221.215.328.6•Decreto del Consiglio federale che stabilisce un contratto normale di lavoro concernente le prestazioni assicurative per il personale espostonell’esercizio della professione a radiazioni ionizzanti
Decreto del Consiglio federale che stabilisce un contratto normale di lavoro concernente le prestazioni assicurative per il personale espostonell’esercizio della professione a radiazioni ionizzanti
221.215.328.6Federal Council Ordinance1 mag 1966
del 22 aprile 1966 (Stato 1° gennaio 1973)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 359a del Codice delle obbligazioni1,2
decreta:
I. Campo d’applicazione
Art. 1
- Il presente contratto normale è applicabile su tutto il territorio della Confederazione.
- Esso regola i rapporti di lavoro tra medici, imprese, istituti pubblici o privati, commerciali o d’utilità pubblica, e il personale da essi occupato ed esposto nell’esercizio della professione a radiazioni ionizzanti, in quanto non sia assicurato secondo la legge federale del 13 giugno 19113sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni.
- Sono considerate esposte nell’esercizio della professione a radiazioni ionizzanti le persone menzionate nel numero 29 dell’appendice I dell’ordinanza del 19 aprile 19634sulla radioprotezione.
II. Controllo medico; assicurazione contro gli infortuni
Art. 2
La sorveglianza fisica e medica delle persone esposte nell’esercizio della professione a radiazioni ionizzanti è regolata dall’ordinanza del 19 aprile 19635sulla radioprotezione.
Art. 3
- Il medico, l’impresa o l’istituto è tenuto ad assicurare il personale contro gli infortuni professionali e non professionali. L’assicurazione contro gli infortuni professionali deve comprendere i danni cagionati da radiazioni ionizzanti, senza limite di durata quanto alle conseguenze tardive delle stesse.
- Devono almeno essere previste le prestazioni seguenti:
- un’indennità giornaliera pari all’80 per cento della mercede e pagabile per un anno a contare dal giorno in cui cessa l’obbligo del datore di lavoro di pagare la mercede;
- il pagamento delle spese di cura fino a 4000 franchi per caso, in quanto non siano coperte dall’assicurazione contro le malattie;
- in caso di morte, il pagamento d’un capitale pari a 800 volte il guadagno giornaliero se si tratta di persona coniugata e avente obblighi d’assistenza, e a 400 volte tale guadagno se si tratta di persona celibe e senza oblighi d’assistenza;
- in caso d’invalidità totale, il pagamento d’un capitale pari a 1000 volte il guadagno giornaliero.
- Le persone celibi aventi obblighi d’assistenza devono comunicare per scritto questo loro stato al datore di lavoro allorchè entrano al suo servizio.
- I premi dell’assicurazione contro gli infortuni professionali sono a carico del datore di lavoro; quelli dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico del personale.
III. Entrata in vigore
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 1966.
Footnotes
-
RS 220 ↩
-
Nuovo testo giusta il n. I 3 del DCF del 24 gen. 1973, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1973 337). ↩
-
RS 832.10 . Ora: LF sull’assicurazione contro le malattie. Vedi anche la LF del 20 mar. 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (RS 832.20 ). ↩
-
[RU 1963 293, 1972 1920.RS 814.50 art. 112]. Ora: menzionate nel n. 36 dell’appendice 1 dell’O del 30 giu. 1976 (RS 814.50 ). ↩
-
[RU 1963 293, 1972 1920.RS 814.50 art. 112]. Ora: è regolata dall’O del 30 giu. 1976 (RS 814.50 ). ↩
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