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281.11 ΓÇó Ordinanza concernente l’alta vigilanza sulla esecuzione e sul fallimento
281.11OAV-LEFFederal Council Ordinance1 gen 2007
(OAV-LEF)
del 22 novembre 2006 (Stato 1° gennaio 2023)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 15 capoverso 2 della legge federale dell'11 aprile 18891sulla
esecuzione e sul fallimento (LEF),
ordina:
L’Ufficio federale di giustizia esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione e sul fallimento. A questo scopo gestisce il servizio incaricato dell’alta vigilanza in materia di LEF. Tale servizio è autorizzato ad adempiere autonomamente i compiti seguenti:2
Le vigenti ordinanze, istruzioni e circolari del Tribunale federale continuano a essere valide nella misura in cui non siano in contrasto con la presente ordinanza o non siano modificate o abrogate.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.
RS 281.1 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 662). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 662). ↩
RS 281.31 ↩
Introdotta dal n. I dell’O del 26 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 662). ↩
RS 272.1 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 662). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 26 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 662). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 3.1 dell’O del 9 nov. 2011 (Verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227). ↩