del 10 novembre 2004 (Stato 1° gennaio 2023)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 445 del Codice di diritto processuale penale svizzero1(CPP),2
ordina:
Art. 1 Disposizioni del Codice penale
Le autorità cantonali comunicano tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere emanate in applicazione delle seguenti disposizioni del Codice penale3:4
- articoli 111 e seguenti (reati contro la vita e l’integrità della persona, se attengono ai trasporti pubblici): comunicazione all’Ufficio federale dei trasporti;
- articolo 156 (estorsione, se è stata commessa a danno della Confederazione): comunicazione al Ministero pubblico della Confederazione;
- articoli 195, 1965e 197 (promovimento della prostituzione, tratta di esseri umani e pornografia): comunicazione all’Ufficio federale di polizia;
- articoli 231 e 234 (propagazione di malattie dell’uomo e inquinamento di acque potabili): comunicazione all’Ufficio federale della sanità pubblica;
- articolo 237 (soltanto perturbamento della circolazione aerea pubblica): comunicazione all’Ufficio federale dell’aviazione civile;
- articolo 238 (perturbamento del servizio ferroviario): comunicazione all’Ufficio federale dei trasporti e all’Ufficio d’inchiesta conformemente all’articolo 15 della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (RS742.101 );
- articolo 239 (perturbamento di pubblici servizi, se attengono al perturbamento di imprese di trasporto): comunicazione all’Ufficio federale dei trasporti e all’Ufficio d’inchiesta conformemente all’articolo 15 della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie;
- articoli 240, 241, 242, 243, 244 e 247 (contraffazione di monete, alterazione di monete, messa in circolazione di monete false, imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione, importazione, acquisto e deposito di monete false, strumenti per la falsificazione e uso illegittimo di strumenti): comunicazione all’Ufficio federale di polizia;
9.6 articoli 259, 260, 261, 261bise 285 (pubblica istigazione a un crimine o alla violenza, sommossa, perturbamento della libertà di credenza e di culto, discriminazione razziale, violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari): comunicazione all’Ufficio federale di polizia;
- articoli 322ter–322septies(corruzione attiva, corruzione passiva, concessione di vantaggi, accettazione di vantaggi, corruzione di pubblici ufficiali stranieri): comunicazione all’Ufficio federale di polizia.
Art. 2 Cause soggette a un’autorizzazione
Le autorità cantonali comunicano al Ministero pubblico della Confederazione tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere relative a reati commessi da rappresentanti della Confederazione ai sensi dell’articolo 17 della legge del 13 dicembre 20027sul Parlamento e degli articoli 14 e 15 della legge del 14 marzo 19588sulla responsabilità.
Art. 3 Altre leggi federali
Le autorità cantonali comunicano tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere emanate in applicazione delle seguenti leggi federali:
- legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri [CS1 117]9: comunicazione alla Segreteria di Stato della migrazione10;
- legge federale del 26 giugno 1998 sull’asilo (RS142.31 ): comunicazione alla Segreteria di Stato della migrazione;
- legge del 9 ottobre 1992 sul diritto d’autore (RS231.1 ): comunicazione all’Istituto federale della proprietà intellettuale;
- legge del 9 ottobre 1992 sulle topografie (RS231.2 ): comunicazione all’Istituto federale della proprietà intellettuale;
- legge del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi (RS232.11 ): comunicazione all’Istituto federale della proprietà intellettuale;
- legge del 5 ottobre 2001 sul design (RS232.12 ): comunicazione all’Istituto federale della proprietà intellettuale;
- legge federale del 5 giugno 193111per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici [CS2 919]: comunicazione all’Istituto federale della proprietà intellettuale;
- legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (RS241 ): comunicazione alla Segreteria di Stato dell’economia12;
- legge federale del 17 marzo 1972 che promuove la ginnastica e lo sport [RU1972 1069]13: comunicazione all’Ufficio federale dello sport;
- legge del 20 giugno 2003 sul trasferimento dei beni culturali (RS444.1 ): comunicazione all’Ufficio federale della cultura;
- legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (RS451 ): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente14;
- legge federale del 9 marzo 1978 sulla protezione degli animali [RU1981 562]15: comunicazione all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria16;
- legge del 20 giugno 1997 sulle armi (RS514.54 ): comunicazione all’Ufficio federale di polizia;
- legge federale del 21 giugno 1932 sull’alcool (RS680 ), per quanto concernano i divieti di commercio al minuto di cui all’articolo 41: comunicazione alla Regia federale degli alcool;
14a .17 legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (RS742.101) : comunicazione all’Ufficio federale dei trasporti;
14b .18 legge del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune (RS743.01 ), per quanto concernano impianti di trasporto a fune che necessitano di una concessione per il trasporto di viaggiatori: comunicazione all’Ufficio federale dei trasporti;
- legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici (RS812.21 ): comunicazione all’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici;
- legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (RS814.01 ): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente;
- legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (RS814.20 ): comunicazione all’ Ufficio federale dell’ambiente;
- legge del 21 marzo 2003 sull’ingegneria genetica (RS814.91 ): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente;
- legge del 9 ottobre 199219sulle derrate alimentari [RU1995 1469]: comunicazione all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria;
- legge del 18 dicembre 1970 sulle epidemie [RU1974 1071]20: comunicazione all’Ufficio federale della sanità pubblica;
- legge del 13 marzo 1964 sul lavoro (RS822.11 ): comunicazione alla Segreteria di Stato dell’economia;
- legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (RS831.40 ): comunicazione all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali;
- legge forestale del 4 ottobre 1991 (RS921.0 ): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente;
- legge del 20 giugno 1986 sulla caccia (RS922.0 ): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente;
- legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (RS923.0 ): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente;
25bis.21 legge del 16 dicembre 2005 sui revisori (RS221.302 ): comunicazione all’Autorità federale di sorveglianza dei revisori;
- legge federale del 9 giugno 197722sulla metrologia [RU1977 2394]: comunicazione all’Istituto federale di metrologia (METAS)23;
- legge del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi (RS941.31 ): comunicazione all’Amministrazione federale delle dogane;
- legge del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (RS941.41 ): comunicazione all’Ufficio federale di polizia;
28bis.24 legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS946.51 ): comunicazione alla Segreteria di Stato dell’economia;
29.25 legge del 22 giugno 200726sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA): comunicazione all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA);
30.27 leggi sui mercati finanziari secondo l’articolo 1 capoverso 1 LFINMA: comunicazione alla FINMA.
Art. 4 Comunicazione delle decisioni
Le decisioni penali devono essere trasmesse immediatamente, in copia integrale e gratuita, all’ufficio dell’amministrazione federale cui spetta il caso.
Art. 5 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.
Compendio delle norme federali che prevedono esse stesse l’obbligo di comunicazione
- Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative, articolo 74 capoverso 7 (RS121 );
1a . Legge federale del 16 dicembre 1983 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero, articolo 35 (RS211.412.41 );
- Legge del 25 giugno 1954 sui brevetti, articolo 85 capoverso 2 (RS232.14 );
- Legge federale del 25 marzo 1954 concernente la protezione dell’emblema e del nome della Croce Rossa, articolo 10 capoverso 2 (RS232.22 );
- Legge federale del 15 dicembre 1961 concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e d’altre organizzazioni intergovernative, articolo 9 capoverso 2 (RS232.23 );
- Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale, articolo 27 capoverso 2 (RS241 );
- Legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale, articolo 255 (PP; CS3 286), per quanto concerne le cause deferite ai Cantoni in virtù degli articoli 18 e 18bisPP;
- Legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, articolo 6 capoverso 1 (RS312.4 );
- Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo, articolo 79 capoverso 2 in combinazione con l’articolo 74 capoverso 1, per quanto concerne le cause deferite ai Cantoni in virtù dell’articolo 73 capoverso 1 (RS313.0 );
- Legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, articolo 70 capoverso 228[RU2003 4187];
- Legge dell’8 ottobre 1982 sull’approvvigionamento del Paese, articolo 50 capoverso 329[RU1983 931];
- .
- Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera, articolo 15 capoverso 3 (RS747.30 );
- Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti, articolo 28 capoverso 230(RS812.121 );
- Legge del 6 ottobre 1995 sul servizio civile, articolo 78a capoverso 1 (RS824.0 );
- a 18. .
- Legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura, articolo 166 capoverso 4 (RS910.1 );
- Legge del 20 giugno 1986 sulla caccia, articolo 22 capoverso 1 (RS922.0 );
- Legge federale dell’8 giugno 1923 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate, articolo 52 capoverso 1 [CS10 250];
21bis. Legge del 16 dicembre 2005 sui revisori, articolo 24 (RS221.302 );
- Legge federale del 26 settembre 1958 concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni, articolo 16 capoverso 5 [RU1959 385]31;
22bis. Legge federale del 25 settembre 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, articolo 20 (RS941.42 );
- Legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro, articolo 29 capoverso 232(RS955.0 ).