dell’11 gennaio 1984 (Stato 1° febbraio 1984)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 359a , del Codice delle obbligazioni1,
ordina:
Sezione 1: Campo d’applicazione ed effetto
Art. 1 Campo d’applicazione
- Il presente contratto normale di lavoro si applica su tutto il territorio della Confederazione Svizzera, fatta eccezione del Canton Vallese.
- Il contratto normale di lavoro è applicabile ai rapporti di lavoro tra i centri locali di raccolta del latte, le aziende connesse che lo lavorano e i loro dipendenti. Sono considerati centri locali di raccolta del latte le aziende che raccolgono il latte di consumo direttamente dalle aziende agricole di una zona di approvvigionamento limitata e che lo lavorano, in tutto o in parte, in locali connessi o lo consegnano ad altre aziende per la lavorazione o la vendita.
- Il contratto normale di lavoro non è applicabile:
- ai caseifici sugli alpeggi;
- agli apprendisti;
- ai lavoratori a tempo parziale il cui orario di lavoro giornaliero è inferiore a tre ore;
- al coniuge e ai figli del titolare o gerente dell’azienda;
- ai lavoratori che effettuano servizio sostitutivo;
- ai gerenti delle latterie, nella misura in cui sono salariati.
Art. 2 Effetto
Le disposizioni del presente contratto normale di lavoro si applicano nella misura in cui non sia stato convenuto altrimenti mediante contratto individuale o collettivo di lavoro.
Sezione 2: Diritti e obblighi generali
Art. 3 Libertà di associazione
Il datore di lavoro non può recare pregiudizio a un lavoratore a causa della sua appartenenza o meno a un’associazione professionale.
Art. 4 Perfezionamento del lavoratore
Il datore di lavoro è tenuto a concedere al lavoratore, per la frequentazione di corsi o conferenze volti al perfezionamento professionale, ad eccezione di quelli annuali o semestrali della scuola lattiero-casearia, un congedo pagato nella misura consentita dagli interessi dell’azienda. Questo obbligo del datore di lavoro non si estende ai corsi annuali o semestrali della scuola lattiero-casearia.
Art. 5 Obbligo all’accuratezza
- Il lavoratore ha l’obbligo di trattare accuratamente gli animali e i beni affidatigli, quali il latte, i latticini, gli attrezzi, le macchine e i veicoli.
- Eventuali danni o imperfezioni ad attrezzi, macchine, veicoli, merci, ecc., devono essere annunciati senza indugio al datore di lavoro o al suo sostituto.
Art. 6 Consegna del contratto normale di lavoro
Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore un esemplare del presente contratto normale di lavoro.
Sezione 3: Durata del lavoro e del riposo
Art. 7 Durata del lavoro
- La durata settimanale del lavoro è di 50 ore.
- Il datore di lavoro determina l’orario di lavoro, tenendo conto degli interessi del lavoratore nella misura consentita dagli interessi dell’azienda.
Art. 8 Lavoro straordinario
- Per motivi urgenti il datore di lavoro può ordinare lavoro straordinario.
- Il lavoro straordinario deve essere compensato con un congedo di uguale durata o, eccezionalmente, indennizzato con un supplemento salariale del 25 per cento.
Art. 9 Riposo giornaliero
- Il lavoratore ha diritto a un riposo giornaliero di almeno dieci ore consecutive.
- In caso di affluenza eccezionale di lavoro, la durata del riposo giornaliero può, eccezionalmente, essere ridotta a otto ore.
Sezione 4: Tempo libero, vacanze
Art. 10 Tempo libero
Il lavoratore ha diritto settimanalmente a una giornata e mezza di libero. Al lavoratore dev’essere concessa almeno una domenica libera al mese.
Art. 11 Vacanze
- A partire dal 20° anno di età il lavoratore ha diritto a quattro settimane di vacanze per ogni anno di servizio; fino al 20° anno di età a cinque settimane.
- I giorni di congedo e le assenze per i quali il datore di lavoro è tenuto a pagare il salario conformemente agli articoli 4, 14, 15 e 16 non possono essere computati sulle vacanze.
Sezione 5: Salario
Art. 12 Salario
- Il salario deve corrispondere al campo d’attività, al grado di formazione e alle capacità del lavoratore. Esso è riesaminato tenendo conto delle prestazioni e degli anni di servizio del lavoratore, come pure di un eventuale rincaro.
- Il salario deve essere pagato al più tardi l’ultimo giorno lavorativo del mese.
Art. 13 Rimunerazione in natura
Se vitto e alloggio costituiscono parte del salario, il lavoratore che non ne usufruisce durante le vacanze o in caso d’impedimento al lavoro conformemente agli articoli 4, 11, 14, 15 e l6, ha diritto a un’indennità conformemente alle aliquote dell’assicurazione vecchiaia e superstiti.
Art. 14 Salario in caso di brevi assenze
Il lavoratore ha diritto a giorni di congedo pagati, purché cadano in giorni lavorativi, nei casi seguenti:
Art. 15 Salario in caso d’impedimento al lavoro
- Se il lavoratore è impedito al lavoro, senza propria colpa, per motivi personali quali malattia, infortunio, adempimento d’obblighi legali ha diritto, fatto salvo l’articolo 16, al salario per:
- nei primi tre mesi di servizio 7 giorni di lavoro
- dal 4° al 12° mese di servizio 21 giorni di lavoro
- dal 13° al 24° mese di servizio 6 settimane
- dal 3° al 5° anno di servizio 2 mesi
- dal 6° al 9° anno di servizio 3 mesi
- dal 9° anno di servizio 4 mesi
- Il datore di lavoro può dedurre dal salario dovuto conformemente al capoverso 1 l’idennità giornaliera versata da un’assicurazione per la perdita di guadagno.
Art. 16 Salario in caso di servizio militare e di protezione civile
- Il lavoratore il cui rapporto di lavoro è durato almeno tre mesi oppure è stato stipulato per più di tre mesi ha diritto, in caso di servizio obbligatorio militare o di protezione civile, al salario intero per i primi due mesi di servizio. Per il resto ha diritto all’80 per cento del suo salario.
- Le prestazioni per la perdita di guadagno vanno a favore del datore di lavoro.
Sezione 6: Visita medica, assicurazioni
Art. 17 Visita medica
Al momento dell’entrata in servizio e successivamente ogni due anni, il lavoratore deve sottoporsi a una visita medica. Le spese di questa visita sono a carico del datore di lavoro salvo che il lavoratore si faccia visitare da un medico di sua scelta.
Art. 18 Assicurazione contro le malattie
- Il lavoratore deve assicurarsi contro le malattie.
- L’assicurazione deve garantire almeno la copertura delle spese di cura e il versamento delle indennità giornaliere ai sensi della legislazione federale in materia di assicurazione contro le malattie.
- Il datore di lavoro e il lavoratore pagano ciascuno la metà dei premi dell’ assicurazione contro le malattie.
Art. 19 Previdenza professionale
- Il datore di lavoro è tenuto a concludere in favore del lavoratore un’assicurazione professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
- I premi sono, almeno per metà, a carico del datore di lavoro.
- Restano riservate le disposizioni della legislazione federale sull’assicurazione professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
Sezione 7: Controversie
Art. 20
Nelle controversie circa il contratto di lavoro, il datore di lavoro e il lavoratore possono incaricare il Segretariato svizzero del latte a Berna oppure l’Organizzazione regionale dell’economia lattiera di fare da mediatore.
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 21 Diritto previgente: abrogazione
Il decreto del Consiglio federale del 22 agosto 19732concernente il contratto normale di lavoro per il personale dei caseifici rurali è abrogato.
Art. 22 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1984.