Decreto del Consiglio federale concernente l’applicazione dell’articolo 18 della legge federale sui brevetti d’invenzione

232.149.336Federal Council Ordinance17 feb 1908

(Reciprocità verso gli Stati Uniti d’America
per l’annullamento dei brevetti)

del 28 gennaio 1908 (Stato 17 febbraio 1908)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la dichiarazione del Governo degli Stati Uniti d’America dalla quale risulta che, secondo le leggi sui brevetti vigenti nei detti Stati, un brevetto non può essere annullato per la mancata attuazione del’invenzione brevettata;

in applicazione dell’articolo 18 capoverso 2 della legge federale 21 giugno 19071
sui brevetti d’invenzione;

sulla proposta del suo Dipartimento di giustizia e polizia,

decreta:

La disposizione del capoverso 1 dell’articolo 18 della legge federale 21 giugno 1907 sui brevetti d’invenzione, non si applica verso gli Stati Uniti d’America, nel senso che l’attuazione dell’invenzione negli Stati Uniti d’America equivale alla sua attuazione nella Svizzera.

Data dell’entrata in vigore: 17 febbraio 1908

Footnotes

  1. [CS 2 878.RU 1955 899art. 109 cpv. 2 n. 1]. All’art. 18 cpv. 2, divenuto successivamente cpv. 4, e all’art. 18 cpv. 1 della L menzionata corrispondono ora l’art. 39 e gli art. 37 e 38 della LF del 25 giu. 1954 sui brevetti d’invenzione (RS 232.14 ).

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