottostà al referendum in materia di trattati internazionali.

Footnotes

  1. RS 101

  2. FF 1974 II 541

  3. RS 0.451.41

  4. RS 0.451.45

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