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414.110.12•Convenzione fra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo circa la divisione degli oggetti costituenti le collezioni comuni di paleontologia
414.110.12Agreements Between Confederation And Cantons31 mar 1909
(Convenzione di divisione del 28 dicembre 1905 art. 6 n. III e IV)
del 1° e 31 marzo 1909 (Stato 31 marzo 1909)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo
hanno convenuto di regolare la divisione degli oggetti costituenti le collezioni comuni di paleontologia del Politecnico e dell’Università di Zurigo in conformità della seguente convenzione, anzichè ricorrere a un lodo arbitrale secondo l’articolo 6 numero III della convenzione di divisione del 28 dicembre 19051.
Tutti gli altri oggetti delle collezioni paleontologiche comuni passano in proprietà del Politecnico.
La collezione geologica, prima di consegnare gli oggetti alla collezione zoologica, ha il diritto di farne eseguire dei gessi, quando ciò appaia desiderabile e possa farsi senza danneggiare gli originali.
Finchè sussisteranno le cattedre comuni di storia naturale, si osserverà il principio di ripartizione stabilito nella presente convenzione per ogni nuovo oggetto acquistato o ricevuto in dono.
RS 414.110.1 ↩
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