Ordinanza sugli emolumenti riguardanti il campo d’attività della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione

412.109.3OEm-SEFRIFederal Council Ordinance1 ago 2006

(Ordinanza sugli emolumenti SEFRI, OEm-SEFRI)1

del 16 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2017)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19972sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
visti gli articoli 65 capoverso 1 e 67 della legge del 13 dicembre 20023sulla formazione professionale;
visto l’articolo 70 capoverso 2 della legge del 30 settembre 20114sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero,5

ordina:

Art. 1 Riscossione degli emolumenti
  1. La SEFRI6riscuote emolumenti per le sue decisioni di primo grado e per le sue prestazioni.
  2. I terzi riscuotono emolumenti in virtù della presente ordinanza se è stata loro delegata la competenza di pronunciare decisioni o fornire prestazioni in uno dei seguenti settori:
    1. riconoscimento di diplomi esteri;
    2. conversione di titoli.
Art. 2 Deroghe alla riscossione degli emolumenti

Non sono riscossi emolumenti per:

  1. le decisioni riguardanti i contributi federali;
  2. l’approvazione di regolamenti d’esame, programmi quadro d’insegnamento e piani di formazione;
  3. il riconoscimento dei cicli di formazione e delle formazioni postdiploma dispensati da scuole specializzate superiori e dei curricoli di formazione per la maturità professionale;
  4. l’approvazione di corsi intercantonali;
  5. 7
Art. 3 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20048sugli emolumenti (OgeEm).

Art. 4 Calcolo degli emolumenti
  1. Gli emolumenti sono fissati in funzione del dispendio di tempo.
  2. La tariffa oraria oscilla tra i 90 e i 200 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste al personale responsabile.
  3. Per decisioni e prestazioni nel campo del riconoscimento di diplomi e attestati esteri gli emolumenti oscillano tra i 90 e i 1000 franchi.
  4. Per decisioni e prestazioni nel campo della conversione di diplomi esteri gli emolumenti oscillano tra i 100 e i 400 franchi.
  5. Per le decisioni e le prestazioni indicate di seguito si applicano i seguenti importi forfetari:
    1. per l’iscrizione ai registri degli esami federali di professione e degli esami federali professionali superiori: 20 franchi;
    2. per i permessi di brillamento e di utilizzazione e l’eventuale modifica dei dati di detti permessi: 50 franchi;
    3. per la modifica della validità nel registro dei permessi di brillamento e di utilizzazione: 20 franchi.
  6. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca9può adeguare la tariffa oraria, il quadro tariffario e gli emolumenti forfetari al rincaro.
Art. 4a Emolumenti per l’esame svizzero di maturità

Per gli esami organizzati dalla Commissione svizzera di maturità sono riscossi emolumenti ai sensi dell’ordinanza del 3 novembre 201010sulle tasse e le indennità per l’esame svizzero di maturità e gli esami complementari.

Art. 5 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2006.

(art. 5)

Modifica del diritto vigente

11

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631).

  2. RS 172.010

  3. RS 412.10

  4. RS 414.20

  5. Nuovo testo giusta l’art. 65 cpv. 2 dell'O del 23 nov. 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4569).

  6. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.

  7. Abrogata dal n. I 6 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631).

  8. RS 172.041.1

  9. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.

  10. RS 172.044.13

  11. Le mod. possono essere consultate allaRU 2006 2639.

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