Regolamento sulla conservazione dei documenti relativi alle esecuzioni ed ai fallimenti

281.33RCDocLegislation The Federal Courts1 gen 1997

(RCDoc)1

del 5 giugno 1996 (Stato 1° gennaio 1997)

Il Tribunale federale svizzero,

in applicazione dell’articolo 15 capoverso 2 della legge federale sulla esecuzione
e sul fallimento2(LEF),

decreta:

I. Disposizione generale

Art. 1

I documenti di ogni esecuzione e di ogni fallimento devono essere ordinati e conservati in modo accessibile.

II. Documenti relativi alle esecuzioni

Art. 2
  1. I documenti relativi alle esecuzioni possono essere distrutti 10 anni dopo la chiusura delle operazioni.
  2. I registri delle esecuzioni con i relativi registri delle persone sono conservati per 30 anni a contare dalla chiusura.
  3. Restano riservate le disposizioni delle competenti autorità cantonali circa la conservazione dei registri ausiliari previsti dal diritto cantonale in quanto derogassero alle prescrizioni di cui sopra.
Art. 3

I documenti relativi ai patti di riserva di proprietà cancellati possono essere distrutti 10 anni dopo la cancellazione.

Art. 4
  1. Con l’accordo dell’autorità cantonale di vigilanza, i documenti che devono essere conservati possono essere registrati su supporti d’immagini o di dati; gli originali possono in seguito essere distrutti.
  2. L’autorità cantonale di vigilanza provvede a che siano rispettati i fini perseguiti dal Consiglio federale nella sua ordinanza del 2 giugno 19763concernente la registrazione di documenti da conservare.

III. Documenti relativi ai fallimenti

Art. 5

Per il modo di allestire documenti relativi ai fallimenti, il loro ordinamento e la conservazione sono applicabili gli art. 10, 13, 14, 15a del regolamento del 13 luglio 19114concernente l’amministrazione degli uffici dei fallimenti.

IV. Disposizioni finali

Art. 6

Il regolamento del 14 marzo 19385concernente la conservazione dei documenti relativi alle esecuzioni ed ai fallimenti è abrogato.

Art. 7

Il presente regolamento6entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Footnotes

  1. RU 1996 3492

  2. RS 281.1

  3. RS 221.431

  4. RS 281.32

  5. [CS 3 92;RU 1979 814]

  6. RU 1996 3492