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414.146•Ordinanza concernente il trasferimento alla Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA dei professori dei PF nominati prima del 1995 e assoggettati al regolamento sulle pensioni
414.146Legislation From Independent Enterprises And Institutions1 gen 2004
del 19 novembre 2003 (Stato 1° gennaio 2013)
il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 40b capoverso 4 della legge federale del 4 ottobre 19911sui
politecnici federali,
ordina:
I mutui ipotecari in corso concessi ai professori dall’ex Cassa per le vedove e gli orfani dei professori dei politecnici federali in virtù degli statuti del 16 giugno 1971 sono rilevati e gestiti dall’Ufficio federale delle abitazioni fino alla loro completa restituzione. È esclusa una proroga della durata di questi mutui. Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca3disciplina in un regolamento le condizioni applicabili ai mutui.
L’ordinanza del 16 novembre 19834sul corpo insegnante dei PF è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
RS 414.110 ↩
[RU 1983 1641, 1989 238, 1993 837, 1994 295, 1995 5863865, 2003 1119] ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2013. ↩
[RU 1983 1641, 1989 238, 1993 837, 1994 295, 1995 5863865, 2003 1119] ↩
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