Ordinanza concernente il trasferimento alla Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA dei professori dei PF nominati prima del 1995 e assoggettati al regolamento sulle pensioni

414.146Legislation From Independent Enterprises And Institutions1 gen 2004

del 19 novembre 2003 (Stato 1° gennaio 2013)

il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 40b capoverso 4 della legge federale del 4 ottobre 19911sui
politecnici federali,

ordina:

Art. 1 Professori dei PF in carica
  1. Dal 1° gennaio 2004, i professori ordinari e straordinari dei PF in carica, nominati prima del 1° gennaio 1995 e che il 1° gennaio 2004 non hanno ancora raggiunto il 65° anno d’età, sono assicurati obbligatoriamente presso la Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (PUBLICA). La prestazione d’uscita dal regolamento sulle pensioni ai sensi dell’ordinanza del 16 novembre 19832sul corpo insegnante dei PF corrisponde al totale delle somme di riscatto di cui ai capoversi 2 e 3, detratti gli importi di cui ai capoversi 4 e 5.
  2. Nel piano di base, il 1° gennaio 2004 è versata una somma di riscatto per ogni professore. Con questo versamento è accreditato ad ogni professore il numero di anni d’assicurazione necessario affinché al momento del pensionamento l’aliquota della rendita di vecchiaia corrisponda, a partire dal primo giorno del mese seguente il
    compimento del 65° anno d’età, all’aliquota della rendita di vecchiaia prima del trasferimento a PUBLICA. Per la determinazione della somma di riscatto fa stato il guadagno assicurato al 1° gennaio 2004, calcolato secondo le disposizioni di PUBLICA.
  3. Nel piano complementare, il 1° gennaio 2004 è accreditato ad ogni professore quale somma di riscatto un avere di vecchiaia. In base al modello previsto, quest’ultimo è determinato in modo che la somma delle rendite di vecchiaia del piano di base e del piano complementare corrisponda, a partire dal primo giorno del mese seguente il compimento del 65° anno d’età, alla rendita di vecchiaia secondo il previgente regolamento sulle pensioni. Il calcolo, per il quale fa stato la situazione al 1° gennaio 2004, si basa su un modello che parte dai presupposti seguenti:
    1. dal 1° gennaio 2004, l’onorario assicurato o il guadagno assicurato, calcolato secondo le disposizioni di PUBLICA, aumenta annualmente del 2 per cento, la prima volta il 1° gennaio 2005, l’ultima volta il 1° gennaio dell’anno
      civile in cui l’assicurato compie il 65° anno d’età;
    2. dal 1° gennaio 2005, sull’avere di vecchiaia è corrisposto annualmente un interesse del 4 per cento, mentre per il 2004 è determinante l’interesse effettivo applicato per gli averi di vecchiaia nel piano complementare;
    3. l’aliquota di conversione per l’accredito è pari al 6,88 per cento.
  4. Gli importi prelevati dopo il 1° gennaio 1995 per finanziare proprietà d’abitazioni o versati in seguito a divorzio non sono considerati per determinare l’aliquota della rendita applicata ai calcoli di cui ai capoversi 2 e 3. Il 1° gennaio 2004, gli importi prelevati e versati, cui va aggiunto un interesse composto annuo del 4 per cento fino al 31 dicembre 2003, sono trasformati in una riduzione delle prestazioni, conformemente alle disposizioni di PUBLICA.
  5. Dal 1° gennaio 2004, per le somme di riscatto ancora dovute a questa data secondo il diritto previgente si applicano le disposizioni di PUBLICA.
Art. 2 Professori pensionati e loro superstiti
  1. Il 1° gennaio 2004, i professori ordinari e straordinari nominati prima del 1° gennaio 1995 e che hanno compiuto il 65° anno d’età prima del 1° gennaio 2004 diventano beneficiari di rendite di PUBLICA. L’ammontare delle rendite correnti rimane invariato. L’adeguamento al rincaro è retto dalle disposizioni di PUBLICA.
  2. Il 1° gennaio 2004, i superstiti di professori deceduti dopo il 1° gennaio 1989 che hanno diritto a una rendita della Confederazione diventano beneficiari di rendite di PUBLICA. L’ammontare delle rendite correnti per superstiti rimane invariato. La cessazione del diritto a una rendita per superstiti sorto dopo il 31 dicembre 2003 e l’adeguamento al rincaro sono retti dalle disposizioni di PUBLICA.
  3. Il 1° gennaio 2004, i superstiti di professori deceduti prima del 1° gennaio 1989 che hanno diritto a una rendita della Confederazione entrano a far parte dell’effettivo dei beneficiari di rendite di PUBLICA. L’ammontare delle rendite correnti per superstiti rimane invariato. La cessazione del diritto a una rendita continua ad essere retta dagli statuti del 16 giugno 1971 della Cassa per le vedove e gli orfani dei professori dei politecnici federali. Per l’adeguamento al rincaro si applicano invece le disposizioni in vigore per PUBLICA.
  4. L’esperto in materia di previdenza professionale di PUBLICA calcola i capitali di copertura necessari in base ai principi della CFA 2000 (4 %), cui va aggiunto il supplemento di longevità applicato da PUBLICA.
Art. 3 Mutui ipotecari

I mutui ipotecari in corso concessi ai professori dall’ex Cassa per le vedove e gli orfani dei professori dei politecnici federali in virtù degli statuti del 16 giugno 1971 sono rilevati e gestiti dall’Ufficio federale delle abitazioni fino alla loro completa restituzione. È esclusa una proroga della durata di questi mutui. Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca3disciplina in un regolamento le condizioni applicabili ai mutui.

Art. 4 Abrogazione del diritto vigente

L’ordinanza del 16 novembre 19834sul corpo insegnante dei PF è abrogata.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Footnotes

  1. RS 414.110

  2. [RU 1983 1641, 1989 238, 1993 837, 1994 295, 1995 5863865, 2003 1119]

  3. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2013.

  4. [RU 1983 1641, 1989 238, 1993 837, 1994 295, 1995 5863865, 2003 1119]

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.