Ordinanza concernente l’articolo 13 capoversi 3 a 5 del trattato di commercio conchiuso tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca

292.741.1Federal Council Ordinance1 ott 1954

del 17 settembre 1954 (Stato 1° ottobre 1954)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 2 del decreto federale del 23 marzo 19541
che approva il trattato di commercio conchiuso tra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica Cecoslovacca2;
visto l’articolo 13 capoversi 3 a 5 di detto trattato3,

decreta:

Art. 1
  1. Qualora beni dello Stato cecoslovacco, della Banca di Stato cecoslovacca o di altre persone giuridiche cecoslovacche, segnatamente di aziende statali, di aziende nazionalizzate, di aziende nazionali o di aziende per il commercio con l’estero, formano oggetto di sequestro o hanno anteriormente formato oggetto di sequestro non diventato nel frattempo caduco, l’ufficio d’esecuzioni trasmette entro il termine di tre giorni, copia dell’atto di sequestro al Dipartimento federale degli affari esteri4.
  2. Il Dipartimento federale degli affari esteri può fare opposizione contro tale sequestro all’ufficio d’esecuzioni per violazione dell’articolo 13 capoversi 3 a 5 del trattato di commercio del 24 novembre 19535tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca.
Art. 2
  1. L’ufficio d’esecuzione dà immediatamente conoscenza dell’opposizione al creditore che ha fatto procedere al sequestro, informandolo che può presentare ricorso di diritto amministrativo, entro il termine di trenta giorni, al Tribunale federale, conformemente all’articolo 97 e seguenti della legge federale del 16 dicembre 19436sull’organizzazione giudiziaria.
  2. Se contro l’opposizione non è presentato alcun ricorso o se il ricorso è respinto, il sequestro diventa caduco.
Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1954.

Footnotes

  1. RU 1954 639

  2. RS 0.946.297.411

  3. RS 0.946.297.411

  4. Nuova denominazione giusta l’art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l’adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato).

  5. RS 0.946.297.411

  6. [CS 3 499; RU 1948 899 art. 86, 1955 899art. 118, 1959 921, 1969 755art. 80 lett. b784, 1977 237n. II 3862art. 52 n. 21323n. III, 1978 688art. 88 n. 31450, 1979 42, 1980 31n. IV1718art. 52 n. 21819art. 12 cpv. 1, 1982 1676all. n. 13, 1983 1886art. 36 n. 1, 1986 926art. 59 n. 1, 1987 226n. II 11665n. II, 1988 1776all. II 1, 1989 504art. 33 let. a, 1990 938n. III cpv. 5, 1992 288, 1993 274art. 75 n. 11945all. n. 1, 1995 1227all. n. 34093all. n. 4, 1996 508art. 36750art. 171445all. n. 21498all. n. 2, 1997 1155all. n. 62465all. n. 5, 1998 2847all. n. 33033all. n. 2, 1999 1118all. n. 13071n. I 2, 2000 273all. n. 6416n. I 2505n. I 12355all. n. 12719, 2001 114n. I 4894art. 40 n. 31029art. 11 cpv. 2, 2002 863art. 351904art. 36 n. 12767n. II3988all. n. 1, 2003 2133all. n. 73543all. n. II 4 lett. a4557all. n. II 1, 2004 1985all. n. II 14719all. n. II 1, 2005 5685all. n. 7.RU 2006 1205art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110 ).