Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti

431.903ORISFederal Council Ordinance1 ago 1993

(ORIS)1

del 30 giugno 1993 (Stato 1° giugno 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 10 capoverso 3 della legge del 9 ottobre 19922
sulla statistica federale (legge),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

Il Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) è destinato a scopi statistici nonché a compiti di interesse pubblico inerenti alle persone, segnatamente alla messa a disposizione di dati di base delle imprese alle unità amministrative di Confederazione, Cantoni e Comuni, come pure a privati per l’adempimento dei rispettivi compiti legali.

Art. 2 Organizzazione e competenze
  1. L’Ufficio federale di statistica (UST) è responsabile della tenuta del RIS. Esso collabora con i servizi di statistica della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni e tiene conto nella misura del possibile delle loro esigenze. Dopo averli consultati, emana le necessarie istruzioni tecniche.3
  2. Possono partecipare al RIS:
    1. le unità amministrative e gli organi menzionati nell’articolo 2 della legge;
    2. i servizi di statistica dei Cantoni e dei Comuni;
    3. altri servizi ufficiali che eseguono compiti di interesse pubblico;
    4. 4 l’Ufficio statistico della Commissione europea (Eurostat) per la statistica dei gruppi di imprese multinazionali e delle loro unità.
Art. 2a Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:

  1. unità locale: uno stabilimento o una struttura come un laboratorio, una fabbrica, un negozio, un ufficio, una cava o un deposito in un determinato luogo; un’unità locale ha un numero RIS e fa sempre parte di un’unità legale;
  2. unità legale: persona giuridica o persona fisica che esercita un’attività economica come indipendente soggetta alla LIDI e iscritta nel registro IDI;
  3. impresa: una combinazione di unità legali;
  4. dati di base delle imprese: dati che servono a identificare e categorizzare imprese, unità locali e unità legali.

Sezione 2: Contenuto, accesso alle fonti dei dati ed elaborazione dei dati

Art. 3 Dati registrati e dati di base delle impreseApri la dottrina
  1. Il RIS si estende a tutte le unità locali, unità legali e imprese di diritto pubblico e privato che hanno sede in Svizzera o che devono essere identificate in applicazione del diritto svizzero o per scopi amministrativi.5
  2. Il RIS contiene i dati seguenti:6
    1. 7 la ragione sociale o il nome, la sede o il domicilio nonché l’indirizzo dell’impresa e dello stabilimento;
    2. il numero di Comune della località in cui ha sede l’impresa secondo l’«Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera»;
    3. un numero di identificazione che non fornisce altre indicazioni (numero RIS) dello stabilimento;
    4. il numero di persone occupate, in funzione del sesso e del grado di occupazione;
    5. il genere dell’attività economica;
    6. la forma giuridica;
    7. la data di iscrizione nel RIS;
    8. la data dell’iscrizione e della radiazione nel Registro di commercio;
    9. la data in cui è stata resa nota la chiusura dell’impresa o dello stabilimento;
    10. il capitale sociale delle società anonime;
    11. 8 per gli stabilimenti sottoposti alla legge del 29 aprile 19989sull’agricoltura, alla legge del 1° luglio 196610sulle epizoozie, alla legge del 16 dicembre 200511sulla protezione degli animali o alla legge del 9 ottobre 199212sulle derrate alimentari: il nome e l’indirizzo dello stabilimento e del gestore o detentore di animali nonché il nome, la professione e l’anno di nascita della persona responsabile;
    kbis.13per le aziende agricole, oltre ai dati di cui alla lettera k: la struttura dello stabilimento; l.14 . m. un numero di identificazione che non fornisce altre indicazioni (numero ENTID) dell’impresa; n. il numero di identificazione di riferimento che non fornisce altre indicazioni (numero REF-ENT); o. i codici «stato d’attività»; p. l’indicazione delle fonti; q.15 il numero d’identificazione delle imprese (IDI).16
  3. Il RIS può contenere i seguenti dati:17
    1. il numero telefonico;
    2. 18 l’indirizzo elettronico;
    3. le coordinate degli edifici
    4. 19 l’appartenenza a zone del catasto della produzione agricola e zone di pianificazione;
    5. il numero di apprendisti;
    6. il settore istituzionale;
    7. 20 la struttura dell’impresa (sede principale, filiale, gruppo di imprese);
    8. connessioni internazionali;
    9. la cifra d’affari;
    10. 21 codici per rilevazioni statistiche;
    11. 22 partecipazioni finanziarie di maggioranza ad altre imprese in percentuale (gruppo di imprese);
    12. 23 l’indicazione che precisa se l’unità è «importatrice»;
    13. 24 l’indicazione che precisa se l’unità è «esportatrice».25
  4. Sono considerati dati di base delle imprese:
    1. i dati del RIS conformemente ai capoversi 2 lettere a, c, e–f, h e o–q nonché 3 lettere b, c, f–h e k–m;
    2. la classe di grandezza in funzione delle persone occupate calcolata sulla base dell’articolo 3 capoverso 2 lettera d.26
Art. 3a Dati per la tenuta del registro
  1. Sempre che ciò sia necessario per la tenuta del registro, il RIS può utilizzare in particolare i seguenti dati supplementari:
    1. gli identificatori delle fonti di cui all’articolo 4;
    2. le indicazioni su mutazioni nelle fonti di cui all’articolo 4;
    3. le indicazioni sul capo azienda, in particolare il nome, l’anno di nascita, il sesso e il numero AVS27;
    4. le indicazioni su collegamenti giuridici ed economici tra imprese e stabilimenti;
    5. le indicazioni sulle persone occupate nell’impresa o nello stabilimento, in particolare l’anno di nascita, il sesso, la nazionalità, il numero AVS, l’attività accessoria, il salario o reddito e la durata dell’attività.
  2. Tali dati supplementari possono essere scambiati solo con la rispettiva fonte di cui all’articolo 4.
  3. I dati del registro IVA sono accessibili mediante una procedura di richiamo.28
Art. 4 Fonti

I dati registrati nel RIS provengono dalle seguenti fonti:

  1. 29 le indagini di aggiornamento del RIS, conformemente all’ordinanza del 30 aprile 202530sulla statistica federale;
  2. ulteriori rilevazioni statistiche presso le imprese e gli stabilimenti;
  3. Registro di commercio;
  4. Registri della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni (RCCC);
  5. 31 comunicazioni del personale di distribuzione della Posta Svizzera;
  6. 32 elenchi ufficiali di indirizzi;
  7. 33 comunicazioni di imprese, di stabilimenti e di associazioni;
  8. 34 comunicazioni di utenti di dati del registro;
  9. 35 Registri delle casse di compensazione cantonali (CCC);
  10. 36 Registri delle casse di compensazione professionali (CCP):
  11. 37 Banche dati d’imprese private;
  12. 38 sistemi d’informazione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) per l’imposta sul valore aggiunto;
  13. 39 sistemi d’informazione dell’AFC per i dati concernenti l’imposta preventiva e le tasse di bollo;
  14. 40 Sistema d’informazione per i dati su aziende, strutture e contributi (AGIS) dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG);
  15. 41 registro IDI dell’UST;
  16. 42 sistema dell’Amministrazione federale delle finanze per la gestione dei dati di base per i processi di supportoMaster Data Governance .
Art. 5 Accesso alle fonti dei dati da parte dell’UST

L’accesso dell’UST alle fonti dei dati di cui all’articolo 4 avviene attraverso un’interfaccia tra il RIS e il sistema di fonti interessato.

Art. 6 Registrazione e modificazione dei dati
  1. I dati sono ripresi dall’UST43, registrati nel RIS e modificati previa la necessaria verifica.44
  2. 45
Art. 7 Conservazione, archiviazione e distruzione dei dati
  1. I dati sono conservati per trent’anni dall’ufficio incaricato della loro elaborazione tecnica e successivamente distrutti.
  2. I dati in forma anonima che sono stati elaborati a scopi statistici possono essere conservati per un più lungo periodo di tempo.
  3. Sono fatte salve le disposizioni della legislazione federale sull’archiviazione.

Sezione 3: Utilizzazione e comunicazione dei dati

Art. 8 Utilizzazione a scopi statistici da parte dell’USTApri la dottrina
  1. Il RIS svolge la funzione di elenco di indirizzi per le rilevazioni statistiche dell’UST presso le imprese e gli stabilimenti.
  2. L’UST può effettuare campionature basandosi sui dati del RIS.
  3. Il RIS serve in particolare all’UST per studi statistici sulle imprese e sugli stabilimenti.
  4. Per poter svolgere le sue attività statistiche, per un periodo di tempo limitato, l’UST può completare informazioni statistiche con i dati contenuti nel RIS, conformemente all’articolo 4 della legge.
Art. 9 Comunicazione dei dati a scopi statisticiApri la dottrina
  1. Per consentire ai servizi definiti nell’articolo 2 capoverso 2 lettera a come pure a Cantoni, Comuni e privati l’esecuzione di lavori statistici, conformemente all’articolo 19 capoverso 2 della legge sulla statistica federale l’UST può rendere noti i dati contenuti nel RIS, ad eccezione della cifra d’affari.46
  2. Per la statistica dei gruppi di imprese multinazionali e delle loro unità, l’UST comunica a Eurostat i dati obbligatori secondo gli articoli 5 capoverso 1 e 11 capoverso 1 del regolamento (CE) n. 177/200847.
  3. Per quanto concerne il formato, la riservatezza, la sicurezza e la trasmissione dei dati che l’UST comunica a Eurostat si applicano gli articoli 11 capoverso 3, 12 e 13 del regolamento (CE) n. 177/2008 nonché i regolamenti (CE) n. 192/200948e (UE) n. 1097/201049. 4 e5. .50
Art. 9a Comunicazione dei dati di base delle imprese a scopi amministrativi
  1. I dati di base delle imprese possono essere resi noti a tutte le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché a privati, sempre che i dati siano necessari per l’adempimento dei rispettivi compiti legali.
  2. L’elaborazione dei dati è disciplinata dalle disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020^51^sulla protezione dei dati (LPD).52
Art. 10 Comunicazione dei dati ad altri scopiApri la dottrina
  1. L’UST può rendere noti in generale i numeri d’identificazione, il genere dell’attività economica nonché la struttura dell’impresa, a meno che gli interessati lo vietino espressamente.
  2. I dati sono resi noti su richiesta, attraverso un’interfaccia.
  3. L’elaborazione dei dati è disciplinata dalle disposizioni della LPD^53^.54
Art. 11 Servizi autorizzati ad accedere ai dati
  1. I servizi statistici cantonali e comunali, per scopi statistici, sono collegati al sistema attraverso un’interfaccia.
  2. L’accesso ai dati di base delle imprese avviene attraverso un’interfaccia.
  3. L’UST tiene un elenco dei servizi aventi diritto d’accesso.
Art. 12 Pubblicazione dei dati

I dati del RIS che consentono di trarre conclusioni sulla situazione di determinate imprese o stabilimenti non possono essere pubblicati, ad eccezione del codice dell’attività economica.

Art. 13 Emolumenti
  1. Per la comunicazione di dati contenuti nel RIS l’UST riscuote di norma un emolumento.
  2. La comunicazione di dati contenuti nel RIS ai servizi della Confederazione e ai servizi statistici dei Cantoni e dei Comuni, nonché agli altri servizi che svolgono compiti della Confederazione è gratuita.
  3. Il calcolo degli emolumenti è effettuato conformemente all’ordinanza del 30 giugno 199355sugli emolumenti per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione.

Sezione 4: Protezione e sicurezza dei dati, disposizioni penali

Art. 14 Diritti delle persone interessate
  1. I diritti degli interessati, segnatamente il diritto di accesso, rettifica e distruzione, sono retti dalle disposizioni della LPD56.57
  2. I dati inesatti devono essere rettificati.
Art. 15 Sicurezza dei dati
  1. La sicurezza dei dati è disciplinata:58
    1. 59 dall’ordinanza del 31 agosto 2022^60^sulla protezione dei dati (OPDa);
    2. 61 dall’ordinanza dell’8 novembre 202362sulla sicurezza delle informazioni.
  2. La sicurezza dei dati di persone giuridiche è disciplinata per analogia dall’OPDa.63
Art. 16 Disposizioni penali

La violazione dell’obbligo d’informare, della protezione dei dati e il perseguimento penale sono disciplinati nella legge.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 17 Abrogazione del diritto vigente

L’ordinanza del 12 dicembre 198864sulla tenuta di un registro delle imprese e degli stabilimenti è abrogata.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 1993.

Footnotes

  1. Introdotta dalla cifra I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945).

  2. RS 431.01

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945).

  4. Introdotta dalla cifra I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176).

  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945).

  7. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945).

  8. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945).

  9. RS 910.1

  10. RS 916.40

  11. RS 455

  12. [RU 1995 1469; 1996 1725all. n. 3; 1998 3033all. n. 5; 2001 2790all. n. 5; 2002 775; 2003 4803all. n. 6; 2004 3553; 2005 971; 2006 2197all. n. 94,2363cifra II; 2008 785; 2011 5227cifra I n. 2.8; 2013 3095all. 1 n. 3.RU 2017 249all. cifra I.]. Vedi ora la L del 20 giu. 2014 (RS 817.0 ).

  13. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 nov. 2018, in vigore dal 1° dic. 2018 (RU 2018 4137).

  14. Abrogata dalla cifra I dell’O del 7 nov. 2018, con effetto dal 1° dic. 2018 (RU 2018 4137).

  15. Introdotta dall’all. n. 5 dell’O del 26 gen. 2011 sul numero d’identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533).

  16. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 4145).

  17. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945).

  18. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1703).

  19. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945).

  20. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176).

  21. Originaria lett. e. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945).

  22. Introdotta dalla cifra I dell’O del 13 giu. 2000 (RU 2000 1735). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176).

  23. Introdotta dalla cifra I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 4145).

  24. Introdotta dalla cifra I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 4145).

  25. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1703).

  26. Introdotto dalla cifra I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176).

  27. Nuova espr. giusta l’all. n. II 16 dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 800). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

  28. Introdotto dalla cifra II n. 2 dell’O dell’8 mar. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 911).

  29. Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 8 dell’O del 30 apr. 2025 sulla statistica federale, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 318).

  30. RS 431.011

  31. Nuovo testo giusta la cifra II n. 25 dell’O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).

  32. Nuovo testo giusta la cifra II n. 25 dell’O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).

  33. Nuovo testo giusta la cifra II n. 25 dell’O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).

  34. Nuovo testo giusta la cifra II n. 25 dell’O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).

  35. Introdotta dalla cifra I dell’O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1735).

  36. Introdotta dalla cifra I dell’O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1735).

  37. Introdotta dalla cifra I dell’O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1735).

  38. Introdotta dalla cifra I dell’O del 13 giu. 2000 (RU 2000 1735). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176).

  39. Introdotta dalla cifra I dell’O del 13 giu. 2000 (RU 2000 1735). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176).

  40. Introdotta dalla cifra I dell’O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3373). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2014, in vigore dal 15 dic. 2014 (RU 2014 3677).

  41. Introdotta dal n. 5 dell’all. all’O del 26 gen. 2011 sul numero d’identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533).

  42. Introdotta dalla cifra I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176).

  43. Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  44. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 4145).

  45. Abrogato dalla cifra I dell’O del 29 giu. 1994, con effetto dal 1° ago. 1994 (RU 1994 1585).

  46. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176).

  47. Regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio, versione della GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6.

  48. Regolamento (CE) n. 192/2009 della Commissione, dell’11 marzo 2009, recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici, versione della GU L 67 del 12.3.2009, pag. 14.

  49. Regolamento (UE) n. 1097/2010 della Commissione, del 26 novembre 2010, recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici, versione della GU L 312 del 27.11.2010, pag. 1.

  50. Abrogati dalla cifra I dell’O del 4 mar. 2022, con effetto dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176).

  51. RS 235.1

  52. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 56 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

  53. RS 235.1

  54. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 56 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

  55. [RU 1993 2243; 1995 153all. 1 n. 3; 2000 667,1555art. 18.RU 2003 2197art. 23]. Ora: O del 25 giu. 2003 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione (RS 431.09 ).

  56. RS 235.1

  57. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 56 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

  58. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 56 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

  59. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 56 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

  60. RS 235.11

  61. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 27 dell’O dell’8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 735).

  62. RS 128.1

  63. Introdotto dall’all. 2 cifra II n. 56 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

  64. [RU 1988 2187, 1990 521]