del 25 novembre 1974 (Stato 1° aprile 2004)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 33 capoverso 3, 36, 42 capoverso 3, 94 e 107 capoverso 1
della legge federale del 22 marzo 19741sul diritto penale amministrativo (DPA);
visto l’articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 19742a sostegno di
provvedimenti per migliorare le finanze federali,3
ordina:
1. Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione
- Le tasse e spese nel procedimento amministrativo si determinano giusta la presente ordinanza. I periti sono indennizzati giusta l’ordinanza del 1° ottobre 19734sulle indennità ai membri delle commissioni, ai periti e agli incaricati.
- Le spese della procedura dinanzi ai tribunali cantonali, del carcere preventivo e dell’esecuzione delle sentenze da parte dei Cantoni si determinano giusta il pertinente diritto cantonale.
- Per le spese della procedura dinanzi al Tribunale federale e al Tribunale penale federale rimangono determinanti gli articoli 245 della legge federale del 15 giugno 19345sulla procedura penale (PP) e 146–161 della legge federale del 16 dicembre 19436sull’organizzazione giudiziaria.7
Art. 1a Spese di procedura
Le spese di procedura si compongono:
- dei disborsi giusta gli articoli 4 a 6;
- delle tasse di decisione giusta gli articoli 6a a 9;
- della tassa di stesura giusta l’articolo 12 e, se del caso, delle tasse di cancelleria giusta gli articoli 13 a 17.
Art. 2 Spese del procedimento in materia di obbligo di pagamento o restituzione
- Le spese del procedimento amministrativo in materia di obbligo di pagamento o restituzione (art. 63 cpv. 2 DPA) sono parte integrante di quelle del procedimento penale e si determinano giusta la presente ordinanza.
- Le spese della procedura di ricorso dinanzi ad autorità di vigilanza o commissioni di ricorso e dinanzi al Tribunale federale si determinano giusta l’ordinanza del 10 settembre 19698sulle tasse e spese nella procedura amministrativa; esse sono indicate separatamente e aggiunte alle spese dell’amministrazione a tenore del capoverso 1.
Art. 3 Riunione delle spese
Le spese procedurali inerenti al decreto penale o all’ordine di confisca sono aggiunte a quelle della procedura d’opposizione.
2. Disborsi della procedura
Art. 4 In genere
- I disborsi comprendono le indennità al difensore d’ufficio (art. 5), ai testimoni e alle persone tenute a dare informazioni (art. 6), ai periti, traduttori e interpreti, le spese del carcere preventivo e dell’assistenza fra le autorità (combinato disposto dell’art. 30 cpv. 3 DPA e degli art. 27 PP9e 354 CP10), le altre spese in contanti connesse ad operazioni d’inchiesta, come anche le spese della pubblicazione della decisione nelFoglio federale .
- Le spese di traduzione di atti dell’inserto, memorie, informazioni o deposizioni da una lingua nazionale in un’altra lingua nazionale sono a carico dell’amministrazione.
- Le spese per la rimunerazione e i viaggi di servizio dei funzionari inquirenti e degli ausiliari aggregati (segretari e simili), come anche le tasse postali e telefoniche del traffico interno non sono conteggiate. Tuttavia, se l’oggetto o il decorso dell’inchiesta esige parecchi viaggi di servizio del funzionario inquirente o l’impiego fuori sede di parecchi funzionari o ausiliari, le indennità che ne derivano giusta l’ordinamento dei funzionari sono di regola aggiunte ai disborsi a tenore del capoverso 1.
Art. 5 Indennità al difensore
- L’onorario del difensore designato dall’imputato si determina giusta il pertinente diritto cantonale o estero e, nel caso dell’articolo 32 capoverso 2 lettera b DPA, secondo quanto convenuto fra le parti.
- L’indennità al difensore d’ufficio (art. 33 DPA) è stabilita nei limiti della tariffa, determinante in materia penale, delle spese ripetibili accordate alla controparte nelle cause davanti al Tribunale federale, del 14 novembre 195911. L’ammontare massimo dell’onorario quivi previsto è tuttavia applicabile soltanto se sono adempiute le condizioni descritte nell’articolo 7 capoverso 1 della tariffa, altrimenti si riduce di regola alla metà.
- Immediatamente prima di decidere, l’amministrazione ingiunge al difensore d’ufficio di presentarle senza indugio la nota delle spese, con indicazione separata degli sborsi, delle spese di viaggio e delle indennità per le copie; se questi non presenta la nota entro dieci giorni, le spese si hanno per saldate con l’indennità giusta il capoverso 2.
Art. 6 Indennità alle persone tenute a dare informazioni
- Le persone tenute a dare informazioni hanno diritto, come i testimoni, al rimborso delle spese indispensabili e a un’indennità adeguata per perdita di tempo (combinato disposto degli art. 41 cpv. 2 DPA e 245 cpv. 2 PP12), salvo che la loro cooperazione si restringa a un’informazione scritta o orale (anche telefonica) ch’esse possono dare senza lunghe ricerche.
- Chiunque, per le sue informazioni, si renda sospetto di reato non ha diritto all’indennità.
3. Tasse di decisione
Art. 6a Calcolo
La tassa di decisione (art. 7 a 9) è calcolata in funzione dell’importanza della causa e del dispendio che necessita il suo disbrigo.
Art. 7 Decreti penali, decisioni penali e simili
- Per il decreto penale nella procedura abbreviata (art. 65 DPA) non sono riscosse tasse di decisione.
- Negli altri casi la tassa di decisione è di:
- per il decreto penale, da 50 a 5000 franchi;
- per la decisione di non doversi procedere (art. 62 DPA) e per la confisca indipendente (art. 66 DPA), da 50 a 5000 franchi;
- per la decisione penale, la decisione di non doversi procedere o la decisione di confisca nella procedura d’opposizione (art. 70 DPA), da 100 a 10000 franchi.13
- Se un decreto o una decisione concernono più persone, le aliquote giusta il capoverso 2 possono essere proporzionalmente moltiplicate.
- Se il decreto penale o la decisione penale è connesso con la decisione sull’obbligo di pagamento o restituzione (art. 63 cpv. 2 DPA) e la pertinente legge amministrativa prevede, per una decisione indipendente di tal tipo, una tassa di decisione, questa è riscossa in sovrappiù e indicata separatamente; se tale tassa non è prevista, le aliquote della tassa di decisione giusta il capoverso 2 possono essere adeguatamente aumentate, ma non oltre il doppio.
Art. 8 Decisione del direttore o capo dell’amministrazione in causa e altre decisioni amministrative
Per le decisioni giusta gli articoli 27, 29 capoverso 2, 100 capoverso 4 e 102 capoverso 2 DPA è riscossa una tassa di decisione da 50 a 2000 franchi.
Art. 9 Rigetto di una domanda di revisione
Per la decisione sul rigetto di una domanda di revisione è riscossa una tassa di decisione da 50 a 5000 franchi.
4. Spese a carico della persona non comparsa senza giustificazione
Art. 10
- Le spese che, giusta l’articolo 42 capoverso 3 DPA, possono essere addossate alla persona non comparsa senza giustificazione sono:
- gli sborsi per i viaggi di servizio del funzionario inquirente e degli ausiliari aggregati, come anche per la protrazione di viaggi siffatti;
- le indennità ai terzi comparsi per confronto o partecipazione all’assunzione delle prove (art. 35 cpv. 1 DPA), al difensore d’ufficio e al traduttore, giusta le aliquote stabilite nella presente ordinanza. L’imputato invano comparso è indennizzato come un testimone.
- Le spese cagionate dalla mancata comparizione dell’imputato sono aggiunte a quelle procedurali e sono a questo addossate anche se il procedimento viene tolto.
- Le spese da addossare a un terzo sono fatte valere con decisione dell’amministrazione in causa; l’articolo 96 DPA s’applica per analogia.
5. Spese ripetibili
Art. 11
- L’imputato, il detentore di un oggetto sequestrato o l’occupante di un’abitazione perquisita che chiede un’indennità giusta gli articoli 99 o 101 DPA deve presentare all’autorità incaricata di stabilire l’indennità una distinta particolareggiata, in doppio esemplare se si tratta di procedimento giudiziario.
- La distinta menziona:
- le spese del difensore o patrocinatore, se questi non è né in rapporto di servizio col pretendente né suo rappresentante legale;
- i disborsi e le altre spese, se superano in totale 50 franchi;
- la perdita di guadagno conseguente alle operazioni d’inchiesta.
- Nello stabilire l’indennità non è tenuto conto delle spese inutili o sproporzionate.
6. Tasse di stesura
Art. 12
- La tassa di stesura si compone di:
- una tassa di 10 franchi la pagina per la confezione dell’originale;
- una tassa giusta l’articolo 13 per ogni riproduzione necessaria di documenti.
- Il rappresentante o patrocinatore di una delle parti alla procedura ha diritto a un esemplare gratuito.
7. Tasse di cancelleria
Art. 13 Riproduzione di documenti
- La tassa per la riproduzione di documenti è di 50 centesimi la pagina di fotocopia.
- Per la consegna di altre riproduzioni poligrafiche valgono le tariffe dell’Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale.
Art. 14 Esame degli atti
- La tassa per prendere conoscenza degli atti di una causa definita con decisione passata in giudicato è di 15 franchi.
- Per le ricerche ufficiali negli atti o secondo gli atti di una causa definita con decisione passata in giudicato è riscossa una tassa di 30 franchi per ogni mezz’ora o frazione di mezz’ora.
Art. 15 Telegrammi
Per le comunicazioni via telescrivente (telegrammi, telex e simili) sono riscossi 5 franchi oltre alle tasse e emolumenti ordinari.
Art. 16 Legalizzazioni
La tassa per una legalizzazione o attestazione (p. es. attestazione di forza di cosa giudicata) è di 20 franchi.
Art. 16a Condono delle tasse
L’autorità può condonare, in tutto o in parte, le tasse di cancelleria (art. 13 a 16) se il debitore è indigente oppure per altre ragioni importanti.
Art. 17 Esenzione dalle tasse
Non è riscossa alcuna tassa di cancelleria presso le autorità federali, cantonali e comunali che si rivolgono per proprio conto all’amministrazione.
8. Entrata in vigore
Art. 18
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1975.