282.111
Ordinanza relativa alla legge federale sull’esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale
del 20 ottobre 1948 (Stato 20 ottobre 1948)
Il Tribunale federale,
in applicazione dell’articolo 46 della legge federale del 4 dicembre 1947
sull’esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale,
decreta:
Art. unico
Se, vigendo ancora il diritto anteriore, un creditore ha già ottenuto, in virtù d’una decisione dell’assemblea dei creditori, sgravi uguali a quelli che prevede l’articolo 13 della legge, il periodo pel quale gli sono stati accordati questi sgravi dovrà essere diffalcato, in caso d’applicazione del nuovo diritto, nella misura in cui supera i dieci anni.