282.11
Legge federale sull’esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale
del 4 dicembre 1947 (Stato 1° gennaio 2007)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 64 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 giugno 1939
e il messaggio complementare del 27 dicembre 1944,
decreta:
A. Dell’esecuzione per debiti in generale
I. Applicazione sussidiaria della legislazione sulla esecuzione
Art. 1
- Fatta riserva delle restrizioni che seguono, all’esecuzione per debiti contro i Comuni ed altri enti di diritto pubblico cantonale si applica la legge federale dell’11 aprile 1889sulla esecuzione e sul fallimento.
- Ai Cantoni stessi la presente legge non è applicabile.
II. Procedura d’esecuzione
1. Natura della esecuzione
a. Diritto federale
Art. 2
- L’esecuzione non può tendere che al pignoramento o alla realizzazione del pegno.
- Sono esclusi l’esecuzione in via di fallimento, compresa l’esecuzione cambiaria, e il sequestro. Sono parimente escluse le prescrizioni sul concordato, nonché le disposizioni che, per loro natura, non sono applicabili a siffatti enti.
- Non si rilasciano certificati di carenza di beni. Invece ogni creditore pignoratizio, che non è stato integralmente pagato riceve, per l’importo non pagato, un’attestazione di scoperto che vale come riconoscimento di debito nel senso dell’articolo 82 della legge federale dell’11 aprile 1889sulla esecuzione e sul fallimento.
- Hanno veste per intentare l’azione revocatoria, prevista negli articoli 285 a 292 della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento, il debitore in possesso di un’attestazione di scoperto, la gerenza nel senso degli articoli 28 e seguenti della presente legge e il governo cantonale.
b. Diritto cantonale
Art. 3
- I Cantoni hanno il diritto di emanare prescrizioni in materia cantonale di concordato.
- Un concordato è lecito soltanto se è stata istituita una gerenza e se questa non ha raggiunto il suo scopo entro un termine adeguato. Le restrizioni fatte ai diritti dei creditori non possono eccedere le misure previste nell’articolo 13.
- Per essere valide, le restrizioni fatte ai diritti dei creditori devono essere approvate dai due terzi dei creditori o loro rappresentanti presenti all’assemblea, e la somma dei loro crediti deve costituire almeno i due terzi dei crediti rappresentati e almeno la metà di tutti i crediti non coperti da diritti di pegno.
- Se questa maggioranza non è raggiunta, l’autorità cantonale superiore di vigilanza in materia di esecuzione per debiti (autorità di vigilanza) può, su ricorso, per rendere possibile il risanamento, dichiarare eccezionalmente obbligatoria una decisione approvata dalla maggioranza semplice dei creditori presenti o rappresentati all’assemblea, che possiedano almeno la metà dei crediti rappresentati.
- …
2. Competenza
Art. 4
- Il Cantone designa tenendo conto dell’articolo 10 della legge federale dell’11 aprile 1889sulla esecuzione e sul fallimento, l’autorità incaricata di esercitare le funzioni di ufficio d’esecuzione.
- Contro le decisioni di questa autorità gli interessati e il governo cantonale possono presentare reclamo, entro il termine di dieci giorni, all’autorità di vigilanza, per violazione della legge o inadeguatezza.
- Il reclamo per diniego di giustizia o per ritardo ingiustificato può essere presentato in ogni tempo.
- …
3. Notifiche obbligatorie
Art. 5
- In caso di reclamo, al governo cantonale deve essere offerta la possibilità di dare il suo parere.
- Copia di ogni avviso di pignoramento e di ogni domanda di realizzazione del pegno gli deve essere notificata.
4. Sospensione della esecuzione
Art. 6
- L’autorità di vigilanza può sospendere temporaneamente l’esecuzione, se il governo cantonale provvede che la sospensione non peggiori la situazione dei creditori.
- Il creditore escutente può chiedere in ogni tempo all’Autorità di vigilanzala continuazione dell’esecuzione, allorché le misure prese dal governo cantonale non sono o non sono più sufficienti.
III. Beni pignorabili e beni che possono essere costituiti in pegno
1. Beni pignorabili
a. In generale
Art. 7
- Fatta riserva dei diritti reali esistenti, possono essere pignorati tutti i beni patrimoniali di uno degli enti di diritto pubblico indicati nell’articolo 1.
- Sono beni patrimoniali i beni che non sono beni amministrativi.
b. Pignorabilità condizionata
Art. 8
- Le aziende e le imprese appartenenti al Comune, che provvedono a un servizio pubblico, come pure le foreste, i pascoli e gli alpi pubblici, possono essere pignorati e realizzati soltanto col consenso del governo cantonale.
- Questo può subordinare il pignoramento e la realizzazione a determinate condizioni.
- È riservato l’articolo 23 della legge federale dell’11 ottobre 1902concernente l’alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste.
2. Beni non pignorabili
Art. 9
- Sono beni amministrativi di un ente di diritto pubblico, nel senso della presente legge, tutti quelli che servono direttamente all’adempimento dei suoi compiti di diritto pubblico. I beni amministrativi non possono né essere pignorati né essere oggetto di realizzazione forzata, anche col consenso del debitore, fino a che sono destinati a provvedere ad un servizio pubblico.
- I crediti di imposte non possono essere oggetto di pignoramento o di realizzazione forzata.
3. Beni che possono essere costituiti in pegno
a. In generale
Art. 10
- I beni non pignorabili non possono neppure essere validamente costituiti in pegno fino a che sono destinati a provvedere ad un servizio pubblico. Se la legge subordina il pignoramento al consenso del governo cantonale, siffatto consenso è necessario anche per la costituzione in pegno.
- Allorché è lecita, la costituzione in pegno è fatta nelle forme e con gli effetti previsti dal diritto civile.
b. In caso di conversione di beni patrimoniali in beni amministrativi
Art. 11
- Allorché un fondo privato, od appartenente ai beni patrimoniali di un ente di diritto pubblico, è gravato di diritti di pegno e si intende destinarlo a un servizio pubblico, il creditore pignoratizio deve essere, a richiesta, tacitato, oppure ad esso devono essere fornite delle garanzie.
- Nell’attesa, il fondo deve essere considerato come bene patrimoniale.
4. Beni destinati a scopo particolare
Art. 12
- I beni destinati a uno scopo determinato in favore di terzi (fondi analoghi alle fondazioni, cauzioni di funzionari pubblici, casse pensioni, ecc.), non possono essere costituiti in pegno, pignorati e realizzati che in ragione di obblighi derivanti dalla loro destinazione.
- L’esecuzione per siffatti obblighi è diretta contro l’ente di diritto pubblico.
B. Della comunione dei creditori
I. Restrizioni ai diritti degli obbligazionisti
1. Massima
Art. 13
Allorché uno degli enti pubblici indicati nell’articolo 1 ha emesso, direttamente o indirettamente, mediante pubblica sottoscrizione, un prestito per obbligazioni soggetto a condizioni uniformi e non è in grado di soddisfare a tempo gli impegni assunti col prestito, ai diritti degli obbligazionisti possono essere fatte, conformemente alla procedura prevista nella presente legge, le restrizioni seguenti:
- proroga di cinque anni al massimo del termine fissato per l’ammortamento di un prestito, mediante riduzione dell’ammontare di ciascuna annualità ed aumento del numero delle annualità, o temporanea sospensione dell’ammortamento;
- sospensione per cinque anni al massimo, a contare dalla decisione dell’assemblea dei creditori, del rimborso totale o parziale di un prestito scaduto o che scade nel termine di un anno;
- sospensione per cinque anni al massimo del pagamento di una parte, o eccezionalmente dell’importo totale, degli interessi scaduti o che scadono nei cinque anni seguenti;
- costituzione di un diritto di pegno in favore di nuovi capitali da fornire al debitore con priorità in confronto di un prestito anteriore, e modificazione di garanzie costituite per un prestito, oppure rinuncia parziale a queste garanzie;
- riduzione, in via eccezionale, fino alla metà del tasso degli interessi che scadono nei cinque anni seguenti;
- remissione, in via eccezionale, fino a metà degli interessi scaduti.
2. Disposizioni complementari
Art. 14
- I provvedimenti previsti nell’articolo 13 non possono essere validamente esclusi né dalle condizioni del prestito né da altre convenzioni.
- Più provvedimenti possono essere cumulati.
- I provvedimenti previsti alle letterea ,b ,c ede possono, al più presto un anno prima della scadenza del termine, essere prorogati di cinque anni, due volte al massimo.
II. Inizio della procedura
1. Richiesta
Art. 15
- La richiesta per ottenere che si inizi la procedura deve essere presentata dal debitore al governo cantonale, il quale la trasmette all’Autorità di vigilanza corredata del suo parere.
- La richiesta deve contenere un’esposizione particolareggiata della situazione finanziaria del debitore. Ad essa vanno allegati i conti e i rapporti annuali degli ultimi cinque anni, nonché il preventivo dell’anno corrente.
- L’autorità può esigere informazioni complementari.
2. Esame della situazione finanziaria
Art. 16
- L’autorità di vigilanza prende immediatamente le misure occorrenti per determinare con esattezza la situazione finanziaria del debitore. A questo fine, dopo aver consultato la Banca nazionale svizzera, essa designa, se occorre, una commissione di periti di tre membri al massimo. Il rapporto di questa commissione è sottoposto per parere al governo cantonale.
- Se il debitore è amministrato da una gerenza coatta istituita in virtù del diritto cantonale o della presente legge, l’autorità di vigilanza può fondarsi sugli accertamenti della stessa.
- L’autorità di vigilanza può ordinare che sia sospeso provvisoriamente il pagamento dei crediti scaduti degli obbligazionisti e, per quanto lo ritenga necessario, anche di altri crediti.
III. Assemblea dei creditori
1. Regole generali
Art. 17
- Se, da un esame preliminare, risulta che la situazione finanziaria del debitore non può, per il momento, essere riassestata mediante altri provvedimenti, l’Autorità di vigilanza convoca in assemblea dei creditori gli obbligazionisti ai quali si intende chiedere dei sacrifici.
- Qualora si tratti di più prestiti, per ciascuno di essi dovrà essere convocata un’assemblea dei creditori.
- Un membro dell’autorità di vigilanza dirige le assemblee dei creditori, fa in modo che le decisioni siano messe a verbale e provvede alla loro esecuzione.
2. Partecipazione alla assemblea
Art. 18
- Gli obbligazionisti o i loro rappresentanti che si riuniscono in assemblea dei creditori devono, prima che comincino le deliberazioni, giustificare il loro diritto a parteciparvi.
- Per poter rappresentare degli obbligazionisti occorre una procura scritta, a meno che la facoltà di rappresentanza derivi dalla legge.
- Gli organi del debitore non possono assumersi la rappresentanza di obbligazioni.
3. Diritto di voto
Art. 19
- Il diritto di voto spetta al proprietario di un’obbligazione o al suo rappresentante; se l’obbligazione è gravata di usufrutto, il diritto di voto spetta tuttavia all’usufruttuario o al suo rappresentante.
- Le obbligazioni di cui il debitore è proprietario o usufruttuario non conferiscono diritto di voto, e non entrano in linea di conto per il calcolo del capitale in circolazione e del capitale rappresentato all’assemblea dei creditori.
4. Maggioranza richiesta
a. In generale
Art. 20
- Le restrizioni fatte ai diritti dei creditori conformemente all’articolo 13 possono essere decise soltanto con il consenso dei creditori che dispongono almeno dei due terzi del capitale obbligazionario rappresentato alla assemblea e almeno della maggioranza semplice del capitale obbligazionario in circolazione.
- Se nell’assemblea dei creditori non può essere presa una decisione perchè non è raggiunto il numero di voti richiesto, il debitore può completarlo, presentando all’Autorità di vigilanza, entro due mesi dal giorno dell’assemblea, delle dichiarazioni scritte ed autenticate dei creditori, ottenendo così la maggioranza richiesta.
- Allorché una decisione ha ottenuto il consenso della maggioranza semplice del capitale rappresentato all’assemblea dei creditori, non però del capitale in circolazione, l’Autorità di vigilanza può, in via eccezionale, dichiararla obbligatoria per tutti gli obbligazionisti.
b. Pluralità di comunioni di creditori
Art. 21
- Se esistono più comunioni di creditori, ciascuna di esse può subordinare la validità delle sue decisioni alla condizione che altre comunioni di creditori consentano sacrifici uguali o corrispondenti.
- Quando in un caso siffatto, una proposta del debitore ha ottenuto il consenso della maggioranza semplice del capitale in circolazione di tutte le comunioni di creditori, l’Autorità di vigilanza può dichiarare obbligatoria la decisione anche per le comunioni che non vi hanno aderito.
5. Condizioni
Art. 22
- I provvedimenti previsti nell’articolo 13 possono essere presi soltanto se sono necessari ed atti a riassestare la situazione del debitore e se lo stesso ha già fatto, a questo fine, tutto ciò che si poteva equamente pretendere da esso.
- Essi devono essere applicati alla stessa stregua a tutti gli obbligazionisti che sono nella medesima situazione giuridica, a meno che taluni di questi consentano espressamente a essere trattati meno favorevolmente.
- Sono nulli le promesse fatte o i vantaggi consentiti a singoli creditori a detrimento di altri creditori membri della comunione.
IV. Carattere obbligatorio
Art. 23
- Le decisioni della comunione dei creditori acquistano carattere obbligatorio soltanto dopo che siano state approvate dall’Autorità di vigilanza; allora esse vincolano anche gli obbligazionisti che non vi hanno aderito.
- L’approvazione può essere accordata solamente se la decisione soddisfa le condizioni legali, salvaguarda sufficientemente gli interessi comuni dei creditori e non è stata ottenuta con manovre sleali.
- L’approvazione di una decisione che concede una sospensione può essere subordinata alla condizione che, per la durata di essa, l’amministrazione finanziaria del debitore sia sorvegliata.
V. Estensione ad altri creditori
1. Massima
Art. 24
- Se l’equità lo richiede, l’Autorità di vigilanza può estendere la procedura a creditori che non sono obbligazionisti, ed imporre loro sacrifici uguali o corrispondenti.
- In particolare essa è autorizzata a farlo quando un risanamento sarebbe altrimenti reso impossibile in modo non equo.
- Tuttavia, allorché questi creditori rappresentano più di un terzo del capitale obbligazionario in causa, l’Autorità di vigilanza può imporre ad essi dei sacrifici soltanto se essi li accettano a maggioranza semplice e se i creditori accettanti rappresentano più della metà dell’importo totale dei crediti compresi nella procedura.
2. Audizione. Uguaglianza di trattamento
Art. 25
- L’Autorità di vigilanza sente questi creditori prima di sottoporli alla procedura.
- Tra di loro, essi devono essere trattati tutti alla stessa stregua tenuto conto dei diritti di pegno o d’altri privilegi esistenti in loro favore e, se del caso, dei sacrifici che hanno già fatto.
3. Eccezioni
Art. 26
Questi provvedimenti non si applicano agli obblighi di diritto pubblico del debitore che si fondano sulla legge, né ai premi d’assicurazione, a stipendi, salari, pensioni e altri impegni del debitore che rappresentano crediti non pignorabili.
VI. Revoca della sospensione
Art. 27
- Quando è stata concessa una sospensione, l’Autorità di vigilanza deve, a domanda di un obbligazionista o di un altro creditore sottoposto alla procedura, revocarla:
- se non esistono più le circostanze che l’avevano resa necessaria;
- se il debitore viola le condizioni della sospensione;
- se durante la sospensione la situazione finanziaria del debitore si è notevolmente aggravata e sono con ciò messi seria mente in pericolo i diritti dei creditori.
- Parimenti, l’Autorità di vigilanza deve, a domanda di un obbligazionista o di un altro creditore sottoposto alla procedura, annullare per l’avvenire la riduzione del tasso dell’interesse, se le circostanze che giustificavano siffatta riduzione sono cessate di esistere o se il debitore contravviene alle condizioni imposte.
C. Della gerenza
I. Istituzione della gerenza
1. Obbligatoria
Art. 28
- Allorché uno degli enti indicati nell’articolo 1 si dichiara insolvibile o non sarà presumibilmente più in grado, per lungo tempo, di soddisfare i suoi obblighi, e non è tuttavia istituita una gerenza di diritto cantonale entro un termine conveniente, o questa si dimostra insufficiente, l’autorità di vigilanza istituisce, a richiesta d’un interessato, una gerenza nel senso della presente legge.
- Essa può rinunciarvi se la procedura in materia di comunione dei creditori è applicabile e sufficiente, o se gli interessi dei creditori possono essere adeguatamente tutelati in altro modo.
- Hanno diritto di chiedere l’istituzione di una gerenza il debitore, il governo cantonale e ogni creditore che giustifichi di avervi un legittimo interesse.
2. Facoltativa
Art. 29
- Per sospendere un’esecuzione nel senso dell’articolo 6, l’autorità di vigilanza può parimente, a richiesta del debitore o del governo cantonale, istituire una gerenza se la realizzazione del pegno non appare conveniente e gli interessi dei creditori possono ugualmente essere tutelati dalla gerenza.
- Se il risultato del pignoramento è insufficiente o vi sia da temere che vengano lesi gli interessi di creditori non escutenti, o se si presume che gli obbligazionisti devono consentire restrizioni ai loro diritti nel senso dell’articolo 13, l’autorità, a richiesta di un siffatto creditore o di un obbligazionista, può istituire una gerenza.
3. Durata. Restrizioni
Art. 30
- La gerenza può essere istituita per una durata di tre anni al massimo.
- Se le circostanze lo richiedono, essa può tuttavia essere prorogata, al più presto sei mesi prima della scadenza del termine, per la durata di tre anni al massimo.
- La gerenza può essere limitata a una parte delle funzioni amministrative del debitore.
4. Richiesta
Art. 31
- La richiesta per l’istituzione di una gerenza deve essere presentata all’autorità di vigilanza.
- Se la richiesta è fatta da creditori, essa è comunicata al debitore e al governo cantonale, perchè facciano le loro osservazioni, avvisandoli che sarà deciso su la richiesta se i creditori interessati non saranno soddisfatti nel termine di un mese.
- Se la richiesta è fatta dal debitore, il governo cantonale deve dare il suo parere su di essa. La richiesta dovrà contenere una esposizione particolareggiata della situazione finanziaria del debitore; ad essa vanno allegati i conti e i rapporti annuali dei cinque ultimi anni, nonché il preventivo dell’anno corrente. A domanda dell’autorità, le indicazioni dovranno essere completate.
5. Decisione
Art. 32
- L’istituzione di una gerenza è decisa dall’autorità di vigilanza.
- L’istituzione di una gerenza deve esser comunicata per iscritto al debitore e al governo cantonale e va, inoltre, in ogni singolo caso pubblicata.
- Prima dell’istituzione della gerenza, l’autorità di vigilanza può, a titolo di misura provvisionale, accordare al debitore una proroga di tre mesi al massimo per i pagamenti e, dopo aver consultato il governo cantonale, limitare o sospendere per la durata della proroga, l’attività degli organi ordinari del debitore.
6. Nomina dei gerenti
Art. 33
- L’autorità di vigilanza, d’intesa col governo cantonale, affida la gerenza a una o più persone.
- Il governo cantonale fissa le indennità dovute ai gerenti. Esse sono a carico del debitore.
- La responsabilità dei gerenti è retta dagli articoli 5 e seguenti della legge federale dell’11 aprile 1889sulla esecuzione e sul fallimento.
II. Compiti della gerenza
1. In generale
Art. 34
- Senza pregiudizio dei compiti amministrativi del debitore, la gerenza provvede a che, entro i limiti del piano finanziario, i debiti scaduti siano pagati più presto possibile e trattati alla stessa stregua, tenuto conto dell’ordine delle scadenze e delle sicurtà che li garantiscono.
- Essa riordina l’amministrazione finanziaria e, per quanto possibile, diminuisce le spese e aumenta le entrate.
2. Riscossione di crediti e realizzazione di beni
Art. 35
- In particolare, la gerenza incassa le imposte arretrate e gli altri crediti non pagati.
- Essa è autorizzata a procedere alle operazioni giuridiche necessarie e, se occorre, a realizzare i beni patrimoniali. Può procedere essa stessa alla realizzazione. Il ricavo ottenuto dai pegni essa lo devolve in prima linea al pagamento dei crediti garantiti da pegno, secondo il loro grado.
3. Azioni di responsabilità e azioni revocatorie
Art. 36
La gerenza deve esercitare le azioni di responsabilità e le azioni revocatorie, a meno che l’autorità di vigilanza consenta a una transazione o a rinunciare all’azione.
4. Imposte e tasse
Art. 37
- Se sono provvedimenti necessari, adeguati alla situazione e sopportabili, la gerenza deve, d’ufficio o a domanda di un creditore, e con l’assenso del governo cantonale, aumentare le imposte e altre contribuzioni e stabilire delle tasse per le prestazioni di servizi e di impianti pubblici, o provenienti da beni pubblici, o aumentare congruamente quelle esistenti. In questi provvedimenti essa non è vincolata dalle disposizioni comunali.
- Parimente, essa può, con l’assenso del governo cantonale, istituire imposte o altre contribuzioni e tasse che il debitore avrebbe la competenza di introdurre in virtù della legislazione cantonale.
5. Bilancio e piano finanziario
Art. 38
- A meno che circostanze speciali non giustifichino un’eccezione, iniziando la sua attività la pubblica la grida per l’insinuazione dei crediti, forma un inventario che indichi separatamente i beni e i valori che fanno parte dei beni patrimoniali, stabilisce un bilancio ed elabora un piano delle misure previste per l’assestamento delle finanze. Essa forma parimente un bilancio alla fine di ogni esercizio annuo.
- Essa comunica al debitore e al governo cantonale una copia del bilancio e del piano finanziario, nonché un rapporto sulla situazione patrimoniale del debitore.
- Il piano finanziario deve essere depositato pubblicamente durante trenta giorni, dandone comunicazione ai creditori. Entro questo termine, ogni interessato può impugnare il piano finanziario davanti l’autorità di vigilanza.
III. Competenze
Art. 39
- Istituendo la gerenza, l’autorità di vigilanza delimita esattamente le competenze di essa. Per quanto la gerenza ne sia dichiarata competente, essa, in materia di gestione finanziaria, esercita i poteri degli organi amministrativi ordinari e quelli delle loro autorità amministrative di vigilanza.
- Salvo se si tratti di coprire spese correnti mediante entrate esistenti, gli organi ordinari non possono prendere, senza il consenso della gerenza, nessuna decisione o misura concernente spese od entrate, né possono alienare o gravare con pegno dei beni patrimoniali né, in fine, assumere nuovi impegni. Sono riservati i diritti dell’acquirente di buona fede.
- Le misure prese dalla gerenza non sono sottoposte al referendum comunale, e il diritto di iniziativa comunale non può essere esercitato in loro confronto.
- La gerenza può, col consenso delle autorità di vigilanza, delegare determinate sue competenze agli organi ordinari del debitore.
IV. Obblighi del debitore
Art. 40
- Gli organi ordinari del debitore sono tenuti a eseguire gli ordini ad essi impartiti, entro i limiti indicati, dalla gerenza.
- Chi si rende colpevole di violazione delle presenti prescrizioni, ne risponde personalmente.
- Per quanto concerne la revocabilità di atti giuridici anteriori all’istituzione della gerenza, sono applicabili per analogia gli articoli 285 a 292 della legge federale dell’11 aprile 1889sulla esecuzione e sul fallimento.
V. Effetti sulla esecuzione
Art. 41
- Finché dura la gerenza, nessuna esecuzione può essere iniziata o proseguita contro il debitore per gli impegni che esso ha contratto prima dell’istituzione della gerenza.
- Per questi impegni restano sospese la prescrizione e la perenzione che potrebbero essere interrotte da un atto d’esecuzione.
VI. Fine della gerenza
1. Cause
Art. 42
- La gerenza cessa allo spirare del tempo pel quale essa è stata istituita, a meno che la sua durata non sia stata previamente prorogata.
- L’autorità di vigilanza vi mette fine anche prima, su domanda o d’ufficio, tosto che le circostanze lo permettano, in particolare allorché l’assestamento finanziario pare assicurato.
2. Effetti
Art. 43
- L’autorità di vigilanza può ordinare che singoli provvedimenti presi durante la gerenza siano mantenuti in vigore per un tempo determinato.
- Una proroga per gli obblighi del debitore può tuttavia essere concessa soltanto per un termine che scada al più tardi tre anni dopo la fine della gerenza.
- L’autorità di vigilanza deve revocare la proroga se si verificano le condizioni indicate nell’articolo 27.
VII. Ricorso
1. All’autorità di vigilanza
Art. 44
Ogni interessato può, nel termine di dieci giorni, deferire all’autorità di vigilanza le decisioni della gerenza se esse violano la legge, o non sono adeguate alle circostanze, nonché per diniego di giustizia o per ritardo ingiustificato.
2. Al Tribunale federale
Art. 45
- Le decisioni dell’autorità di vigilanza possono essere impugnate mediante ricorso in materia civile al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005sul Tribunale federale.
- Sono legittimati a ricorrere, segnatamente:
- il debitore e il governo cantonale, contro la decisione che istituisce una gerenza o rifiuta di porvi fine, nonché contro la decisione che rifiuta una moratoria consecutiva alla gerenza o che revoca una siffatta moratoria;
- chiunque abbia presentato una richiesta valida, contro la decisione che:
1. respinge la richiesta di istituire una gerenza,
2. rifiuta di revocare una moratoria consecutiva alla gerenza,
3. rifiuta d’introdurre o di aumentare imposte od altre contribuzioni o tasse,
4. rifiuta di chiedere, conformemente all’articolo 37, il consenso del governo cantonale;
c. ogni creditore che giustifichi di avere un legittimo interesse: contro la decisione di porre fine alla gerenza prima della scadenza del termine, nonché contro la decisione di concedere una moratoria consecutiva alla gerenza.
D. Disposizioni finali
I. Disposizioni esecutive
Art. 46
- Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
- …
- I Cantoni possono, mediante ordinanza, delegare a un’autorità speciale le competenze che la presente legge conferisce all’autorità di vigilanza.
II. Attuazione
Art. 47
- Il Consiglio federale fissa il giorno in cui la presente legge entra in vigore.
- Essa abroga tutte le prescrizioni federali e cantonali contrarie ad essa.
- In particolare, essa abroga il decreto federale del 5 ottobre 1945inteso a proteggere i diritti dei creditori di prestiti emessi da enti di diritto pubblico.
- Le disposizioni del capo secondo del titolo trentesimoquarto del Codice delle obbligazioni, e le prescrizioni dell’ordinanza del 20 febbraio 1918sulla comunione dei creditori nei prestiti per obbligazioni non sono applicabili ai prestiti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nonché a quelli di altri enti o istituti di diritto pubblico.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 1949
Disposizione finale della modifica del 17 giugno 2005
Le ordinanze di esecuzione del Tribunale federale che non derogano materialmente al nuovo diritto rimangono in vigore sino a quando il Consiglio federale non disponga altrimenti.