(Ordinanza sulla protezione delle varietà)
del 25 giugno 2008 (Stato 1° settembre 2008)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 7 capoverso 2, 36 capoverso 3 e 54 della legge federale
del 20 marzo 19751sulla protezione delle novità vegetali,
ordina:
Sezione 1: Oggetto
Art. 1
La presente ordinanza disciplina:
- la procedura relativa alla protezione delle novità vegetali;
- l’elenco delle specie che beneficiano del privilegio degli agricoltori;
- le tasse nel settore della protezione delle varietà.
Sezione 2: Procedura
Art. 2 Data di deposito degli invii postali
- Per gli invii postali provenienti dalla Svizzera è considerata data di deposito il giorno di consegna all’ufficio postale; fa stato la data del timbro apposto dall’ufficio postale d’impostazione. Se il timbro manca o è illeggibile, fa stato il timbro dell’ufficio postale ricevente; se anche quest’ultimo manca o è illeggibile, è considerata come data di deposito quella della ricezione dell’invio da parte dell’Ufficio della protezione delle varietà. Il mittente può provare che l’invio è stato consegnato all’ufficio postale a una data precedente.
- Per gli invii postali provenienti dall’estero è considerata data di deposito quella del primo timbro apposto da un ufficio postale svizzero. Se il timbro manca o è illeggibile, è considerata come data di deposito quella della ricezione dell’invio da parte dell’Ufficio della protezione delle varietà. Il mittente è autorizzato a provare che l’invio è stato ricevuto da un ufficio postale svizzero a una data precedente.
Art. 3 Lingua
- Le richieste inviate all’Ufficio della protezione delle varietà devono essere redatte in tedesco, francese o italiano (lingue ufficiali) oppure in inglese.
- Qualora i documenti siano presentati in un’altra lingua, si può esigere una traduzione nella lingua della procedura.
- I documenti probatori che non sono redatti in una lingua ufficiale o in inglese, sono presi in considerazione soltanto se accompagnati da una traduzione in una lingua ufficiale o in inglese.
- Se dev’essere presentata la traduzione di un documento, l’Ufficio della protezione delle varietà può esigere che l’esattezza della traduzione sia attestata entro il termine assegnato a questo scopo. Se l’attestazione non viene fornita, il documento è ritenuto non pervenuto.
Art. 4 Comunicazione elettronica
- L’Ufficio della protezione delle varietà può autorizzare la comunicazione elettronica.
- Esso stabilisce le modalità tecniche e le pubblica in modo adeguato.
Art. 5 Domanda collettiva di più persone
- Le persone che sono contitolari di una domanda di protezione delle varietà devono:
- designare una di esse come destinatario delle comunicazioni dell’Ufficio della protezione delle varietà; oppure
- designare un mandatario comune.
- Se non sono stati designati né un destinatario delle comunicazioni né un mandatario, la persona indicata per prima nella domanda è ritenuta destinatario delle comunicazioni. Se una delle rimanenti persone si oppone, l’Ufficio della protezione delle varietà invita tutti gli interessati ad agire conformemente al capoverso 1.
Art. 6 Relazioni con il mandatario designato
- Se una parte ha designato un mandatario, l’Ufficio della protezione delle varietà accetta di norma comunicazioni o proposte scritte soltanto da quest’ultimo. Nondimeno anche il mandante può ritirare, con effetto immediato, la domanda di protezione di una varietà o di una denominazione e rinunciare alla protezione di varietà.
- Il mandatario rimane autorizzato a ricevere gli atti e le tasse che l’Ufficio della protezione delle varietà deve restituire se il mandante ritira la domanda di protezione di varietà o rinuncia a tale protezione.
Art. 7 Domanda
- La domanda di deposito di una varietà è presentata all’Ufficio della protezione delle varietà su un modulo ufficiale. Essa comprende:
- i documenti di cui all’articolo 8;
- la descrizione della varietà secondo l’articolo 9.
- Assieme alla domanda deve essere versata la tassa di deposito.
- Ogni varietà deve costituire l’oggetto di una domanda separata.
Art. 8 Documenti da allegare alla domanda
Con la domanda devono essere forniti:
- il nome o la ragione sociale del depositante, il domicilio o la sede e l’indirizzo esatto;
- nel caso in cui il depositante non è il titolare della varietà, il nome o la ragione sociale del titolare della varietà, il domicilio o la sede e l’indirizzo esatto;
- la nazionalità, se il titolare della varietà è una persona fisica;
- la denominazione della varietà oppure una denominazione provvisoria per il deposito;
- il nome e l’indirizzo di un eventuale mandatario nonché la procura;
- il nome e l’indirizzo del costitutore originario e la conferma che, a conoscenza del depositante, nessun’altra persona ha partecipato alla selezione della varietà;
- nel caso in cui il titolare della varietà non è o non è il solo costitutore originario, indicazioni sull’acquisizione della varietà;
- nel caso in cui il materiale di moltiplicazione o il raccolto della varietà è stato venduto o consegnato ad altri con il consenso del titolare della varietà o di un predecessore in diritto, la data e il luogo della cessione;
- se la varietà è già stata depositata o protetta presso uno o più membri dell’Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (membri dell’Unione), l’indicazione:
1. del o dei membri dell’Unione,
2. della denominazione della varietà,
3. del numero d’ordine, sotto il quale è stato registrato il deposito o il rilascio del titolo di protezione della varietà,
4. della data del deposito o del rilascio del titolo di protezione;
j. se è invocato un diritto di priorità, l’indicazione della data del primo deposito e del membro dell’Unione presso cui è avvenuto il deposito;
k. la firma del depositante.
Art. 9 Descrizione della varietà
- La descrizione della varietà deve indicare le principali caratteristiche morfologiche e fisiologiche della varietà e la designazione della specie botanica cui appartiene la varietà. Per le varietà le cui piante sono prodotte mediante incrocio di talune componenti genetiche, devono essere indicate anche le principali caratteristiche morfologiche e fisiologiche della coppia genica. La descrizione deve inoltre menzionare le analogie della varietà depositata con altre varietà e indicare i punti in cui essa si differenzia da esse.
- La varietà deve essere descritta utilizzando un questionario tecnico.
- I servizi incaricati dell’esame possono inoltre esigere illustrazioni.
Sezione 3: Elenco delle specie per il privilegio degli agricoltori
Art. 10
Le specie che beneficiano del privilegio degli agricoltori figurano nell’allegato 1.
Sezione 4: Tasse
Art. 11 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Per quanto la legge federale del 20 marzo 1975 sulla protezione delle novità vegetali o la presente ordinanza non dispongano altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042sugli emolumenti.
Art. 12 Data di versamento
È considerata data di versamento:
- per bonifici dalla Svizzera, la data dell’addebitamento al conto corrente del mandante oppure, se essa non può essere comprovata, la data del timbro postale sull’avviso di accreditamento;
- per bonifici dall’estero, la data dell’entrata dell’avviso di girata nel primo centro d’elaborazione svizzero oppure, se essa non può essere comprovata, la data del timbro postale sull’avviso di accreditamento.
Art. 13 Tassa di deposito
La tassa di deposito è fissata nell’allegato 2.
Art. 14 Tassa per l’esame della varietà
- Il servizio preposto all’esame della varietà fattura la tassa in funzione del dispendio di tempo.
- Se l’esame è affidato a un servizio estero o ci si avvale di risultati esistenti, i costi corrispondenti sono considerati esborsi.
- Se l’esame si estende sull’arco di diversi anni, la tassa è fatturata ogni anno.
Art. 15 Tassa annuale
- La tassa annuale ammonta a 240 franchi per ogni anno e varietà.
- Se la protezione non è concessa a partire dal primo giorno dell’anno civile, la tassa è dovutapro rata temporis .
Art. 16 Altre tasse
Sono dovute tasse per le decisioni e le prestazioni nell’ambito della protezione delle varietà.
Art. 17 Calcolo delle tasse
- Le tasse sono calcolate in base agli importi dell’allegato 2.
- Se nell’allegato 2 non è fissato alcun importo, la tassa è calcolata in funzione del dispendio di tempo. La tariffa oraria è compresa tra 90 e 200 franchi secondo le conoscenze specifiche richieste al personale incaricato.
- Se una decisione o una prestazione per cui nell’allegato 2 è fissato un importo provoca un dispendio straordinario, la tassa è calcolata secondo il capoverso 2.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 18 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza dell’11 maggio 19773sulla protezione delle varietà è abrogata.
Art. 19 Modifica del diritto vigente
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Art. 20 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2008.
Allegato 1
(art. 10)
Elenco delle specie
a) Piante foraggiere
b) Cereali
c) Patate
d) Piante oleaginose e da fibra
Allegato 2
(art. 13 e 17 cpv. 1)
Tasse per decisioni e prestazioni