Ordinanza del Consiglio dei PF sull’Audit interno del settore dei PF

414.121Legislation From Independent Enterprises And Institutions1 apr 2004

del 5 febbraio 2004 (Stato 1° settembre 2018)

Il Consiglio dei PF,

visto l’articolo 35a tercapoverso 2 della legge del 4 ottobre 19911sui PF,2

ordina:

Art. 1 Compiti dell’Audit interno
  1. Il servizio «Audit interno» cura la revisione interna dei PF e degli istituti di ricerca del settore dei PF.3
  2. L’Audit interno valuta in particolare i processi di gestione dei rischi, i sistemi di direzione e di controllo, nonché i processi di governance e contribuisce al loro miglioramento.4 2bis. Nell’adempimento dei suoi compiti si attiene agli standard riconosciuti a livello internazionale dell’Institute of Internal Auditors (IIA)5.6
  3. Non rientra nelle competenze dell’Audit interno la vigilanza finanziaria sul Consiglio dei PF e sulla sua segreteria generale.
Art. 2 Statuto dell’Audit interno
  1. L’Audit interno opera in modo autonomo e indipendente.
  2. È subordinato al presidente del Consiglio dei PF.7
Art. 3 Comitato di audit
  1. La vigilanza sull’Audit interno è esercitata da un comitato (comitato di audit) istituito ai sensi dell’articolo 18 del regolamento interno del 17 dicembre 20038del Consiglio dei PF.
  2. Il responsabile dell’Audit interno partecipa alle sedute del comitato di audit.
Art. 4 Diritti e obblighi dell’Audit interno
  1. L’Audit interno gode di un diritto illimitato all’informazione. Esso può consultare tutti gli atti ed esigere informazioni indispensabili all’adempimento dei suoi compiti. Si assicura di disporre di tutte le informazioni riguardanti i fatti, i progetti e le istruzioni importanti degli istituti del settore dei PF.
  2. Svolge i suoi compiti con competenza, diligenza e discrezione.
  3. Esso non ha il diritto d’impartire istruzioni. Non gli sono delegati compiti di tipo operativo.
Art. 5 Norme di revisione interna e criteri di vigilanza finanziaria
  1. L’Audit interno cura la revisione interna secondo norme riconosciute.
  2. I criteri della vigilanza finanziaria sono la regolarità, il rispetto del diritto vigente, la redditività e l’efficacia.
  3. Mediante verifiche della redditività si accerta se le risorse sono impiegate in modo parsimonioso, se il rapporto tra costi e benefici è favorevole e se le uscite finanziarie producono gli effetti desiderati.
Art. 6 Programma di revisione e verifiche speciali
  1. L’Audit interno propone ogni anno un programma di revisione. Il programma è approvato dal comitato di audit.9
  2. Il comitato di audit autorizza le verifiche speciali richieste dai PF e dagli istituti di ricerca.
Art. 7 Rapporto
  1. L’Audit interno allestisce un rapporto per ogni revisione effettuata. In esso sono contenuti i risultati delle verifiche e le raccomandazioni emanate.
  2. Il rapporto di revisione è inviato al presidente del PF oppure al direttore dell’istituto di ricerca le cui finanze sono state oggetto di verifica. Il presidente del Consiglio dei PF e i membri del comitato di audit ricevono una copia di ogni rapporto.10
  3. L’Audit interno stende alla fine dell’anno un rapporto d’attività destinato al comitato di audit.11
Art. 8 Procedura in caso di contestazione
  1. I PF e gli istituti di ricerca esprimono per scritto il loro parere sulle raccomandazioni emanate dall’Audit interno entro i termini stabiliti.
  2. Se il parere diverge in modo significativo dalle raccomandazioni oppure se constata che importanti raccomandazioni non sono state attuate, l’Audit interno sottopone il caso al comitato di audit unitamente ad una proposta scritta.12
  3. Le decisioni del comitato di audit vengono comunicate all’Audit interno.13
Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2004.

Footnotes

  1. RS 414.110

  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 5 lug. 2018, in vigore dal 1° set. 2018 (RU 2018 2959).

  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 5 lug. 2018, in vigore dal 1° set. 2018 (RU 2018 2959).

  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 4 lug. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3481).

  5. Disponibile sul sito dell’Associazione svizzera di revisione interna, www.svir.ch.

  6. Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 5 lug. 2018, in vigore dal 1° set. 2018 (RU 2018 2959).

  7. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 4 lug. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3481).

  8. RS 414.110.2

  9. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 5 lug. 2018, in vigore dal 1° set. 2018 (RU 2018 2959).

  10. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 5 lug. 2018, in vigore dal 1° set. 2018 (RU 2018 2959).

  11. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 5 lug. 2018, in vigore dal 1° set. 2018 (RU 2018 2959).

  12. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 23 mar. 2005, in vigore dal 1° mag. 2005 (RU 2005 1825).

  13. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 5 lug. 2018, in vigore dal 1° set. 2018 (RU 2018 2959).