Ordinanza sul Foglio ufficiale svizzero di commercio

221.415Federal Council Ordinance1 mar 2006

(Ordinanza FUSC, OFUSC)1

del 15 febbraio 2006 (Stato 1° luglio 2018)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 931 capoversi 2bise 3 del Codice delle obbligazioni (CO)2,

ordina:

Sezione 1: Scopo

Art. 1

IlFoglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) pubblica le informazioni ufficiali e le comunicazioni prescritte dalla legge nonché gli annunci delle imprese e le comunicazioni che interessano il commercio, l’artigianato e l’industria.

Sezione 2: Contenuto

Art. 2 Comunicazioni prescritte dalla legge
  1. Per le comunicazioni prescritte dalla legge il FUSC è suddiviso nelle rubriche di cui all’allegato 1.
  2. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) adegua tali rubriche alle future modifiche della legislazione e alle nuove esigenze dell’economia e della società.
Art. 3 Comunicazioni non prescritte dalla legge
  1. Le comunicazioni non prescritte dalla legge il cui contenuto è di interesse generale e concerne gli ambiti dell’amministrazione, del commercio, dell’artigianato o dell’industria possono essere pubblicate nelle apposite rubriche di cui all’allegato 1.
  2. Il DEFR può adeguare le relative rubriche nell’allegato 1.
Art. 4 Annunci delle imprese

Gli annunci delle imprese possono essere pubblicati nel FUSC. Il DEFR può adeguare l’apposita rubrica nell’allegato 1.

Sezione 3: Editore

Art. 5
  1. Il FUSC è pubblicato dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO).
  2. La SECO gestisce una piattaforma su cui è pubblicato il FUSC.
  3. Questa piattaforma può essere utilizzata dai Cantoni e dai Comuni per la pubblicazione dei loro organi di pubblicazione ufficiali.

Sezione 4: Modalità di pubblicazione e pubblicazione

Art. 6 Frequenza di pubblicazione
  1. Il FUSC è pubblicato dal lunedì al venerdì e reca la data di pubblicazione.3
  2. Il FUSC non è pubblicato nei giorni festivi generali. Sono considerati giorni festivi generali il Capodanno, il 2 gennaio, il Venerdì Santo, il lunedì di Pasqua, l’Ascensione, il lunedì di Pentecoste, il 1°agosto, il Natale e il 26 dicembre.
  3. Per gravi motivi la SECO4può rinunciare a pubblicare il FUSC in giorni determinati.
Art. 7 Lingua
  1. Le comunicazioni sono pubblicate nella lingua ufficiale (tedesco, francese, italiano) in cui pervengono al FUSC.
  2. In casi motivati le comunicazioni possono essere pubblicate in inglese.
Art. 8 Forma di pubblicazione
  1. Il FUSC è pubblicato in forma elettronica.
  2. L’editore munisce i dati del FUSC di una firma o di un sigillo elettronici ai sensi dell’articolo 2 lettera c, d o e della legge del 18 marzo 20165sulla firma elettronica (FiEle).
Art. 9 Consultazione

Il FUSC può essere consultato nelle sedi di cui all’articolo 18 della legge del 18 giugno 20046sulle pubblicazioni ufficiali.

Sezione 5: Trasmissione delle comunicazioni per la pubblicazione nel FUSC

Art. 10
  1. Le comunicazioni da pubblicare nel FUSC sono trasmesse alla SECO per via elettronica. A tale scopo la SECO mette a disposizione formulari interattivi.
  2. La SECO può installare interfacce dirette tra i suoi sistemi e i servizi che trasmettono periodicamente un grande volume di dati.
  3. I servizi che trasmettono i dati sono responsabili del contenuto delle comunicazioni e della loro corretta attribuzione a una rubrica.

Sezione 6: Forme di pubblicazione elettronica

Art. 11 Funzione di ricerca e funzioni ausiliarie
  1. La SECO pubblica il FUSC in Internet.
  2. L’accesso a singole comunicazioni tramite la funzione di ricerca è possibile per una durata indeterminata. Il servizio che trasmette i dati può limitare l’accesso, ma non a un periodo inferiore a un mese.
  3. Se la comunicazione contiene dati personali, il servizio che trasmette i dati limita il periodo di tempo per la funzione di ricerca conformemente alle prescrizioni legali. In assenza di tali prescrizioni, il periodo di tempo corrisponde al periodo più breve possibile per il raggiungimento dello scopo. Per le comunicazioni concernenti le dichiarazioni di fallimento tale periodo è limitato a cinque anni.
  4. La SECO mette a disposizione funzioni ausiliarie che permettono la ricerca mirata di singole rubriche e comunicazioni.
  5. Le comunicazioni che non sono più accessibili sulla piattaforma di pubblicazione sono consultabili presso la Biblioteca nazionale svizzera.
Art. 12 Abbonamenti per l’ottenimento dei dati del FUSC in forma elettronica
  1. La SECO offre abbonamenti per l’ottenimento dei dati del FUSC elaborati in forma elettronica e strutturata.
  2. Permette di scegliere le rubriche comprese nell’abbonamento come pure la frequenza e il formato dei dati.
  3. .7
Art. 13 Sfruttamento e utilizzo dei dati
  1. La SECO può disciplinare lo sfruttamento e l’utilizzo dei dati FUSC mediante contratto di diritto pubblico con gli utenti e gli abbonati del FUSC.
  2. La stipulazione del contratto può avvenire in forma elettronica, in particolare acconsentendo a uno dei contratti offerti dalla SECO oppure accettando le condizioni generali (CG).

Sezione 7: Emolumenti

Art. 14 Obbligo di versare emolumenti
  1. È tenuto a versare un emolumento chiunque trasmetta alla SECO comunicazioni la cui pubblicazione è prescritta dalla legge, annunci delle imprese o annunci e inserzioni.
  2. Le unità dell’Amministrazione federale centrale non versano emolumenti per le comunicazioni effettuate per conto proprio.
Art. 15 Emolumento per la pubblicazione
  1. Gli emolumenti per la pubblicazione sono calcolati in base alle tariffe dell’allegato 2.8
  2. Salvo disposizione contraria della presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20049sugli emolumenti.
Art. 16

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 17 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 7 giugno 193710sul Foglio ufficiale svizzero di commercio è abrogata.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1°marzo 2006.

Allegato 1

(art. 2–4)

Rubriche del FUSC

1 Rubriche per pubblicazioni prescritte dalla legge (art. 2)

  1. Iscrizioni al registro di commercio
  2. Avvisi secondo l’ordinanza sul registro di commercio
  3. Liquidazioni e grida ai creditori
  4. Ulteriori grida ai creditori secondo il diritto societario
  5. Procedure d’esecuzione
  6. Fallimenti
  7. Concordati
  8. Successioni
  9. Titoli cartacei e altri titoli smarriti
  10. Mercato finanziario
  11. Lavoro
  12. Controllo metalli preziosi
  13. Ulteriori comunicazioni della Confederazione
  14. Ulteriori sentenze, decisioni e citazioni giudiziarie.

2 Rubriche per pubblicazioni non prescritte dalla legge (art. 3)

  1. Diverse comunicazioni della Confederazione
  2. Annunci privati

3 Rubrica per annunci delle imprese (art. 4)

a. Comunicazioni ai soci

Allegato 2

(art. 15 cpv. 1)

Emolumenti per la pubblicazione

1 Pubblicazioni ai sensi degli articoli 2–4

1.1 Tariffa degli emolumenti

Per la pubblicazione ai sensi degli articoli 2–4 vengono riscossi i seguenti emolumenti (imposta sul valore aggiunto inclusa):

Rubrica (allegato 1)Emolumenti in franchi
Fallimenti15
Concordati15
Procedure d’esecuzione15
Liquidazioni e grida ai creditori25
Ulteriori grida ai creditori secondo il diritto societario25
Titoli cartacei e altri titoli smarriti25
Lavoro15
Mercato finanziario50
Comunicazioni alle società50
Avvisi secondo l’ordinanza sul registro di commercio15
Successioni25
Ulteriori sentenze, decisioni e citazioni giudiziarie15
Annunci privati100
1.2 Sconto sull’interfaccia

I servizi che dispongono di un’interfaccia elettronica diretta ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 pagano importi forfettari ridotti.

2 Iscrizioni nel registro di commercio

Gli emolumenti per la pubblicazione nel FUSC delle iscrizioni nel registro di commercio sono compresi negli emolumenti previsti dall’ordinanza del 3 dicembre 195411sulle tasse in materia di registro del commercio.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2017 7319).

  2. RS 220

  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7319).

  4. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  5. RS 943.03

  6. RS 170.512

  7. Abrogato dal n. I dell’O del 26 gen. 2011, con effetto dal 1° mar. 2011 (RU 2011 529).

  8. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2017 7319).

  9. RS 172.041.1

  10. [CS 2 712;RU 2000 187art. 21 n. II]

  11. RS 221.411.1