Regolamento del Fondo Antonio Cadonau
418.3Federal Council Ordinance28 ago 1947Apri la fonte →
418.3
del 23 agosto 1947 (Stato 1° agosto 1996)
Il Consiglio federale svizzero
decreta:
Il fondo speciale della Confederazione che, grazie al versamento di franchi 300 000 fatto dalla successione di Antonio Cadonau, di Waltensburg/Vuorz, è stato costituito il 24 gennaio 1930 sotto la denominazione di «Fondo Antonio Cadonau», è amministrato conformemente alla legge del 28 giugno 1928su l’investimento dei capitali della Confederazione e dei fondi speciali.
Il capitale del fondo può essere aumentato con altri beni provenienti da donazioni, legati, prodotto di collette, ecc.
Gli interessi annui del capitale totale del fondo sono messi a disposizione dell’Ufficio federale della cultura, che deve impiegarli per aiutare le scuole svizzere all’estero riconosciute e il loro personale insegnante.Ciò facendo il Dipartimento terrà conto, in particolare, dei bisogni che non sono stati presi in considerazione, o lo furono in misura insufficiente, dal decreto federale del 26 marzo 1947concernente l’aiuto alle scuole svizzere all’estero.
Il capitale stesso del fondo non può essere intaccato che in circostanze straordinarie e in virtù di un decreto del Consiglio federale. In siffatto caso, il suo importo non dovrà tuttavia scendere al di sotto del primitivo ammontare di franchi 300 000.
Il presente regolamento entra in vigore il 28 agosto 1947. Esso sostituisce quello del 24 gennaio 1930, che ha lo stesso titolo.
Accesso programmatico
Accesso API e MCP con filtri per tipo di fonte, regione, tribunale, area giuridica, articolo, citazione, lingua e data.