Ordinanza sull’abilitazione al Politecnico federale di Zurigo

414.110.373.1Legislation From Independent Enterprises And Institutions1 lug 2004

(Ordinanza sull’abilitazione al PF di Zurigo)

del 2 giugno 2004 (Stato 1° agosto 2008)

La direzione del PF di Zurigo,

visto l’articolo 10 capoverso 3 dell’ordinanza del 13 novembre 20031sui Politecnici federali di Zurigo e Losanna,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina le condizioni, la procedura e le competenze per il conferimento dell’abilitazione al Politecnico federale di Zurigo (PF di Zurigo) come pure gli effetti dellavenia legendi .

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s’intende per:

a.abilitazione:conseguimento dell’autorizzazione ad insegnare (venia legendi ) come libero docente;
b.venia legendi:autorizzazione limitata nel tempo a tenere corsi non inclusi nel piano di studi (corsi liberi) in un determinato campo d’insegnamento presso un dipartimento del PF di Zurigo.

Sezione 2: Condizioni

Art. 3 Principi

Le condizioni per l’ottenimento dell’abilitazione al PF di Zurigo sono:

  1. le qualifiche scientifiche, che di norma sono comprovate presentando una tesi di abilitazione;
  2. l’attitudine all’insegnamento.
Art. 4 Tesi di abilitazione
  1. Chi desidera conseguire lavenia legendi presenta una tesi di abilitazione. È fatto salvo il capoverso 5. 1bis. La tesi di abilitazione è presentata: a. in versione cartacea; e b. in una versione elettronica corrispondente alla versione cartacea.2
  2. La tesi di abilitazione è un lavoro qualificato di ricerca o di ingegneria nel campo d’insegnamento per il quale il richiedente desidera conseguire lavenia legendi .
  3. La tesi di abilitazione non deve essere stata pubblicata prima dell’inoltro della domanda di abilitazione. Dopo l’inoltro della domanda si possono pubblicare parti del manoscritto; non è però consentito designarle come tesi di abilitazione. 3bis. Dopo aver accolto la domanda di abilitazione, il PF di Zurigo è autorizzato a rendere accessibile al pubblico la tesi di abilitazione e ad adottare misure di archiviazione. Sono fatti salvi una dichiarazione scritta contraria del richiedente o diritti contrapposti di terzi. La pubblicazione della sintesi, se disponibile, è ammessa in ogni caso.3
  4. La tesi di abilitazione è redatta in una delle lingue d’insegnamento.
  5. Il rettore può esonerare dal presentare una tesi di abilitazione il candidato che:
    1. si è distinto per prestazioni di rilievo in campo scientifico o nello svolgimento di un’attività pratica; oppure
    2. ha conseguito a condizioni analoghe l’abilitazione presso un’altra scuola universitaria per il campo d’insegnamento per il quale ha presentato la domanda al PF di Zurigo.
Art. 5 Attitudine all’insegnamento
  1. Il candidato deve dimostrare di possedere l’attitudine all’insegnamento comprovata in particolare da una precedente attività d’insegnamento esercitata con successo o dalla frequentazione di corsi di didattica.
  2. Il candidato deve inoltre tenere una relazione di prova su un tema scelto dal competente collegio dei professori; quest’ultimo può esonerare dalla relazione di prova il candidato che ha esercitato per diversi anni e con successo un’attività d’insegnamento al PF di Zurigo.

Sezione 3: Procedura d’abilitazione

Art. 6 Domanda
  1. La domanda per ottenere lavenia legendi è presentata al rettore del PF di Zurigo.
  2. Nella domanda si descrive il campo d’insegnamento per il quale è richiesta lavenia legendi e si indica il dipartimento nel quale il richiedente desidera insegnare.
  3. Alla domanda sono allegati:
    1. un curriculum vitae e un curriculum studiorum;
    2. un elenco dei lavori scientifici pubblicati;
    3. la tesi di abilitazione; è fatto salvo l’articolo 4 capoverso 5;
    4. la copia di un documento d’identità ufficiale;
    5. la copia del diploma di dottorato, se è stato conseguito un dottorato.
  4. Prima di presentare formalmente la domanda, il candidato può chiedere al dipartimento presso il quale desidera insegnare se il tema previsto per la tesi d’abilitazione è appropriato e quali sono le esigenze quanto alla qualità.
Art. 7 Valutazione
  1. Il collegio dei professori del dipartimento per il quale deve essere rilasciata lavenia legendi o a cui compete il campo d’insegnamento in questione valuta la domanda di abilitazione, e più precisamente:
    1. la tesi di abilitazione*;*
    2. i lavori scientifici pubblicati menzionati nell’elenco;
    3. l’attitudine all’insegnamento in una scuola universitaria.
  2. Il collegio dei professori del dipartimento competente designa fra i professori che ne fanno parte un relatore e un correlatore. Inoltre chiede di norma una perizia a un esperto esterno.
  3. Il relatore ed il correlatore preparano il parere del collegio dei professori.
  4. Nel parere definitivo il collegio dei professori dà un preavviso sulla qualità della tesi di abilitazione e sull’attitudine all’insegnamento del candidato.
  5. Il collegio dei professori propone al rettore di conferire o negare al richiedente lavenia legendi o, se del caso, di trasmettere la domanda ad un altro dipartimento. In caso di preavviso favorevole, il collegio dei professori sottopone al rettore anche una proposta per la descrizione del campo d’insegnamento.
  6. Se una domanda non ha manifestamente alcuna possibilità di essere accolta, il rettore può, sentito il collegio dei professori, proporre al richiedente di ritirarla.
Art. 8 Decisione
  1. Il rettore decide in merito alla domanda di abilitazione fondandosi sulla proposta del collegio dei professori del dipartimento competente e sulle perizie di cui all’articolo 7 capoverso 2.
  2. Il rettore accoglie la proposta di conferimento dellavenia legendi se:
    1. le condizioni di cui all’articolo 3 sono soddisfatte;
    2. il collegio dei professori ritiene che l’attività d’insegnamento prevista costituisca un utile complemento all’offerta di corsi.
  3. Lavenia legendi è conferita o negata con decisione del rettore. Il conferimento diventa effettivo il 1° febbraio o il 1° agosto.4
  4. Il libero docente riceve un documento, firmato dal rettore, attestante che gli è stata conferita lavenia legendi .

Sezione 4: Effetti della venia legendi

Art. 9 Scadenza e rinnovo
  1. Lavenia legendi è conferita per una durata di otto semestri. Può essere rinnovata di volta in volta per altri otto semestri, al massimo però fino al termine del semestre in cui il libero docente compie 65 anni.
  2. Per il rinnovo dellavenia legendi occorre inoltrare una domanda al rettore. La domanda va presentata all’inizio del settimo semestre. Per il disbrigo della domanda si applicano per analogia l’articolo 7 capoversi 1, 4 e 5 e l’articolo 8.
Art. 10 Titolo

Chi ha ottenuto lavenia legendi è autorizzato a portare il titolo di libero docente.

Art. 11 Insegnamento obbligatorio
  1. Il libero docente è obbligato ad annunciare e tenere almeno un corso per anno accademico.
  2. Il libero docente più presentare al rettore una domanda di dispensa dall’insegnamento obbligatorio. Alla domanda acclude il parere del dipartimento. La dispensa è limitata ad un anno; in casi eccezionali e giustificati può essere accordata una dispensa per più di un anno.
  3. Prima di annunciare il corso, il libero docente concorda il titolo e il contenuto con i professori competenti per lo stesso campo d’insegnamento.
  4. Se il libero docente tiene un corso in qualità di incaricato dei corsi, l’insegnamento obbligatorio è considerato adempiuto.
Art. 12 Lezione inaugurale

Entro un anno dal primo conferimento dellavenia legendi il libero docente può tenere una lezione inaugurale pubblica su un tema che rientra nel suo campo d’insegnamento. La lezione è organizzata dal Servizio docenti.

Art. 13 Onorario

Ai liberi docenti è versato un onorario per i corsi da loro tenuti che non rientrano nel loro mandato d’insegnamento.

Art. 14 Non rinnovo o revoca della venia legendi
  1. Su richiesta del collegio dei professori competente oppure dopo aver sentito quest’ultimo, il rettore può decidere di non rinnovare o di revocare lavenia legendi :
    1. in caso di inadempimento doloso dell’insegnamento obbligatorio;
    2. in caso di impossibilità prevedibile ad ottemperare durevolmente in futuro all’insegnamento obbligatorio d’insegnare ai sensi dell’articolo 11 capoverso 1;
    3. se l’attività di insegnamento non costituisce più un complemento utile all’offerta di corsi; oppure
    4. in caso di perdita delle qualifiche scientifiche o professionali.
  2. In caso di non rinnovo o revoca, il diritto a portare il titolo di libero docente si estingue.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 15
Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2004.

Footnotes

  1. RS 414.110.37

  2. Introdotto dal n. I dell’O della Direzione del PF di Zurigo del 1° lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 4503).

  3. Introdotto dal n. I dell’O della Direzione del PF di Zurigo del 1° lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 4503).

  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PF di Zurigo del 21 mag. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 3361).