Ordinanza concernente l’alta vigilanza sulla esecuzione e sul fallimento

281.11OAV-LEFFederal Council Ordinance1 gen 2007

(OAV-LEF)

del 22 novembre 2006 (Stato 1° gennaio 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 15 capoverso 2 della legge federale dell'11 aprile 18891sulla
esecuzione e sul fallimento (LEF),

ordina:

Art. 1 Autorità competente

L’Ufficio federale di giustizia esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione e sul fallimento. A questo scopo gestisce il servizio incaricato dell’alta vigilanza in materia di LEF. Tale servizio è autorizzato ad adempiere autonomamente i compiti seguenti:2

  1. emanare istruzioni, circolari e raccomandazioni destinate alle autorità cantonali di vigilanza, agli uffici d’esecuzione e fallimenti nonché agli organi d’esecuzione esterni all’ufficio, per l’applicazione corretta e uniforme della LEF;
  2. 3 i compiti conferitigli dal regolamento del 5 giugno 19964sui formulari e registri da impiegare in tema d’esecuzione e di fallimento e sulla contabilità;
  3. eseguire ispezioni delle autorità cantonali di vigilanza, degli uffici d’esecuzione e fallimenti nonché degli organi d’esecuzione esterni all’ufficio;
  4. 5 i compiti conferitigli dal Dipartimento federale di giustizia e polizia secondo l’articolo 14 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 giugno 20106sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento.
Art. 2 Rapporti
  1. L’autorità di vigilanza cantonale superiore o l’autorità di vigilanza cantonale unica fa rapporto ogni anno al servizio incaricato dell’alta vigilanza in materia di LEF presso l’Ufficio federale di giustizia in merito:7
    1. alle ispezioni effettuate presso gli uffici d’esecuzione e fallimenti;
    2. all’attività delle autorità inferiori e superiori di vigilanza inclusa la panoramica statistica dei ricorsi e del tempo impiegato per la loro evasione;
    3. alla pronuncia di procedure disciplinari;
    4. alle istruzioni destinate agli uffici;
    5. alle difficoltà constatate nell’applicazione della legge.
  2. Il servizio incaricato dell’alta vigilanza in materia di LEF presso l’Ufficio federale di giustizia può emanare istruzioni sulla forma dei rapporti.8
Art. 3 Commissione federale in materia di esecuzione e fallimento
  1. La Commissione federale in materia di esecuzione e fallimento consiglia l'Ufficio federale di giustizia nell’esercizio dell’alta vigilanza. La consulenza comprende in particolare questioni inerenti alla legislazione e all’applicazione del diritto.
  2. Il Consiglio federale ne nomina i membri. La Commissione si compone al massimo di dieci membri.9
  3. La presidenza spetta al capo del servizio incaricato dell’alta vigilanza in materia di LEF. Il servizio assume la segreteria.
Art. 4 Applicazione del diritto vigente

Le vigenti ordinanze, istruzioni e circolari del Tribunale federale continuano a essere valide nella misura in cui non siano in contrasto con la presente ordinanza o non siano modificate o abrogate.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

Footnotes

  1. RS 281.1

  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 662).

  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 662).

  4. RS 281.31

  5. Introdotta dal n. I dell’O del 26 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 662).

  6. RS 272.1

  7. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 662).

  8. Introdotto dal n. I dell’O del 26 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 662).

  9. Nuovo testo giusta il n. I 3.1 dell’O del 9 nov. 2011 (Verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).