Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali

312.3Federal Council Ordinance1 gen 2005

del 10 novembre 2004 (Stato 1° gennaio 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 445 del Codice di diritto processuale penale svizzero1(CPP),2

ordina:

Art. 1 Disposizioni del Codice penale

Le autorità cantonali comunicano tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere emanate in applicazione delle seguenti disposizioni del Codice penale3:4

  1. articoli 111 e seguenti (reati contro la vita e l’integrità della persona, se attengono ai trasporti pubblici): comunicazione all’Ufficio federale dei trasporti;
  2. articolo 156 (estorsione, se è stata commessa a danno della Confederazione): comunicazione al Ministero pubblico della Confederazione;
  3. articoli 195, 1965e 197 (promovimento della prostituzione, tratta di esseri umani e pornografia): comunicazione all’Ufficio federale di polizia;
  4. articoli 231 e 234 (propagazione di malattie dell’uomo e inquinamento di acque potabili): comunicazione all’Ufficio federale della sanità pubblica;
  5. articolo 237 (soltanto perturbamento della circolazione aerea pubblica): comunicazione all’Ufficio federale dell’aviazione civile;
  6. articolo 238 (perturbamento del servizio ferroviario): comunicazione all’Ufficio federale dei trasporti e all’Ufficio d’inchiesta conformemente all’articolo 15 della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (RS742.101 );
  7. articolo 239 (perturbamento di pubblici servizi, se attengono al perturbamento di imprese di trasporto): comunicazione all’Ufficio federale dei trasporti e all’Ufficio d’inchiesta conformemente all’articolo 15 della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie;
  8. articoli 240, 241, 242, 243, 244 e 247 (contraffazione di monete, alterazione di monete, messa in circolazione di monete false, imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione, importazione, acquisto e deposito di monete false, strumenti per la falsificazione e uso illegittimo di strumenti): comunicazione all’Ufficio federale di polizia; 9.6 articoli 259, 260, 261, 261bise 285 (pubblica istigazione a un crimine o alla violenza, sommossa, perturbamento della libertà di credenza e di culto, discriminazione razziale, violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari): comunicazione all’Ufficio federale di polizia;
  9. articoli 322ter–322septies(corruzione attiva, corruzione passiva, concessione di vantaggi, accettazione di vantaggi, corruzione di pubblici ufficiali stranieri): comunicazione all’Ufficio federale di polizia.
Art. 2 Cause soggette a un’autorizzazione

Le autorità cantonali comunicano al Ministero pubblico della Confederazione tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere relative a reati commessi da rappresentanti della Confederazione ai sensi dell’articolo 17 della legge del 13 dicembre 20027sul Parlamento e degli articoli 14 e 15 della legge del 14 marzo 19588sulla responsabilità.

Art. 3 Altre leggi federali

Le autorità cantonali comunicano tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere emanate in applicazione delle seguenti leggi federali:

  1. legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri [CS1 117]9: comunicazione alla Segreteria di Stato della migrazione10;
  2. legge federale del 26 giugno 1998 sull’asilo (RS142.31 ): comunicazione alla Segreteria di Stato della migrazione;
  3. legge del 9 ottobre 1992 sul diritto d’autore (RS231.1 ): comunicazione all’Istituto federale della proprietà intellettuale;
  4. legge del 9 ottobre 1992 sulle topografie (RS231.2 ): comunicazione all’Istituto federale della proprietà intellettuale;
  5. legge del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi (RS232.11 ): comunicazione all’Istituto federale della proprietà intellettuale;
  6. legge del 5 ottobre 2001 sul design (RS232.12 ): comunicazione all’Istituto federale della proprietà intellettuale;
  7. legge federale del 5 giugno 193111per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici [CS2 919]: comunicazione all’Istituto federale della proprietà intellettuale;
  8. legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (RS241 ): comunicazione alla Segreteria di Stato dell’economia12;
  9. legge federale del 17 marzo 1972 che promuove la ginnastica e lo sport [RU1972 1069]13: comunicazione all’Ufficio federale dello sport;
  10. legge del 20 giugno 2003 sul trasferimento dei beni culturali (RS444.1 ): comunicazione all’Ufficio federale della cultura;
  11. legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (RS451 ): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente14;
  12. legge federale del 9 marzo 1978 sulla protezione degli animali [RU1981 562]15: comunicazione all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria16;
  13. legge del 20 giugno 1997 sulle armi (RS514.54 ): comunicazione all’Ufficio federale di polizia;
  14. legge federale del 21 giugno 1932 sull’alcool (RS680 ), per quanto concernano i divieti di commercio al minuto di cui all’articolo 41: comunicazione alla Regia federale degli alcool; 14a .17 legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (RS742.101) : comunicazione all’Ufficio federale dei trasporti; 14b .18 legge del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune (RS743.01 ), per quanto concernano impianti di trasporto a fune che necessitano di una concessione per il trasporto di viaggiatori: comunicazione all’Ufficio federale dei trasporti;
  15. legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici (RS812.21 ): comunicazione all’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici;
  16. legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (RS814.01 ): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente;
  17. legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (RS814.20 ): comunicazione all’ Ufficio federale dell’ambiente;
  18. legge del 21 marzo 2003 sull’ingegneria genetica (RS814.91 ): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente;
  19. legge del 9 ottobre 199219sulle derrate alimentari [RU1995 1469]: comunicazione all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria;
  20. legge del 18 dicembre 1970 sulle epidemie [RU1974 1071]20: comunicazione all’Ufficio federale della sanità pubblica;
  21. legge del 13 marzo 1964 sul lavoro (RS822.11 ): comunicazione alla Segreteria di Stato dell’economia;
  22. legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (RS831.40 ): comunicazione all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali;
  23. legge forestale del 4 ottobre 1991 (RS921.0 ): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente;
  24. legge del 20 giugno 1986 sulla caccia (RS922.0 ): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente;
  25. legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (RS923.0 ): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente; 25bis.21 legge del 16 dicembre 2005 sui revisori (RS221.302 ): comunicazione all’Autorità federale di sorveglianza dei revisori;
  26. legge federale del 9 giugno 197722sulla metrologia [RU1977 2394]: comunicazione all’Istituto federale di metrologia (METAS)23;
  27. legge del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi (RS941.31 ): comunicazione all’Amministrazione federale delle dogane;
  28. legge del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (RS941.41 ): comunicazione all’Ufficio federale di polizia; 28bis.24 legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS946.51 ): comunicazione alla Segreteria di Stato dell’economia; 29.25 legge del 22 giugno 200726sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA): comunicazione all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA); 30.27 leggi sui mercati finanziari secondo l’articolo 1 capoverso 1 LFINMA: comunicazione alla FINMA.
Art. 4 Comunicazione delle decisioni

Le decisioni penali devono essere trasmesse immediatamente, in copia integrale e gratuita, all’ufficio dell’amministrazione federale cui spetta il caso.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Compendio delle norme federali che prevedono esse stesse l’obbligo di comunicazione

  1. Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative, articolo 74 capoverso 7 (RS121 ); 1a . Legge federale del 16 dicembre 1983 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero, articolo 35 (RS211.412.41 );
  2. Legge del 25 giugno 1954 sui brevetti, articolo 85 capoverso 2 (RS232.14 );
  3. Legge federale del 25 marzo 1954 concernente la protezione dell’emblema e del nome della Croce Rossa, articolo 10 capoverso 2 (RS232.22 );
  4. Legge federale del 15 dicembre 1961 concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e d’altre organizzazioni intergovernative, articolo 9 capoverso 2 (RS232.23 );
  5. Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale, articolo 27 capoverso 2 (RS241 );
  6. Legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale, articolo 255 (PP; CS3 286), per quanto concerne le cause deferite ai Cantoni in virtù degli articoli 18 e 18bisPP;
  7. Legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, articolo 6 capoverso 1 (RS312.4 );
  8. Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo, articolo 79 capoverso 2 in combinazione con l’articolo 74 capoverso 1, per quanto concerne le cause deferite ai Cantoni in virtù dell’articolo 73 capoverso 1 (RS313.0 );
  9. Legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, articolo 70 capoverso 228[RU2003 4187];
  10. Legge dell’8 ottobre 1982 sull’approvvigionamento del Paese, articolo 50 capoverso 329[RU1983 931];
  11. .
  12. Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera, articolo 15 capoverso 3 (RS747.30 );
  13. Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti, articolo 28 capoverso 230(RS812.121 );
  14. Legge del 6 ottobre 1995 sul servizio civile, articolo 78a capoverso 1 (RS824.0 );
  15. a 18. .
  16. Legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura, articolo 166 capoverso 4 (RS910.1 );
  17. Legge del 20 giugno 1986 sulla caccia, articolo 22 capoverso 1 (RS922.0 );
  18. Legge federale dell’8 giugno 1923 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate, articolo 52 capoverso 1 [CS10 250]; 21bis. Legge del 16 dicembre 2005 sui revisori, articolo 24 (RS221.302 );
  19. Legge federale del 26 settembre 1958 concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni, articolo 16 capoverso 5 [RU1959 385]31; 22bis. Legge federale del 25 settembre 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, articolo 20 (RS941.42 );
  20. Legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro, articolo 29 capoverso 232(RS955.0 ).

Footnotes

  1. RS 312.0

  2. Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5999).

  3. RS 311.0

  4. Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° dic. 2021 (RU 2021 670).

  5. Ora: art. 182

  6. Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° dic. 2021 (RU 2021 670).

  7. RS 171.10

  8. RS 170.32

  9. Vedi ora la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20 ).

  10. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

  11. Vedi ora la LF del 21 giu. 2013 sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (RS 232.21 ).

  12. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RSRU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  13. Vedi ora: legge del 17 giu. 2011 sulla promozione dello sport (RS 415.0 ).

  14. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  15. Vedi ora la LF del 16 dic. 2005 (RS 455 ).

  16. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  17. Introdotto dal n. I dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3159).

  18. Introdotto dal n. I dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3159).

  19. Vedi ora la LF del 20 giu. 2014 (RS 817.0 ).

  20. Vedi ora: legge del 28 sett. 2012 sulle epidemie (RS 818.101 ).

  21. Introdotta dall’all. 4 n. II 12 dell’O del 22 ago. 2007 sui revisori, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3989).

  22. Vedi ora la LF del 17 giu. 2011 (RS 941.20 ).

  23. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2004 4937).

  24. Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 19 mag. 2010 sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2631).

  25. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 3 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

  26. RS 956.1

  27. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 3 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

  28. Questo cpv. è abrogato.

  29. Vedi ora l’art. 56 della L del 17 giu. 2016 sull’approvvigionamento del Paese (RS 531 ).

  30. Vedi ora l’art. 28 cpv. 3.

  31. Vedi ora l’art 36 cpv. 4 della LF del 16 dic. 2005 sull’assicurazione contro i rischi delle esportazioni (RS 946.10 ).

  32. Vedi ora l’art. 29a cpv. 1 e 2.