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221.215.329.3 ΓÇó Ordinanza concernente il contratto normale di lavoro per i giardinieri privati
221.215.329.3Federal Council Ordinance1 gen 1980
del 3 dicembre 1979 (Stato 1° gennaio 1980)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 359a del Codice delle obbligazioni1,
ordina:
Il contratto normale di lavoro si applica direttamente ai rapporti di lavoro ch’esso disciplina, ove il datore di lavoro e il lavoratore non convengano altrimenti. Le deroghe a svantaggio del lavoratore sono valide soltanto se sono stipulate per iscritto.
Trascorso il periodo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:
La durata del lavoro settimanale è di 48 ore dal 1° marzo al 31 ottobre e di 46 ore dal 1° novembre a fine febbraio.
Il lavoratore ha diritto a congedi, senza che gli venga pertanto ridotto il salario o che questi giorni gli vengano dedotti dalle vacanze o dal tempo libero, nei casi seguenti:
| a. | un mese complessivo, nel primo anno di servizio; | |
|---|---|---|
| b.2 | due mesi all’anno, dal secondo alla fine del quarto anno di servizio; | |
| c. | tre mesi all’anno, dal quinto alla fine del nono anno di servizio; | |
| d. | quattro mesi all’anno, dal decimo alla fine del quattordicesimo anno di servizio; | |
| e. | sei mesi all’anno, a contare dal quindicesimo anno di servizio. |