Ordinanza sulla protezione delle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale

451.35Federal Council Ordinance1 lug 1996

(Ordinanza sulle zone palustri)

del 1° maggio 1996 (Stato 1° novembre 2017)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 23b capoverso 3 e 23c capoverso 1 della legge federale
del 1° luglio 19661sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN),

ordina:

Art. 1 Inventario federale
  1. L’Inventario federale delle zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale (Inventario delle zone palustri) comprende gli oggetti enumerati nell’allegato.2
  2. L’Inventario non è esaustivo; è regolarmente controllato e aggiornato.
  3. La descrizione degli oggetti, pubblicata separatamente, è parte integrante della presente ordinanza.3
Art. 2 Pubblicazione
  1. La descrizione degli oggetti è pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) mediante rimando (art. 5 cpv. 1 lett. c della L del 18 giu. 20044sulle pubblicazioni ufficiali). Essa è accessibile in forma elettronica5.
  2. L’Inventario delle zone palustri può essere consultato gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e presso i servizi cantonali competenti.
Art. 3 Delimitazione degli oggetti
  1. I Cantoni fissano il perimetro preciso degli oggetti. Sentono:
    1. i proprietari fondiari;
    2. i gestori, segnatamente nel settore agricolo e silvicolo;
    3. i titolari di concessioni e di autorizzazioni per costruzioni e impianti;
    4. i Comuni;
    5. 6 le organizzazioni legittimate a ricorrere in virtù dell’articolo 12 capoverso 3 LPN.
  2. Nel settore delle concezioni e dei piani settoriali della Confederazione che si riferiscono a costruzioni e impianti, i Cantoni sentono anche i servizi federali competenti.
  3. Se il perimetro preciso non è ancora stato fissato, l’autorità cantonale competente prende su domanda una decisione di accertamento dell’appartenenza di un fondo a un oggetto. Chiunque presenta una domanda deve poterla fondare sull’esistenza di un interesse degno di protezione.
Art. 4 Obiettivi della protezione
  1. In tutti gli oggetti:
    1. il paesaggio è protetto dalle modifiche che danneggiano la bellezza o l’importanza nazionale delle zona palustre;
    2. sono salvaguardati gli elementi e le strutture caratteristici delle zone palustri, segnatamente elementi geomorfologici, biotopi, elementi colturali, nonché le tradizionali costruzioni e strutture dell’insediamento;
    3. si ha particolarmente riguardo delle piante e degli animali delle specie protette in virtù dell’articolo 20 dell’ordinanza del 16 gennaio 19917sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN), nonché delle specie vegetali e animali minacciate e rare che figurano nelle Liste rosse pubblicate o approvate dall’UFAM8;
    4. è favorita l’utilizzazione sostenibile, tipica delle paludi e delle zone palustri, affinché possa essere mantenuta nella misura del possibile.
  2. La descrizione degli oggetti secondo l’articolo 2 capoverso 1 serve ai Cantoni come base vincolante per concretare gli scopi di protezione.9
Art. 5 Provvedimenti di protezione e di manutenzione
  1. I Cantoni, dopo aver sentito gli interessati (art. 3 cpv. 1 e 2), prendono i provvedimenti di protezione e di manutenzione necessari per conseguire gli scopi di protezione.
  2. Essi provvedono segnatamente affinché:
    1. i piani e le prescrizioni che disciplinano l’utilizzazione ammissibile del suolo ai sensi della legislazione in materia di pianificazione del territorio siano conformi alla presente ordinanza;
    2. siano designati i biotopi ai sensi dell’articolo 18 capoverso 1bisLPN che si trovano all’interno di una zona palustre;
    3. la configurazione e l’utilizzazione ammissibili secondo l’articolo 23d capoverso 2 LPN non danneggino gli elementi caratteristici delle zone palustri;
    4. costruzioni e impianti diversi da quelli relativi alla configurazione e all’utilizzazione disciplinati nella lettera c e che non servono né alla manutenzione dei biotopi, né al mantenimento dell’insediamento tipico, siano eretti o ingranditi soltanto se hanno un’importanza nazionale, sono di ubicazione strettamente vincolata e non contraddicono gli obiettivi della protezione;
    5. l’utilizzazione turistica e l’utilizzazione a fini ricreativi siano in accordo con gli scopi della protezione;
    6. 10 laddove il ripristino dello stato originario giusta l’articolo 25b LPN non è possibile o è sproporzionato per il conseguimento degli scopi della protezione, si fornisca una sostituzione o una compensazione adeguate, in particolare creando, ingrandendo e rivitalizzando biotopi, rivalorizzando elementi e strutture caratteristiche delle zone palustri, migliorando lo sfruttamento sostenibile, tipico delle paludi e delle zone palustri o con provvedimenti di compensazione ecologica secondo l’articolo 15 OPN11.
Art. 6 Termini
  1. I provvedimenti previsti nell’articolo 3 capoverso 1 e nell’articolo 5 devono essere presi entro il termine di 3 anni.
  2. Per i Cantoni di media e debole capacità finanziaria, per i quali la protezione delle zone palustri rappresenta un onere considerevole, questo termine è di sei anni quando si tratta di oggetti la cui conservazione non è minacciata. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni12designa i Cantoni interessati.
Art. 7 Protezione precauzionale

Le costruzioni, gli impianti e le modifiche di terreno, nonché i cambiamenti notevoli del modo di utilizzazione del suolo sono vietati negli oggetti fintantoché i Cantoni non hanno preso provvedimenti di protezione e di manutenzione. I Cantoni possono autorizzare deroghe se sono compatibili con l’articolo 5.

Art. 8 Riparazione dei danni

I Cantoni provvedono, ogni volta che si presenti l’occasione, affinché danni esistenti agli oggetti vengano riparati nella misura del possibile.

Art. 9 Obblighi della Confederazione
  1. Nella loro attività, le autorità, i servizi, gli istituti e le aziende federali sono tenuti a rispettare gli obiettivi della protezione.
  2. Prendono i provvedimenti previsti negli articoli 5, 7 e 8 nei settori di loro competenza in virtù della legislazione speciale federale applicabile.
Art. 10 Resoconto

Fintantoché non hanno preso i provvedimenti necessari giusta l’articolo 3 capoverso 1 e l’articolo 5, alla fine di ogni anno i Cantoni stendono una relazione per l’UFAM sullo stato della protezione delle zone palustri sul loro territorio.

Art. 11 Prestazioni della Confederazione
  1. La Confederazione consiglia e sostiene i Cantoni nell’adempimento dei compiti previsti dalla presente ordinanza.
  2. Le indennità della Confederazione per i provvedimenti previsti negli articoli 3, 5 e 8 della presente ordinanza sono rette dall’articolo 22 OPN13.
Art. 12 Modificazione del diritto previgente

14

Art. 13
Art. 14 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1996.

Allegato 1

(art. 1 cpv. 1)

Lista delle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale

N.LocalitàCantone(i)Comune(i)15IscrizioneRevisioni
1RothenthurmSZ, ZGEinsiedeln, Feusisberg, Rothenthurm, Oberägeri19962004
2Les Ponts-de-MartelNEBrot-Plamboz, Les Ponts-de-Martel, Val-de-Travers1996
3SchwantenauSZEinsiedeln1996
5PfäffikerseeZHFehraltorf, Pfäffikon, Seegräben, Uster, Wetzikon1996
6ZugerbergZGWalchwil, Zug19962004
7Etang de la GruèreBE, JULe Bémont, Montfaucon, Saignelégier, Tramelan1996
8Hinter HöhiSGAmden, Nesslau1996
9La VraconnazVDSainte-Croix1996
10Breitried/UnteribergSZEinsiedeln, Unteriberg1996
11ChaltenbrunnenBEMeiringen, Schattenhalb1996
12La Chaux-des-BreuleuxBE, JULa Chaux-des-Breuleux, Les Breuleux, Mont-Tramelan,Saignelégier, Tramelan1996
13Habkern/SörenbergBE, LUBeatenberg, Eriz, Flühli, Habkern, Horrenbach-Buchen, Niederried bei Interlaken, Oberried am Brienzersee, Ringgenberg, Schangnau, Sigriswil19962007
15GlaubenbergLU, OWAlpnach, Entlebuch, Flühli, Giswil, Hasle, Sarnen, Schüpfheim, Schwarzenberg1996
16BellelayBEPetit-Val, Saicourt19962007
19LauenenseeBEGsteig, Lauenen1996
21Vallée de JouxVDL’Abbaye, Le Chenit19962001
22GamperfinSGGrabs1996
N.LocalitàCantone(i)Comune(i)IscrizioneRevisioni
25IbergereggSZAlpthal, Einsiedeln, Oberiberg, Schwyz, Unteriberg19962007
27Les PontinsBESaint-Imier, Sonvilier19962007
33Les GurlesFRGrangettes, Marsens, Riaz, Sâles1996
35La Chaux d’AbelBE, JULe Noirmont, Les Bois, Muriaux, Saint-Imier, Sonvilier1996
37HirzelZHHirzel, Horgen, Schönenberg, Wädenswil19962017
38Rotmoos/ErizBEEriz, Horrenbach-Buchen, Schangnau, Sigriswil1996
39Lac de LussyFRChâtel-Saint-Denis, Remaufens19962004/17
45God da Staz/StazerwaldGRCelerina/Schlarigna, St. Moritz1996
53San BernardinoGRHinterrhein, Mesocco1996
55SchwänditalGLGlarus Nord1996
56Alp NadélsGRTrun1996
59WolzenalpSGEbnat-Kappel, Nesslau1996
62SchwägalpAI, AR, SGHundwil, Nesslau, Schwende, Urnäsch, Wildhaus-Alt St. Johann19962004
66ChellenSGEbnat-Kappel, Hemberg, Nesslau, Wattwil1996
88Creux du CroueVDArzier-Le Muids1996
93Le NiremontFRChâtel-Saint-Denis, Semsales1996
94La BrévineNELa Brévine, La Chaux-du-Milieu, Le Cerneux-Péquignot1996
98Klein EntlenLUEntlebuch, Flühli, Hasle, Schüpfheim1996
99Col des Mosses/La LécheretteVDChâteau-d’Oex, Ormont-Dessous19962001
105UnterägeriZGUnterägeri, Zug19962004
106Wetzikon/HinwilZHDürnten, Gossau, Hinwil, Wetzikon19962015
109Furner BergGRFurna, Jenaz, Schiers1996
110FulenseeURErstfeld1996
118Sparenmoos/NeuenbergBEBoltigen, Zweisimmen1996
119Haslerberg/BetelbergBELauenen, Lenk, Saanen1996
132Unter HüttenbüelSGEbnat-Kappel, Gommiswald, Wattwil1996
163Gurnigel/GantrischBEBlumenstein, Guggisberg, Riggisberg, Rüeggisberg, Rüschegg1996
189Lucomagno/DötraTIBlenio1996
204GöscheneralpURGöschenen1996
217Alp FlixGRSurses1996
226Val FengaGRScuol, Valsot1996
227FaninpassGRArosa, Fideris, Jenaz1996
232Oberbauen/ScheideggNW, UREmmetten, Seelisberg1996
235Sägel/LauerzerseeSZArth, Lauerz, Steinen1996
251Maschwander AllmendZG, ZHCham, Hünenberg, Maschwanden, Obfelden19962004
260Piano di MagadinoTICadenazzo, Cugnasco-Gerra, Gambarogno, Giubiasco, Gordola, Gudo, Locarno, Sant’Antonino, Sementina, Tenero-Contra1996
263Val da SettGRSurses1996
265TamangurGRScuol, Val Müstair1996
268GrimselBEGuttannen20042007
275PetersinselBEErlach, Twann-Tüscherz1996
280Aare/GiessenBEAllmendingen, Belp, Muri bei Bern, Rubigen1996
289Les GrangettesVDNoville, Villeneuve19962004
296Le Marais des MonodVDApples, Ballens, Mollens, Montricher, Pampigny1996
302Val de RéchyVSAnniviers, Grône, Mont-Noble, Saint-Martin1996
315MaighelsGRTujetsch1996
319Riet/TamonsSGMels1996
320Tratza-PanyGRLuzein1996
322AlbrunVSBinn1996
324Vorder HöhiSGAmden, Nesslau, Wildhaus-Alt St. Johann1996
325Alpe di ChièraTIFaido, Quinto1996
326Monti di MedegliaTICadenazzo, Isone, Monteceneri19962017
336AmsoldingenBEAmsoldingen, Stocken-Höfen, Thierachern, Uebeschi19962004
339AlbristBESt. Stephan1996
347Alpe ZariaTILavizzara1996
351FrauenwinkelSZFreienbach1996
357UrnerbodenGL, URGlarus Süd, Spiringen1996
359Plaun Segnas SutGRFlims, Laax1996
364Alp da StiervaGRAlbula/Alvra, Surses, Zillis-Reischen1996
365Alp AnarosaGRCasti-Wergenstein1996
368BuffaloraGRVal Müstair1996
369Plan da San FranzeschGRPoschiavo1996
370HilferenpassLUEscholzmatt-Marbach, Flühli1996
378Neeracher RiedZHDielsdorf, Hochfelden, Höri, Neerach, Niederglatt, Niederhasli, Stadel, Steinmaur1996
385LützelseeZHBubikon, Gossau, Grüningen, Hombrechtikon, Oetwil am See, Stäfa19962017
387GräppelenSGWildhaus-Alt St. Johann1996
390BachseeBEBrienz, Grindelwald, Iseltwald1996
391Grosse ScheideggBEGrindelwald1996
414DurannapassGRArosa, Conters im Prättigau, Fideris, Klosters-Serneus19962017
416Grande CariçaieBE, FR, NE, VDCheseaux-Noréaz, Chevroux, Cheyres-Châbles, Cudrefin, Delley-Portalban, Estavayer, Gampelen, Gletterens, Ins, La Tène, Mont-Vully, Vully-les-Lacs, Yverdon-les-Bains, Yvonand19962001/
07/17
419SteingletscherBEInnertkirchen1996
420FänerenspitzAI, SGAltstätten, Oberriet, Rüte19962004
421Val da Campasc/Passo del BerninaGRPoschiavo1996
Allegato 2
Allegato 3

Footnotes

  1. RS 451

  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5401).

  3. Introdotto dal n. I dell’O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5401).

  4. RS 170.512

  5. www.bafu.admin.ch > Temi > Paesaggio > Informazioni per gli specialisti > Misure > Paesaggi d’importanza nazionale > Zone palustri

  6. Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4635).

  7. RS 451.1

  8. Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5401). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

  9. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5401).

  10. Nuovo testo giusta il n. III dell’O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1869).

  11. RS 451.1

  12. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937).

  13. RS 451.1

  14. La mod. può essere consultata allaRU 1996 1839.

  15. Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera, versione del 16 dic. 2016.

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