292.741.1
Ordinanza concernente l’articolo 13 capoversi 3 a 5 del trattato di commercio conchiuso tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca
del 17 settembre 1954 (Stato 1° ottobre 1954)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 2 del decreto federale del 23 marzo 1954
che approva il trattato di commercio conchiuso tra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica Cecoslovacca;
visto l’articolo 13 capoversi 3 a 5 di detto trattato,
decreta:
Art. 1
- Qualora beni dello Stato cecoslovacco, della Banca di Stato cecoslovacca o di altre persone giuridiche cecoslovacche, segnatamente di aziende statali, di aziende nazionalizzate, di aziende nazionali o di aziende per il commercio con l’estero, formano oggetto di sequestro o hanno anteriormente formato oggetto di sequestro non diventato nel frattempo caduco, l’ufficio d’esecuzioni trasmette entro il termine di tre giorni, copia dell’atto di sequestro al Dipartimento federale degli affari esteri.
- Il Dipartimento federale degli affari esteri può fare opposizione contro tale sequestro all’ufficio d’esecuzioni per violazione dell’articolo 13 capoversi 3 a 5 del trattato di commercio del 24 novembre 1953tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca.
Art. 2
- L’ufficio d’esecuzione dà immediatamente conoscenza dell’opposizione al creditore che ha fatto procedere al sequestro, informandolo che può presentare ricorso di diritto amministrativo, entro il termine di trenta giorni, al Tribunale federale, conformemente all’articolo 97 e seguenti della legge federale del 16 dicembre 1943sull’organizzazione giudiziaria.
- Se contro l’opposizione non è presentato alcun ricorso o se il ricorso è respinto, il sequestro diventa caduco.
Art. 3
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1954.