Ordinanza che abroga le restrizioni alla libertà contrattuale per i contratti d’assicurazione

221.229.11Federal Council Ordinance1 apr 1966

del 1° marzo 1966 (Stato 1° gennaio 1987)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 99 della legge federale del 2 aprile 19081sul contratto
d’assicurazione,

ordina:

Art. 1
  1. Si può derogare alle prescrizioni degli articoli 76 capoverso 1, 77 capoverso 1, e 90 capoverso 2 della legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione se il contratto d’assicurazione sulla vita è incorporato in una polizza di libero passaggio e risponde alle esigenze speciali della medesima.
  2. Si può anche derogare a queste prescrizioni, se si tratta d’un contratto d’assicurazione favorito dal diritto fiscale cantonale.2
Art. 2

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia stabilisce le esigenze speciali cui deve rispondere la polizza di libero passaggio.

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1966.

Footnotes

  1. RS 221.229.1

  2. Introdotto dal n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1987 310).

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