221.215.328.1
Decreto del Consiglio federale che stabilisce un contratto normale di lavoro per i medici assistenti
del 5 maggio 1971 (Stato 1° gennaio 1973)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 359a del Codice delle obbligazioni,
decreta:
I. Campo d’applicazione ed effetti
Art. 1 Campo d’applicazione quanto al territorio ed alle persone
- Il presente contratto normale di lavoro si applica su tutto il territorio della Confederazione Svizzera.
- Il presente contratto normale disciplina i rapporti di lavoro dei medici assistenti diplomati (uomini e donne, detti qui di seguito «assistenti») che esercitano una funzione necessaria negli stabilimenti ospedalieri, nelle case di cura, nelle cliniche e negli istituti (detti qui di seguito «stabilimenti»).
Art. 2 Effetti
- Il contenuto del presente contratto normale è considerato come la espressione della volontà delle parti, semprechè non si siano concordate delle deroghe.
- Le convenzioni verbali o tacite anteriori all’entrata in vigore del presente contratto normale sono poziori quando siano più favorevoli all’assistente.
II. Diritti ed obblighi
Art. 3 Responsabilità e perfezionamenti dell’assistente
- L’assistente svolge i compiti assegnatigli giusta le indicazioni dei medici cui è subordinato e sotto la loro direzione assumendo però, secondo le possibilità, anche le proprie responsabilità.
- L’assistente deve avere la possibilità di continuare il proprio perfezionamento.
Art. 4 Durata del lavoro e del riposo
- La durata del lavoro e il tempo di presenza dell’assistente sono fissati in base ai bisogni dello stabilimento, ma commisurati in modo tale da non soverchiare l’assistente.
- L’assistente ha diritto ad almeno otto giorni di riposo al mese, di cui due devono cadere in domenica. I giorni di riposo che possono essere mensilmente divisi in mezze giornate sono al massimo tre.
Art. 5 Vacanze
- L’assistente ha diritto ad almeno quattro settimane di vacanze pagate all’anno.
- All’assistente che compie, in un anno, più di due mesi di servizio militare, le vacanze possono essere proporzionalmente ridotte fino al minimo legale prestabilito.
Art. 6 Stipendio lordo
- Lo stipendio lordo deve essere stabilito in proporzione ai compiti ed al grado di preparazione dell’assistente. Esso viene corretto annualmente per essere adeguato alle prestazioni, agli anni di servizio dell’assistente ed al rincaro generale.
- Qualora, in una determinata regione, esistessero prescrizioni per lo stipendio degli assistenti occupati negli stabilimenti pubblici, le disposizioni salariali minime ivi contemplate valgono pure come minimi salariali anche per gli assistenti ai sensi del presente contratto normale. In mancanza di simili prescrizioni valgono gli stipendi minimi abituali previsti per gli universitari diplomati.
Art. 7 Prestazioni in natura
- L’assistente risiedente nell’istituto o che vi presta un servizio di presenza ha diritto ad un vitto sufficiente ed appropriato e ad un alloggio di primo ordine.
- Lo stabilimento può dedurre dallo stipendio l’equivalente delle prestazioni in natura fornite, semprechè tali prestazioni siano comprese nello stipendio lordo o siano versate indennità particolari. La deduzione non può essere tuttavia superiore a quella prevista nelle disposizioni degli stabilimenti pubblici cantonali della rispettiva regione.
- Ove fosse applicata una deduzione salariale per l’alloggio, lo stabilimento può disporre liberamente di quest’ultimo soltanto d’intesa con l’assistente.
- Lo stabilimento provvede alla pulizia gratuita degli indumenti di lavoro dell’assistente.
Art. 8 Assegni familiari e per i figli
Assistenti coniugati ricevono assegni familiari e per i figli uguali a quelli previsti per il rimanente personale superiore.
Art. 9 Diritto allo stipendio in caso di impedimento al lavoro
- L’assistente ha diritto allo stipendio totale durante i corsi di ripetizione. Durante gli altri periodi di servizio militare ha diritto ad almeno i due terzi dello stipendio ed a decorrere dal terzo anno di servizio alla totalità dello stipendio.
- In caso di malattia od infortunio, l’assistente ha diritto allo stipendio totale per un periodo uguale a quello previsto per il rimanente personale superiore, ma almeno per tre mesi.
III. Assicurazioni sociali
Art. 10 Assicurazione contro gli infortuni
- Lo stabilimento assicura a proprie spese l’assistente contro le conseguenze di infortuni professionali e contro le infezioni derivanti dall’attività professionale:
- in caso di morte, con una prestazione pari almeno a 1000 volte il guadagno giornaliero, per i coniugati o per coloro che hanno persone a carico, e pari a 500 volte il guadagno giornaliero per celibi senza persone a carico;
- in caso d’invalidità totale, con una prestazione pari almeno a 2000 volte il guadagno giornaliero; in caso d’invalidità parziale, una prestazione parziale pari al grado d’invalidità riscontrato.
- Qualora l’assistente fosse già assicurato giusta il capoverso 1, lo stabilimento deve, ad adempimento dei propri doveri assicurativi, versargli un’indennità pari al premio assicurativo che dovrebbe pagare giusta il capoverso 1.
Art. 11 Assicurazione vecchiaia, superstiti ed invalidità
Su richiesta dell’assistente, lo stabilimento deve conchiudere una assicurazione vecchiaia, superstiti ed invalidità complementare, indipendente dall’assicurazione federale vecchiaia, superstiti ed invalidità (AVS, AI). Stabilimento ed assistente versano ognuno, come premio di questa assicurazione, il sei per cento del salario computabile per l’AVS e l’AI. Lo stabilimento può dedurre il contributo dallo stipendio dell’assistente e versarlo all’assicuratore.
IV. Disposizioni finali
Art. 12 Norme riservate
- I rapporti di lavoro non disciplinati dal presente contratto normale sono retti dai disposti del Codice delle obbligazioni.
- Restano riservate le norme di diritto pubblico federali e cantonali.
Art. 13 Entrata in vigore
- Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1971.
- Alla stessa data è abrogato l’omonimo decreto del Consiglio federale del 18 marzo 1963.