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221.215.328.6•Decreto del Consiglio federale che stabilisce un contratto normale di lavoro concernente le prestazioni assicurative per il personale espostonell’esercizio della professione a radiazioni ionizzanti
221.215.328.6Federal Council Ordinance1 mag 1966
del 22 aprile 1966 (Stato 1° gennaio 1973)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 359a del Codice delle obbligazioni1,2
decreta:
La sorveglianza fisica e medica delle persone esposte nell’esercizio della professione a radiazioni ionizzanti è regolata dall’ordinanza del 19 aprile 19635sulla radioprotezione.
Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 1966.
RS 220 ↩
Nuovo testo giusta il n. I 3 del DCF del 24 gen. 1973, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1973 337). ↩
RS 832.10 . Ora: LF sull’assicurazione contro le malattie. Vedi anche la LF del 20 mar. 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (RS 832.20 ). ↩
[RU 1963 293, 1972 1920.RS 814.50 art. 112]. Ora: menzionate nel n. 36 dell’appendice 1 dell’O del 30 giu. 1976 (RS 814.50 ). ↩
[RU 1963 293, 1972 1920.RS 814.50 art. 112]. Ora: è regolata dall’O del 30 giu. 1976 (RS 814.50 ). ↩
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