Decreto del Consiglio federale che regola le condizioni di reciprocità tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America relative alla protezione delle opere letterarie ed artistiche
231.5Federal Council Ordinance22 nov 1924Apri la fonte →
231.5
del 26 settembre 1924 (Stato 22 novembre 1924)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 7 dicembre 1922concernente il diritto d’autore sulle opere letterarie ed artistiche;
considerato che gli Stati Uniti d’America accordano - salve le restrizioni indicate qui sotto - ai cittadini svizzeri per le loro opere letterarie, artistiche e fotografiche, edite per la prima volta nella Svizzera, una protezione analoga a quella della legge federale del 7 dicembre 1922 precitata; su proposta del suo Dipartimento di giustizia e polizia,
decreta:
1. La legge federale del 7 dicembre 1922 concernente il diritto d’autore sulle opere letterarie ed artistiche s’applica dalla sua entrata in vigore, cioè dal 1° luglio 1923, inclusivamente, in poi, alle opere edite per la prima volta negli Stati Uniti d’America da cittadini di quel paese, ma con le restrizioni che seguono, corrispondenti alla reciprocità accordata dagli Stati Uniti d’America:
2. In applicazione dell’articolo 17 capoverso 4 della legge federale del 7 dicembre 1922, è risolto che la norma contemplata nel capoverso 1 di quest’articolo - secondo la quale le sole persone che abbiano un’azienda industriale nella Svizzera possono chiedere una licenza per l’adattamento d’opere musicali a strumenti meccanici - non s’applica in confronto dei cittadini degli Stati Uniti d’America; inoltre, è stabilito che gli strumenti meccanici, ai quali sono adattate opere musicali in virtù d’una licenza svizzera, possono essere esportate negli Stati Uniti d’America, se l’esportatore ivi fruisce del diritto d’adattamento nella misura nella quale questo diritto gli è conferito.
(Traduzione dal testo inglese originale)
Diritto d’autore. – Svizzera.
Da parte del Presidente degli Stati Uniti d’America
Proclama
Atteso che è prescritto dalla legge del Congresso, approvata il 4 marzo 1909 e intitolata «Legge che modifica e codifica le leggi concernenti il diritto d’autore» che il diritto d’autore garantito dalla legge, eccettuati i vantaggi previsti all’articolo 1 letterae della stessa, per i quali sono imposte condizioni speciali, s’estenderà alle opere d’un autore o d’un proprietario che è cittadino o suddito d’uno Stato straniero o d’una nazione straniera, soltanto a certe condizioni indicate nell’articolo 8 di essa legge, e cioè:
E atteso che è prescritto dall’articolo 1 letterae della detta legge del Congresso, approvata il 4 marzo 1909, che le disposizioni della legge – «in quanto esse garantiscano un diritto di autore consistente nel controllare le parti di strumenti che servono a riprodurre meccanicamente le opere musicali – s’applicano soltanto alle composizioni pubblicate e protette dopo l’attuazione della presente legge, e non s’applicheranno alle opere d’autori o compositori stranieri salvo che lo Stato o la Nazione di cui l’autore o il compositore è cittadino o suddito garantisca ai cittadini degli Stati Uniti dei diritti analoghi, sia mediante trattato, convenzione o accordo, sia in virtù della legge»;
e atteso che il Presidente è autorizzato dal detto articolo 8 ad accertare, mediante proclama, quando l’applicazione della legge lo richieda, che le condizioni precitate di reciprocità sono adempite;
e atteso che sono state ricevute delle assicurazioni ufficiali sufficienti che il Consiglio federale svizzero ha emanato in data del 26 settembre 1924un decreto col quale dichiara che i cittadini degli Stati Uniti d’America possono fruire - e dal 1° luglio 1923 in poi sono investiti - d’un diritto d’autore sulle loro opere nella Svizzera, diritto che è in sostanza uguale alla protezione accordata dalle leggi sul diritto d’autore negli Stati Uniti, compresivi i diritti analoghi a quelli previsti dall’articolo 1 letterae della legge sul diritto d’autore degli Stati Uniti, approvata il 4 marzo 1909.
In conseguenza di quanto precede, Io, Calvino Coolidge, Presidente degli Stati Uniti d’America, dichiaro e proclamo:
Che a contare dal 1° luglio 1923, inclusivamente, le condizioni specificate negli articoli 8 letterab , e 1 letterae della legge del 4 marzo 1909 sono esistite e sono state adempite riguardo ai cittadini della Svizzera e che i cittadini svizzeri, dal 1° luglio 1923 in poi, hanno diritto a tutti i vantaggi conferiti dalla legge del 4 marzo 1909, compreso l’articolo 1 letterae della stessa e le leggi che la modificano.
Presupposto che per qualsiasi opera il godimento dei diritti e dei vantaggi conferiti dalla legge del 4 marzo 1909 e degli atti che la modificano dipende dall’osservanza delle condizioni e formalità prescritte dalle leggi degli Stati Uniti sul diritto d’autore per ciò che concerne siffatte opere.
Presupposto altresì che le norme dell’articolo 1 letterae della legge del 4 marzo 1909 - in quanto garantiscano un diritto d’autore consistente nel controllare le parti di strumenti che servono a riprodurre meccanicamente delle opere musicali - non s’applicheranno se non a composizioni pubblicate dopo il 1° luglio 1909 e registrate per il diritto d’autore negli Stati Uniti e che non sono state riprodotte negli Stati Uniti prima del 22 novembre 1924 sopra alcun apparecchio per mezzo del quale l’opera possa essere eseguita meccanicamente.
In fede di che , Io ho firmato il presente proclama e vi ho fatto apporre il sigillo degli Stati Uniti.
Dato nella città di Washington il ventidue novembre mille novecento ventiquattro, centoquarantanovesimo anno dell’indipendenza degli Stati Uniti.
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