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221.522.1 ΓÇó Ordinanza sulla comunione degli obbligazionisti
221.522.1Federal Council Ordinance1 gen 1950
del 9 dicembre 1949 (Stato 1° gennaio 1950) (Stato 1° gennaio 1950)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 1169 del Codice delle obbligazioni1,
ordina:
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1950.