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362.1•Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni concernente la trasposizione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen e Dublino
362.1Agreements Between Confederation And Cantons1 apr 2009
del 20 marzo 2009 (Stato 1° aprile 2009)
Visto l’articolo 1 capoverso 2 del decreto federale del 17 dicembre 20041
che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l’UE
per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino:
Questa Convenzione disciplina in particolare:
Per la debita applicazione della presente Convenzione, la Confederazione e i Cantoni designano il rispettivo ufficio di contatto.
La Confederazione trasmette immediatamente all’ufficio di contatto dei Cantoni le notifiche ricevute dalle istituzioni UE riguardanti i nuovi atti o provvedimenti che la Svizzera deve riprendere nell’ambito dell’acquis di Schengen e Dublino.
La Confederazione e i Cantoni presentano ai comitati misti un rapporto secondo l’articolo 9 capoverso 1 AAS8e l’articolo 6 capoverso 1 AAD9sull’interpretazione e l’applicazione dell’acquis di Schengen e Dublino da parte delle autorità amministrative e dei tribunali.
| 20 marzo 2009 | In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|---|
| Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova | |
| In nome dei Cantoni: | |
| Il presidente della CdC, Lorenz Bösch |
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