Regolamento del Fondo Antonio Cadonau

418.3Federal Council Ordinance28 ago 1947

del 23 agosto 1947 (Stato 1° agosto 1996)

Il Consiglio federale svizzero

decreta:

Art. 1

Il fondo speciale della Confederazione che, grazie al versamento di franchi 300 000 fatto dalla successione di Antonio Cadonau, di Waltensburg/Vuorz, è stato costituito il 24 gennaio 1930 sotto la denominazione di «Fondo Antonio Cadonau», è amministrato conformemente alla legge del 28 giugno 19281su l’investimento dei capitali della Confederazione e dei fondi speciali.

Art. 2

Il capitale del fondo può essere aumentato con altri beni provenienti da donazioni, legati, prodotto di collette, ecc.

Art. 3

Gli interessi annui del capitale totale del fondo sono messi a disposizione dell’Ufficio federale della cultura, che deve impiegarli per aiutare le scuole svizzere all’estero riconosciute e il loro personale insegnante.2Ciò facendo il Dipartimento terrà conto, in particolare, dei bisogni che non sono stati presi in considerazione, o lo furono in misura insufficiente, dal decreto federale del 26 marzo 19473concernente l’aiuto alle scuole svizzere all’estero.

Art. 4

Il capitale stesso del fondo non può essere intaccato che in circostanze straordinarie e in virtù di un decreto del Consiglio federale. In siffatto caso, il suo importo non dovrà tuttavia scendere al di sotto del primitivo ammontare di franchi 300 000.

Art. 5

Il presente regolamento entra in vigore il 28 agosto 1947. Esso sostituisce quello del 24 gennaio 19304, che ha lo stesso titolo.

Footnotes

  1. [CS 6 5.RU 1969 299art. 35 lett. C]. Ora: conformemente alla LF del 6 ott. 1989 sulle finanze della Confederazione (RS 611.0 ).

  2. Nuovo testo della prima parte del per. giusta il n. I 24 dell’O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell’Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2243).

  3. [CS 4 20;RU 1960 1023.RU 1964 232art. 13 cpv. 1]. Ora: dalla LF del 9 ott. 1987 concernente il promovimento dell’istruzione dei giovani Svizzeri all’estero (RS 418.0 ).

  4. Non pubblicato nella RU.