Decreto del Consiglio federale concernente l’applicazione dell’articolo 18 della legge federale sui brevetti d’invenzione
232.149.336Federal Council Ordinance17 feb 1908Apri la fonte →
232.149.336
(Reciprocità verso gli Stati Uniti d’America
per l’annullamento dei brevetti)
del 28 gennaio 1908 (Stato 17 febbraio 1908)
Il Consiglio federale svizzero,
vista la dichiarazione del Governo degli Stati Uniti d’America dalla quale risulta che, secondo le leggi sui brevetti vigenti nei detti Stati, un brevetto non può essere annullato per la mancata attuazione del’invenzione brevettata;
in applicazione dell’articolo 18 capoverso 2 della legge federale 21 giugno 1907
sui brevetti d’invenzione;
sulla proposta del suo Dipartimento di giustizia e polizia,
decreta:
La disposizione del capoverso 1 dell’articolo 18 della legge federale 21 giugno 1907 sui brevetti d’invenzione, non si applica verso gli Stati Uniti d’America, nel senso che l’attuazione dell’invenzione negli Stati Uniti d’America equivale alla sua attuazione nella Svizzera.
Data dell’entrata in vigore: 17 febbraio 1908
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