Ordinanza del DFI concernente il Premio del cinema svizzero

443.116Departmental Ordinance1 ott 2004

del 30 settembre 2004 (Stato 1° dicembre 2015)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visti gli articoli 8 e 26 capoverso 2 della legge del 14 dicembre 20011sul cinema (LCin),

ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina la messa a concorso annua del Premio del cinema svizzero, le condizioni di partecipazione, nonché la procedura di nomina dei candidati e di designazione dei vincitori.

Sezione 2: Scopo e bando di concorso

Art. 2 Scopo

Il Premio del cinema svizzero si prefigge di:

  1. premiare film svizzeri eccellenti suscitando l’interesse dei media e del pubblico nei loro confronti allo scopo di ottenere un effetto promozionale;
  2. premiare contributi artistici e tecnici eccellenti a un film;
  3. 2 premiare i migliori film di diploma realizzati nell’ambito della formazione cinematografica allo scopo di facilitare ai registi l’ingresso nella vita professionale;
  4. premiare un’opera completa o un impegno d’importanza determinante per la produzione o la cultura cinematografica svizzera.
Art. 3 Bando di concorso
  1. L’Ufficio federale della cultura (UFC) mette a concorso ogni anno un Premio del cinema svizzero.
  2. Il bando di concorso indica segnatamente:
    1. le categorie di premio;
    2. il numero di persone e di film da nominare;
    3. l’ammontare dei premi attribuiti alle persone e ai film nominati;
    4. l’ammontare dei premi destinati ai vincitori.
  3. Il bando di concorso è pubblicato sul sito Internet dell’UFC.3

Sezione 3: Condizioni di partecipazione

Art. 4 Film ammessi
  1. Sono ammessi i film svizzeri di cui all’articolo 2 capoverso 2 LCin e le coproduzioni riconosciute realizzate da un regista svizzero o domiciliato in Svizzera.
  2. I film televisivi di produzione indipendente sono ammessi soltanto se sono stati commercializzati in una sala cinematografica in Svizzera. 2bis. I film realizzati come lavori di diploma al termine di una formazione cinematografica in Svizzera o all’estero sono ammessi se sono di produzione o coproduzione indipendente e se è garantita una commercializzazione indipendente. I film di diploma di produzione o coproduzione non indipendente o per i quali non è garantita una commercializzazione indipendente sono ammessi soltanto in una categoria di premio separata.4
  3. I film devono, in linea di principio nel corso dell’anno civile precedente quello della premiazione, essere stati selezionati nel programma principale di un festival cinematografico svizzero o di un importante festival estero, oppure commercializzati in una sala cinematografica in Svizzera.
  4. Un film può partecipare soltanto una volta al Premio del cinema svizzero.
Art. 5 Premio per prestazioni individuali
  1. Sono ammesse le persone di cittadinanza svizzera e le persone domiciliate in Svizzera.5
  2. Il bando di concorso indica le esigenze relative ai film e ai contributi artistici e tecnici che possono essere premiati.6

Sezione 4: Commissione di nomina

Art. 6 Composizione e nomina
  1. La Commissione di nomina (Commissione) è composta di cinque periti che, per la loro funzione, hanno una visione d’insieme della produzione cinematografica svizzera.
  2. I membri della Commissione sono nominati dal Dipartimento federale dell’interno ogni volta che viene bandito il Premio del cinema svizzero. Il loro mandato è rinnovabile.
  3. Non possono essere nominate persone che partecipano a un film candidato al Premio del cinema svizzero o che potrebbero avere una prevenzione per altre ragioni.
  4. Le istituzioni che partecipano all’organizzazione del Premio del cinema svizzero sono consultate per la scelta dei periti.
Art. 6a Modalità di lavoro e segreteria
  1. I membri della Commissione svolgono la loro attività a titolo onorifico.
  2. Un rappresentante dell’UFC partecipa alle sedute della Commissione e le dirige. In caso di parità di voti, il suo voto è decisivo.
  3. La segreteria della Commissione è assunta dall’UFC.
Art. 7

Abrogato

Sezione 5: Procedura

Art. 8 Selezione dei nominati
  1. L’UFC allestisce l’elenco dei film e delle persone che adempiono le condizioni di partecipazione.
  2. L’elenco è sottoposto alla Commissione.
  3. La Commissione presenta per scritto all’UFC le sue proposte di nomina.
  4. La Commissione si riunisce per selezionare le persone e i film nominati nelle categorie di premio previste dal bando di concorso.
  5. La Commissione decide a maggioranza dei suoi membri.
  6. Le persone e i film nominati sono sottoposti all’UFC per la designazione dei vincitori.7
Art. 9 Designazione dei vincitori
  1. L’UFC designa un vincitore per ogni categoria di premio prevista dal bando di concorso.
  2. Può far capo alla consulenza di organizzazioni e persone idonee a tale scopo (art. 57 della L del 21 mar. 19978sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione).
Art. 10

Sezione 6: Premi attribuiti ai film

Art. 11
  1. I premi attribuiti ai film vengono suddivisi in parti uguali tra il produttore e il regista, salvo accordo contrario.
  2. I premi per i film di diploma di cui all’articolo 4 capoverso 2bissecondo periodo sono versati al regista.

Sezione 7: Entrata in vigore

Art. 12

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2004.

Footnotes

  1. RS 443.1

  2. Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 16 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4141).

  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 set. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2993).

  4. Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 16 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4141).

  5. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4141).

  6. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 set. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2993).

  7. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 30 lug. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 3545).

  8. RS 172.010